Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2000 |
Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali al Ministro dott.ssa Katia Bellillo. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 dicembre 1999, con il quale la dott.ssa Katia Bellillo e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il proprio decreto nella medesima data, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 22 dicembre 1999, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali dott.ssa Katia Bellillo e' delegata ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza; di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente alle seguenti materie; a) coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie; b) promozione della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali; promozione del coordinamento dei rapporti diretti tra le regioni e le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze del Ministro per le politiche comunitarie; c) promozione delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato e sistema autonomistico ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza; d) esame delle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione nonche' conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; e) azione del Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige; f) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli statuti; g) problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; h) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione con i Ministri competenti per settore; i) attivita' dei commissariati di Governo nelle regioni a statuto ordinario e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a statuto speciale, sotto i profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; nomina dei presidenti e degli altri componenti delle commissioni statali di controllo sulle amministrazioni regionali, previo concerto con il Ministro dell'interno; costituzione e nomina del comitato tecnico di coordinamento delle attivita' delle commissioni stesse, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479; j) competenze relative alle conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermo restando, per assicurare continuita' all'organo, quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del citato decreto per la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; k) rapporti con i comitati interministeriali, e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano su competenze delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti l'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero; l) definizione di questioni concernenti l'attivita' delle regioni di rilievo internazionale e comunitario; m) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; n) azioni governative dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44 della Costituzione qualificabili come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da promuovere e coordinare anche in base ai lavori dell'Osservatorio all'uopo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999; o) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rapporti con il sistema delle autonomie. |
| Art. 2. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto; c) provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; d) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 11 febbraio 2000 Il Presidente: D'Alema Registrato alla Corte dei conti il 1o marzo 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio 121 |
|
|
|