Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 febbraio 2000
Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Orcia".

IL DIRETTORE GENERALE
del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 "Nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995 con il quale stata riconosciuta la indicazione geografica tipica "Orcia" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 27 dicembre 1995;
Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996 contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale;
Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 contenete disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Toscana;
Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Siena, dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Siena, dalla Unione provinciale degli agricoltori di Siena, dal Consorzio della denominazione I.G.T. "Orcia", legittimate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Orcia";
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1999;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Orcia" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Orcia" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata "Orcia" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
La indicazione geografica tipica "Orcia", riconosciuta con decreto dirigenziale 22 novembre 1995, deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini con la denominazione di origine controllata "Orcia", sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il 30 giugno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.
 
Art. 3.
I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2000, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.
Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" possono essere iscritti all'albo dei vigneti per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 2000, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, purche' la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformita' delle attuali disposizioni normative U.E.
Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
I vigneti di cui al comma precedente, che a seguito dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare di produzione, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.
 
Art. 5.
Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica "Orcia" che alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 (cinque) litri, e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;
di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;
di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta "vendita autorizzata fino ad esaurimento" o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1999 o di anni precedenti, purche' documentabile.
Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.
 
Art. 6.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Orcia" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000
Il direttore generale: Di Salvo
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ORCIA"
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Orcia" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, novello, bianco e vinsanto.
Art. 2.
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Orcia" rosso e "Orcia" novello:
Sangiovese: minimo 60%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena fino ad un massimo del 40%, purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 10%.
"Orcia" bianco:
Trebbiano toscano: minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.
"Orcia" vinsanto:
Trebbiano toscano e malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 50%, possono concorrere, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, fino ad un massimo del 50%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita', dei comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, S. Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Trequanda; e parte del territorio dei comuni di Abbadia S. Salvatore, Chianciano, Montalcino, Sarteano, San Casciano Bagni e Torrita di Siena.
Tale zona e' cosi' delimitata:
a partire dal punto di incontro tra il "Torrente Ente" ed il fiume "Orcia" che delimitano rispettivamente il confine tra Castiglione d'Orcia, con Castel del Piano (Groseto), e Montalcino, prosegue la delimitazione in senso orario costeggiando sulla sinistra idrologica il fiume "Orcia" sempre quale confine tra Castiglione d'Orcia e Montalcino, fino alla confluenza del torrente "Asso"; si prosegue il confine naturale di questo fiume fino ad incontrare l'incrocio con la s.s. n. 2 Cassia in prossimita' della frazione di Torrenieri; si continua poi verso sinistra seguendo la s.s. n. 2 Cassia (vecchio tracciato) fino ad oltrepassare il podere Galluzzino incontrando il confine amministrativo di San Giovanni d'Asso a quota "154".
A questo punto si segue il fosso "Serlate" quale confine tra i comuni di Montalcino e S. Giovanni d'Asso prima e Montalcino-Buonconvento poi, fino alla sua immissione nel fiume "Ombrone"; segue detto fiume fino all'incontro con il torrente "Rigagliano", quindi prosegue la delimitazione costituita dai confini amministrativi Buonconvento-Murlo seguendo il suddetto torrente ad incontrare la strada provinciale Buonconvento-Vescovado di Murlo a quota "209" in prossimita' del podere Giulianello. Detto confine prosegue ancora lungo il confine comunale di Buonconvento-Murlo, fino ad incontrare il torrente "Stile", si percorre questo, per breve tratto verso nord ad incontrare il confine amministrativo di Monteroni d'Arbia. Da questo punto la delimitazione segue i confini amministrativi tra Buonconvento e Monteroni d'Arbia fino al torrente "Sorra", quindi il confine prosegue lungo il torrente "Arbia" a raggiungere il limite nord del territorio comunale di Buonconvento dove incontra il confine territoriale del comune di Asciano. Detto confine prosegue lungo il fiume "Ombrone" e lo segue fino alla strada statale di Monte Oliveto M. n. 451 per scendere poi verso il torrente "Vespero" del quale segue il corso fino al fosso di "Belvedere" ad incontrare il confine amministrativo di S. Giovanni d'Asso in prossimita' del podere S. Carlo. A questo punto il confine segue la delimitazione amministrativa tra S. Giovanni d'Asso e Asciano fino ad oltrepassare il torrente "Asso" a quota "271"; da qui si segue il confine Trequanda-Asciano costituito dal torrente "Asso" fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Trequanda.
Si prosegue verso est lungo il torrente "Asso" fino ad incontrare il punto di incontro dei territori amministrativi di Asciano, Rapolano e Sinalunga in prossimita' della localita' Fonte del Fondone a quota "455".
Seguendo il confine amministrativo tra Trequanda e Sinalunga, lungo la strada di Collalto e poi il borro di Meleta, si giunge in prossimita' della localita' Le Macchiaie a quota "359"; da questo punto, continuando lungo suddetto confine, si tocca quota "299" e successivamente quota "356" in prossimita' della localita' Il Sodo per giungere al fosso Segavene dove si incontra il confine amministrativo del comune di Torrita.
Si segue il Fosso Segavene fino ad incontrare la linea ferroviaria Chiusi-Siena a quota "271" proseguendo sulla destra della suddetta linea ferroviaria fino a quota "267", da questo punto si segue la strada Torrita-Sinalunga fino a raggiungere il centro abitato di Torrita, si segue la strada Torrita-Bettolle per un breve tratto fino ad incontrare la strada che porta ad Abbadia di Montepulciano e successivamente il confine amministrativo di Montepulciano in localita' Saragiolino a quota "284", quindi, seguendo il confine tra Torrita e Montepulciano, si raggiunge il fosso dei Grilloni.
Si prosegue sempre lungo il confine Torrita-Montepulciano ad incontrare il territorio amministrativo di Pienza a quota "502" in localita' La Torre.
A questo punto si oltrepassa la strada provinciale n. 146, si segue la delimitazione amministrativa Pienza-Montepulciano e successivamente Pienza-Chianciano fino ad incontrare la localita' La Foce.
Il confine percorre il limite spartiacque del bacino "Orcia-Astrone" indicato dalla strada vicinale La Foce-Palazzone-Poderuccio fino ad arrivare al fosso dei "Prati" ad incontrare il confine amministrativo di Sarteano; si scende il fosso dei "Prati" quale confine amministrativo tra i comuni di Chianciano e Sarteano ad incontrare la strada La Foce-Castiglioncello sul Trinoro e prosegue la suddetta strada fino al bivio in prossimita' di fosso al "Tazza".
La delimitazione continua lungo la strada provinciale Sarteano-San Piero in Campo fino a raggiungere il podere Casananni; prosegue sulla sinistra per la strada campestre toccando i poderi Sanbuco e le quote "650-652-689-710" fino al podere Aiola, a quota "667" e ad incontrare la s.s. n. 478 Sarteano-Radicofani a quota "647". Si percorre la strada suddetta in direzione Radicofani oltrepassando il bivio, per Spineta, si giunge a quota "658" in loc. San Giuliano. Qui si lascia la s.s. 478 e si percorre la strada comunale della Montagna per Fontevetriana. Si passa quest'ultima localita', il bivio per loc. Fastelli e Casa Forterenza, proseguendo al bivio che giunge a Casa Bebi e da li' fino al confine amministrativo con il comune di Cetona. Si percorre detto confine fino ad incontrare la s.s. 321 del Polacco, proveniente dalla localita' Piazze, fino ad arrivare al centro abitato di San Casciano Bagni. Oltrepassato San Casciano B. si segue la strada provinciale n. 41, di Trevinano per raggiungere il confine comunale di San Casciano B. ed anche della provincia di Siena.
A questo punto si segue detto confine delimitato dal lago di San Casciano B. e successivamente dal torrente Elvella fino all'incontro con il fiume Paglia. Si sale verso nord sempre seguendo il fiume Paglia fino ad incontrare il confine amministrativo di Abbadia S.S.; si prosegue il confine amministrativo Abbadia S.S.-Piancastagnaio seguendo il corso del torrente "Minestrone" fino a quota "650", in localita' Carboncella.
Quindi, seguendo la linea di livello di quota "650", si prosegue all'interno del territorio di Abbadia S.S. toccando approssimativamente le seguenti localita': Cerreto, Rovignano, strada provinciale dei Combattenti, fosso del Vivo, Pagliola (dove si attraversa il torrente omonimo), Le Piagge, Le Cascinelle, fosso del Vascio, strada provinciale delle Conie, torrente "Formone", fino a raggiungere il confine con il comune di Castiglione d'Orcia, sul fosso del Termine.
Da questo punto si segue la delimitazione del territorio amministrativo del comune di Castiglion d'Orcia, e, costeggiando il confine di quest'ultimo, viene raggiunto il fosso Piscione prima, il fosso Braconi poi, e proseguendo ancora il fosso Ansitonia fino ad incontrare nuovamente il torrente "Ente", punto di partenza.
Art. 4.
Norme per la viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e colturali nelle quali insistono i vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" nelle diverse tipologie di cui all'art. 2, devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni di fondovalle eccessivamente umidi, i terreni eccessivamente argillosi od insufficientemente soleggiati.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti situati a un'altitudine non superiore a mt. 700. 4.2 Densita' di impianto.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti, relativi a tutte le diverse tipologie di vino, la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a n. 3500 in coltura specializzata. 4.3 Forme di allevamento.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli normalmente usati nella zona.
La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| Produzione uva | volumico naturale
Tipologia | Tonn/ettaro | minimo ===================================================================== "Orcia" Rosso .... | Max 8 | 11,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Orcia" Novello .... | Max 8 | 10,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Orcia" Bianco .... | Max 8 | 10,50% vol --------------------------------------------------------------------- "Orcia" Vinsanto ....| Max 8 | 10,50% vol

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Art. 5.
Norme per la vinificazione 5.1 Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione e conservazione ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento delle uve devono essere effettuate nei territori amministrativi dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma a non piu' di 6 km in linea d'aria del confine della stessa, purche' nella provincia di Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana e comunicate all'Ispettorato repressioni frodi e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena. 5.2 Imbottigliamento.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Orcia" devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della provincia di Siena. 5.3 Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:

=====================================================================
Tipologia | Resa Uva/Vino | Produzione max Vino/Ha ===================================================================== "Orcia" Rosso .... | Max 70% | 56 Hl "Orcia" Novello .... | Max 70% | 56 Hl "Orcia" Bianco .... | Max 70% | 56 Hl "Orcia" Vinsanto .... | Max 35% | 28 Hl (3° anno invecch.)

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, per i vini "Orcia" rosso, novello e bianco ed il 38% per la tipologia vinsanto anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 5.4 Metodo di vinificazione della tipologia "Vinsanto".
La resa massima dell'uva in vino finito "Orcia" Vinsanto non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino.
Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale, puo' essere ammostata non prima del 1o dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei per raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%; e' ammessa una parziale disidratazione delle uve con aria ventilata;
la vinificazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore ad ettolitri 3; dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio puo' essere contenuto in altri recipienti. 5.5 Immissione al consumo.
I vini a denominazione di origine controllata "Orcia" rosso e "Orcia" bianco potranno essere immessi al consumo a partire dal 1o marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Per il novello si fara' riferimento alle normative in materia.
L'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata "Orcia" Vinsanto non puo' avvenire prima del 1o novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%. 5.6 Scelta vendemmiale.
La scelta vendemmiale e' consentita ove ne sussistano le condizioni di legge.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Orcia" rosso:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso, fruttato;
sapore: sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,5g/l;
estratto secco netto minimo: 20g/l;
"Orcia" bianco:
colore: bianco paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: fine, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 5g/l;
estratto secco netto minimo: 16g/l;
"Orcia" novello:
colore: rosso cerasuolo tendente al viola vivace;
odore: fruttato, fresco;
sapore: vivace, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%vol;
acidita' totale minima: 4,5g/l;
estratto secco netto minimo: 18g/l;
"Orcia" Vinsanto:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
odore: intenso, etereo, aroma caratteristico;
sapore: armonico, morbido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol di cui almeno il 13% svolto ed un minimo del 2% da svolgere;
acidita' totale minima: 4,5g/l;
estratto secco netto minimo: 23g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.
Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione 7.1 Qualificazioni.
Nella etichettatura designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 Menzioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione ed altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3 Localita'.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", ecc. sono consentite in osservanza alle disposizioni CEE in materia. 7.4 Caratteri e posizione in etichetta.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 7.5 Annata.
Nell'etichettatura dei vini l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 7.6 Vigna.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge soltanto per i seguenti vini: "Orcia" bianco, "Orcia" rosso.
Art. 8.
Confezionamento 8.1 Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri (damigiane).
Per il confezionamento in recipienti di capacita' fino a 5 litri dovranno essere utilizzati contenitori di vetro della capacita' di litri: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 5,00; 8.2 Tappatura e recipienti.
Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo di sughero o altro materiale ammesso rasobocca se confezionati in recipienti della capacita' fino a litri 5. Fanno eccezione i recipienti in vetro da litri 5 (dame) e quelli di capacita' superiore che potranno essere sigillati utilizzando i piu' consueti materiali in uso per tali contenitori.
 
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