Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 23 febbraio 2000
Determinazione del limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che la SACE e' autorizzata a concludere per l'anno finanziario 2000 in attuazione del comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 143/1998.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e integrato con successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170 (di seguito unitariamente decreto legislativo) che all'art. 1 prevede l'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero - SACE (di seguito denominato Istituto);
Visto l'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 143/1998 che alla lettera i), attribuisce al consiglio di amministrazione dell'Istituto la facolta' di deliberare transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati;
Visto il decreto legislativo n. 143/1998 soprarichiamato che all'art. 7, comma 3 autorizza la SACE, nei limiti fissati annualmente dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale;
Visto l'art. 7, comma 4 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 il quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui al citato comma 3, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, va versato all'entrata del bilancio dello Stato;
Ravvisata la necessita' di provvedere, per l'anno finanziario 2000, alla emanazione del decreto autorizzativo di cui sopra;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 3 relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
Decreta:
1. La SACE e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, a concludere transazioni o cedere crediti, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a quello nominale, fino ad un limite complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi di valore nominale.
Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE, e' versato al bilancio, stato di previsione dell'entrata, unita' previsionale di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n. 3245 denominato: "Versamento dei ricavi netti delle operazioni di transazione o cessione di crediti ecc." per l'anno finanziario 2000.
Roma, 23 febbraio 2000
Il Ministro: Amato
 
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