Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 1 marzo 2000
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000. (Deliberazione n. 29/00/CSP).

L'AUTORITA'
Nella riunione della commissione per i servizi e prodotti del 1o marzo 2000;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2000;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, sull'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni" e la legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" e successive modificazioni;
Rilevato che per il giorno 16 aprile 2000 sono state fissate le elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario;
Rilevato altresi' che per la stessa data sono state fissate le elezioni degli organi dei comuni e delle province elencati nell'allegato A alla presente delibera;
Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Dalla data di convocazione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, il complesso degli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e i candidati in competizione - e' ripartito come segue:
a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di presentazione delle candidature, per i programmi riferiti ad ambiti regionali o locali, gli spazi sono attribuiti per il novanta per cento ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi e garantendo loro comunque almeno una presenza. Per il restante dieci per cento sono attribuiti in maniera paritaria ai soggetti politici che, ancorche' non presenti nelle assemblee da rinnovare, siano rappresentati nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale. Per i programmi di comunicazione politica riferiti all'ambito nazionale il riparto degli spazi avviene con gli stessi criteri tra i soggetti politici la cui rappresentanza nelle assemblee regionali da rinnovare trovi una proiezione in quella parlamentare nazionale o europea;
b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, gli spazi dedicati alla competizione in una singola regione vengono assegnati, ogni due settimane, per meta', ai fini di una ripartizione paritaria, tra le liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione nella stessa regione e per l'altra meta', sempre ai fini di una ripartizione paritaria, fra le coalizioni che abbiano presentato un candidato alla presidenza della medesima regione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute. Nell'ipotesi in cui la comunicazione politica sia riferita all'ambito nazionale, il riparto degli spazi tra i soggetti politici avviene in base ai criteri predetti, riferiti rispettivamente alle liste e alle coalizioni presenti in regioni che rappresentino almeno un quarto del totale degli elettori chiamati alla consultazione.
 
Art. 2.
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti
1. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private che intendano trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita':
a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono assegnati per meta', ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e per l'altra meta', sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio puo' essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente;
h) le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:
1) comunicano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Ogni variazione successiva deve essere comunicata all'Autorita' con almeno cinque giorni di anticipo. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi, che puo' avvenire o riprendere solo dopo che tali comunicazioni siano state effettuate;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblico il loro intendimento mediante un apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato a due consecutive settimane di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
i) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorita', anche a mezzo telefax, le proprie richieste, entro due giorni dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l'avvenuta presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal candidato alla presidenza della regione. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;
l) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
 
Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica
1. Dalla data di convocazione delle elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, alle emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nelle regioni stesse che intendano trasmettere programmi di comunicazione politica si applicano le disposizioni di cui all'art. 1.
 
Art. 4. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti
1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali con diffusione nelle regioni a statuto ordinario che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale sono tenute a darne apposita comunicazione, entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione delle predette comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi per l'intero periodo elettorale. Le emittenti si attengono ai criteri stabiliti dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed osservano le seguenti modalita':
a) nell'arco di due settimane, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, gli spazi per i messaggi vengono assegnati per meta', ai fini di una ripartizione paritaria, alle coalizioni e per l'altra meta', sempre ai fini di una ripartizione paritaria, alle liste presenti in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti e hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59. Ciascun contenitore comprende almeno tre messaggi;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun soggetto politico puo' disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
f) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito gratuito" e l'indicazione del soggetto committente;
g) le emittenti che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di trasmettere i messaggi con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni temporali e le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti gratuiti. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
h) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro due giorni dalla data di presentazione delle candidature, dichiarando l'avvenuta presentazione di candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione. Nel caso di richieste avanzate da coalizioni, esse devono essere sottoscritte dal candidato alla presidenza della regione. Nelle richieste deve essere indicata la durata dei messaggi;
i) la collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno di un periodo di due settimane avviene per sorteggio nella sede del comitato regionale nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera' i messaggi, alla presenza di un funzionario del comitato. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene quindi determinata, sempre alla presenza di un funzionario del comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce.
2. Avvenuta la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dopo che le regioni abbiano accertato la disponibilita' delle emittenti locali a trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - su proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi - fissa il numero complessivo dei messaggi e li ripartisce tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili.
 
Art. 5. Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a
pagamento
1. Le emittenti radiotelevisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito secondo le modalita' di cui all'art. 4 hanno facolta' di diffondere messaggi a pagamento fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, praticando tariffe pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve, di norma, essere pari, nell'ambito di una medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito. Le emittenti osservano le seguenti modalita':
a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito dalle liste, dalle coalizioni e dai candidati e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
b) i messaggi non possono interrompere altri programmi ne' essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Tali contenitori sono distinti da quelli dedicati ai messaggi gratuiti;
c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
d) ciascun soggetto politico puo' disporre al massimo di due messaggi sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione;
e) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente;
f) le emittenti che intendono avvalersi della facolta' di trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento:
1) entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali comunicano ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Tale comunicazione avviene contestualmente a quella riguardante l'intendimento di trasmettere i messaggi politici autogestiti gratuiti. Ogni variazione successiva di tale collocazione deve essere comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo, ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax. L'omissione di tali ulteriori comunicazioni preclude la successiva trasmissione dei messaggi;
2) entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, rendono pubblica la propria decisione di diffondere messaggi a pagamento con apposito comunicato, da trasmettersi almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. Qualora il comunicato venga trasmesso oltre il termine predetto, la diffusione dei messaggi non puo' avere inizio prima del settimo giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato. Nel comunicato, che puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso in ogni altra forma ritenuta opportuna, l'emittente informa i soggetti politici interessati che presso la sede dell'emittente medesima e presso gli uffici della concessionaria di pubblicita', di cui vengono indicati gli indirizzi e i numeri di telefono, e' depositato un documento concernente le condizioni economiche, temporali nonche' le modalita' di presentazione delle richieste per la fruizione di spazi dedicati ai messaggi autogestiti a pagamento. Nel documento viene precisato il termine ultimo, rapportato ad un periodo di due settimane consecutive di trasmissione, entro cui deve avvenire la richiesta nonche' la presentazione del materiale autoprodotto ed e' altresi' indicata ogni altra circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi dedicati ai messaggi. Il documento viene inviato, anche a mezzo telefax, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
g) i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti a pagamento comunicano, anche a mezzo telefax, le proprie richieste alle emittenti e ai competenti comitati regionali, che ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 6.
Programmi di informazione
1. A decorrere dal quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni e sino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica, cioe' quelli realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione, si conformano ai seguenti criteri:
a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali e' ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualita' della cronaca. La presenza degli stessi soggetti e' vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi;
b) quando vengono trattate questioni relative alla competizione elettorale, fatta salva la distinzione tra informazione ed opinione, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obbiettivo, anche con riferimento alle pari opportunita' tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese tra singoli competitori, membri del Governo ed esponenti politici.
2. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita' della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.
 
Art. 7.
C i r c u i t i
1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal capo primo del presente titolo, che si applicano altresi' alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal capo secondo del presente titolo.
3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
 
Art. 8.
Imprese radiofoniche di partiti politici
1. In conformita' a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e' comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
 
Art. 9.
Monitoraggio e conservazione delle registrazioni
1. Ai fini del monitoraggio le emittenti radiotelevisive inviano con cadenza settimanale all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, se nazionali, o, se locali, ai comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, il registro dei programmi di comunicazione politica trasmessi, con l'indicazione dei partecipanti ai programmi stessi e con la specificazione del soggetto politico - lista o coalizione - da essi rappresentato.
2. Le emittenti radiotelevisive con diffusione nelle regioni a statuto ordinario sono tenute a conservare le registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, e 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero di quelle recate dal presente atto.
 
Art. 10. Modalita' e contenuti della comunicazione preventiva per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.
1. Gli editori di quotidiani e periodici che dal quarantacinquesimo e fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni intendano diffondere a qualsiasi titolo, nelle forme ammesse dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali per le elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario, fissate per il giorno 16 aprile 2000, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro cinque giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo, e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potra' avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche. Esso deve precisare le condizioni generali dell'accesso e l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicita' presso cui e' depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:
a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
3. Devono essere riconosciute a tutti i soggetti politici e a tutti i candidati che richiedono spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
4. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione nonche' i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui al comma 2.
6. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
7. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.
 
Art. 11. Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e
periodici
1. I messaggi politici elettorali ammessi dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, debbono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati secondo modalita' uniformi per ciascuna testata, e debbono recare l'indicazione del loro committente e la dicitura "messaggio elettorale".
2. Le pubblicazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, consistono nella presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati.
3. Sono escluse forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al predetto comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
 
Art. 12.
Organi ufficiali di stampa dei partiti
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parita' ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni necessarie.
 
Art. 13.
Provvedimenti e sanzioni
1. Le violazioni delle disposizioni dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dell'art. 8 della legge medesima per quanto riguarda i sondaggi pubblicati o diffusi da quotidiani, periodici e agenzie di stampa, nonche' di quelle previste nel presente titolo sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto, ai sensi del medesimo art. 10.
 
Art. 14.
Criteri per la realizzazione di sondaggi politici ed elettorali
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. E' vietata altresi' la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perche' esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.
2. Nel periodo precedente a quello considerato nel comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi e' obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le indicazioni di seguito elencate, delle quali e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) il committente e l'acquirente;
c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o "sondaggio non rappresentativo";
d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) la data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente, nella loro integralita' e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2, su apposito sito informatico istituito e tenuto a cura del dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' evidenziata con apposito riquadro.
5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore ed appare in apposito sottotitolo a scorrimento.
6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 e' letta ai radioascoltatori.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla pubblicazione o diffusione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.
 
Art. 15.
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni delle regioni a statuto ordinario o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:
a) trasmettono all'Autorita' le dichiarazioni con cui le emittenti locali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti e rendono nota la collocazione nel palinsesto dei contenitori dedicati ai messaggi stessi, nonche' quelli relativi alle eventuali, successive modificazioni di tale collocazione;
b) propongono all'Autorita' la determinazione del numero complessivo e della ripartizione tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione - in relazione alle risorse disponibili nella regione medesima dei messaggi politici autogestiti gratuiti, ai fini della trasmissione di questi da parte di emittenti locali;
c) presenziano, mediante propri rappresentanti, ai sorteggi per la definizione dell'ordine di successione dei messaggi politici autogestiti all'interno dei contenitori previsti per le emittenti locali;
d) vigilano sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
e) accertano le eventuali violazioni, trasmettono i relativi atti e formulano le conseguenti proposte all'Autorita' per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 16 del presente provvedimento.
 
Art. 16.
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonche' di quelle emanate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto sono perseguite d'ufficio dall'Autorita'. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare le predette violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. La denuncia delle violazioni di cui al comma 1 e' inviata, anche a mezzo telefax, a tutti i destinatari indicati dalla legge: all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia stato ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nonche' al gruppo provinciale della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se firmata in maniera leggibile ed accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.
3. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione di cui si chiede la sanzione, completa di data e orario della trasmissione medesima, nonche' una motivata argomentazione.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tal fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita'. I procedimenti riguardanti le emittenti locali sono sommariamente istruiti dai competenti comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 5.
5. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti radiotelevisive locali, entro le dodici ore successive provvede al ritiro delle registrazioni interessate e alla trasmissione del supporto medesimo agli uffici del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove questo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, dandone immediato avviso via telefax all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Il comitato procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si pervenga ad uno spontaneo adeguamento agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica secondo le modalita' di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il comitato trasmette gli atti - accompagnati da uno specifico verbale di accertamento redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo provinciale della Guardia di finanza - all'Autorita', che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' medesima. In ogni caso, il comitato segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.
6. L'Autorita' puo' adottare ulteriori provvedimenti d'urgenza ai sensi del comma 9 dell'art. 10 prima citato e, avvalendosi dei gruppi provinciali della Guardia di finanza e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni - che collaborano, a richiesta, con i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, ove non costituiti, con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi - verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ovvero delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente atto non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilita'.
 
Art. 17.
Disposizioni applicabili
1. Per le elezioni che avranno luogo il 16 aprile 2000 nelle province e nei comuni elencati nell'allegato A alla presente delibera si applicano le disposizioni del presente provvedimento, a tal fine dovendosi intendere quanto segue:
a) i riferimenti ai consigli regionali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle giunte delle regioni a statuto ordinario sono sostituiti, rispettivamente, con quelli ai consigli comunali, ai relativi gruppi consiliari ed ai sindaci ovvero ai consigli provinciali, ai relativi gruppi consiliari ed ai presidenti delle province. Il medesimo criterio di sostituzione si applica ai riferimenti ai candidati;
b) l'espressione "Regione" e' sostituita, rispettivamente, da quella "Comune" e ovvero da quella "Provincia";
c) le espressioni "liste" e "coalizioni" sono da riferirsi, rispettivamente, alle liste in competizione per l'elezione dei consigli comunali ed ai raggruppamenti tra queste, collegati ad un candidato alla carica di sindaco, ovvero ai gruppi di candidati al consiglio provinciale ed ai raggruppamenti tra questi, collegati ad un candidato alla presidenza della provincia.
2. Le disposizioni in materia di comunicazione politica e di messaggi politici autogestiti dettate nel titolo primo per il periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000, affinche' gli spazi siano ripartiti in modo uguale tra i candidati ammessi e fermo restando quanto previsto per i messaggi a pagamento. Qualora nelle comunicazioni rese dalle emittenti all'Autorita' ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 del presente provvedimento, nonche' nei comunicati previsti dagli stessi articoli, non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno essere effettuati entro il 19 aprile.
3. Le disposizioni dei titoli secondo e terzo, relative alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali, si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale, previsto per il 30 aprile 2000. A tal fine, il riferimento dell'art. 6, comma 3, concernente i programmi di informazione, ad "esiti di altre consultazioni elettorali", e' da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione.
 
Art. 18.
Periodo ed ambito territoriale di applicazione
1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 aprile 2000, salva una eventuale estensione sino al 30 aprile in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della provincia.
2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio delle regioni nelle quali non e' prevista alcuna consultazione elettorale.
 
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Napoli, 1o marzo 2000

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Sangiorgi

Il segretario della commissione
Soi
 
Allegato A

ELEZIONI PROVINCIALI

Viterbo Caserta Cagliari Nuoro Oristano Sassari

ELEZIONI COMUNALI

Alessandria .... |Bassignana
|Cassine
|Gamalero
|Montacuto
|Valenza Asti .... |Cerreto d'Asti Biella .... |Ailoche
|Taviglano Cuneo .... |Benevello
|Carrù
|Castiglione Tinella
|Cortemilia
|Costigliole Saluzzo
|Morozzo
|Peveragno
|Priero
|Roaschia Novara .... |Bogogno Torino .... |Cascinette d'Ivrea
|Castelnuovo Nigra
|Isolabella
|Leini
|Lemie
|Osasio
|Pont-Canavese
|Rivalba
|Sauze d'Oulx
|Sauze di Cesana
|Torre Canavese
|Venaria Reale
|Virle Piemonte
|Vistrorio Verbano-Cusio Ossola .... |Crevoladossola
|Falmenta Vercelli .... |Motta de' Conti
|Tronzano Vercellese Bergamo .... |Cenate Sotto
|Cividate al Piano
|Clusone
|Filago
|Cazzaniga Brescia .... |Lonato
|Magasa
|Roncadelle Como .... |Barni
|Casnate con Bernate
|Domaso
|Lambrugo
|Lanzo d'Intelvi
|Lipomo
|Turate Cremona .... |Corte de' Frati
|Pandino
|Soncino Lecco .... |Ballabio
|Calco
|Mandello del Lario Lodi .... |Lodi Mantova .... |Mantova
|Monzambano
|Redondesco Milano .... |Corsico
|Desio
|Parabiago
|Segrate
|Seregno
|Vizzolo Predabissi Pavia .... |Bastida de' Dossi
|Giussago
|Miradolo Terme
|Pavia
|Vigevano
|Voghera Sondrio .... |Cercino Varese .... |Casorate Sempione
|Gorla Maggiore
|Laveno-Mombello
|Luino
|Origgio
|Samarate
|Somma Lombardo Belluno .... |Borca di Cadore
|Colle Santa Lucia
|Forno di Zoldo
|Zoppè di Cadore Padova .... |Castelbaldo
|Due Carrare
|Pernumia
|Sant'Angelo di Piove di Sacco Rovigo .... |Porto Tolle
|Villadose Treviso .... |Arcade
|Castelfranco Veneto
|Spresiano
|Vidor Venezia .... |Cavallino Treporti
|Dolo
|Venezia Verona .... |Albaredo d'Adige
|Nogara
|Palù
|Trevenzuolo
|Vigasio Vicenza .... |Posina Pordenone .... |Barcis
|Caneva
|Claut
|Montereale Valcellina
|Travesio Udine .... |Cividale del Friuli Genova .... |Ronco Scrivia
|San Colombano Certenoli
|Vobbia Imperia .... |Pietrabruna
|Rocchetta Nervina
|San Remo
|Taggia La Spezia .... |Levanto
|Sarzana Forlì-Cesena .... |Verghereto Piacenza .... |Ferriere Ravenna .... |Faenza Reggio Nell'Emilia .... |Luzzara Firenze .... |Scarperia Grosseto .... |Montieri Lucca .... |Coreglia Antelminelli
|Pietrasanta Pisa .... |Orciano Pisano Perugia .... |Scheggino Terni .... |Giove Ancona .... |Senigallia Ascoli Piceno .... |Appignano del Tronto
|Montelparo Macerata .... |Civitanova Marche
|Macerata
|Petriolo Pesaro e Urbino .... |Isola del Piano Frosinone .... |Belmonte Castello
|Fiuggi
|Guarcino
|Isola del Liri Latina .... |Minturno
|Ventotene Rieti .... |Marcetelli
|Montebuono Roma .... |Albano Laziale
|Arcinazzo Romano
|Artena
|Grottaferrata
|Guidonia Montecelio
|Marino
|Palombara Sabina
|Roiate
|San Cesareo
|Santa Marinella
|Zagarolo Viterbo .... |Blera
|Bomarzo Chieti .... |Chieti
|Guilmi
|Palena
|Torricella Peligna L'Aquila .... |Ateleta
|Pescasseroli Pescara .... |Carpineto della Nora Teramo .... |Castel Castagna Campobasso .... |Casalciprano
|Castelbottaccio
|Cercepiccola
|Lupara
|Montelongo
|Montenero di Bisaccia
|Provvidenti
|Roccavivara
|San Giuliano del Sannio
|San Polo Matese Isernia .... |Acquaviva d'Isernia
|Montenero Val Cocchiera
|Venafro Avellino .... |Ariano Irpino
|Cervinara
|Mercogliano
|Montella
|Moschiano
|Quindici
|Santa Lucia di Serino Benevento .... |Arpaise
|Bonea
|Castelfranco in Miscano
|Castelpagano
|Ceppaloni
|San Lorenzo Maggiore
|Tocco Caudio Caserta .... |Carinaro
|Casal di Principe
|Castel Volturno
|Grazzanise
|Macerata Campania
|Sant'Angelo d'Alife
|Sparanise
|Teverola
|Tora e Piccilli
|Villa di Briano Napoli .... |Arzano
|Casamarciano
|Casandrino
|Casola di Napoli
|Cimitile
|Ercolano
|Forio
|Gragnano
|Grumo Nevano
|Mariglianella
|Massa Lubrense
|Mugnano di Napoli
|Nola
|Ottaviano
|Pomigliano d'Arco
|Portici
|Procida
|San Paolo Bel Sito
|San Vitaliano
|Sant'Antonio Abate
|Santa Maria La Carità
|Saviano
|Sorrento
|Torre Annunziata
|Volla Salerno .... |Casal Velino
|Castellabate
|Eboli
|Ispani
|Laurino
|Lustra
|Palomonte
|Pertosa
|Pisciotta
|Pontecagnano Faiano
|Positano
|Praiano
|San Giovanni a Piro
|San Gregorio Magno
|San Valentino Torio
|Sassano
|Torraca Bari .... |Acquaviva delle Fonti
|Andria
|Canosa di Puglia
|Capurso
|Corato
|Gravina in Puglia
|Mola di Bari
|Polignano a Mare Brindisi .... |San Donaci
|San Pietro Vernotico
|Torre Santa Susanna Foggia .... |Carlantino
|Casalvecchio di Puglia
|Cerignola
|Faeto
|Manfredonia
|Margherita di Savoia
|Mattinata
|Monteleone di Puglia
|Ordona
|Rocchetta Sant'Antonio
|Roseto Valfortore
|San Giovanni Rotondo
|San Paolo di Civitate Lecce .... |Alezio
|Calimera
|Carmiano
|Galatina
|Lequile
|Maglie
|Melpignano
|Neviano
|Parabita
|Ruffano
|Surbo
|Veglie Taranto .... |Castellaneta
|Montemesola
|Sava
|Statte
|Taranto Matera .... |Irsina
|Montalbano Jonico
|Salandra Potenza .... |Avigliano
|Carbone
|Corleto Perticara
|Moliterno
|Tolve Catanzaro .... |Carlopoli
|Davoli
|Martirano Lombardo
|Montauro
|Palermiti
|Petrizzi
|Santa Caterina dello Ionio
|Sant'Andrea Apostolo dello Ionio
|Sorbo San Basile
|Taverna Cosenza .... |Acri
|Belmonte Calabro
|Bonifati
|Campana
|Cassano allo Ionio
|Cetraro
|Crosia
|Grisolia
|Papasidero
|San Fili
|San Giovanni in Fiore
|Scalea
|Spezzano Piccolo
|Tortora Crotone .... |Isola di Capo Rizzuto
|Santa Severina
|Strongoli Reggio Calabria .... |Anoia
|Caulonia
|Cinquefrondi
|Delianuova
|Marina di Gioiosa Ionica
|Malochio
|Pazzano
|Polistena
|Roccaforte del Greco
|Roghudi
|San Lorenzo
|Santo Stefano in Aspromonte
|Sinopoli Vibo Valentia .... |Gerocarne
|Ionadi Agrigento .... |Cammarata
|Canicattì
|Realmonte Caltanissetta .... |Villalba Catania .... |Acireale
|Adrano
|Catania
|Maniace
|Milo
|San Giovanni La Punta Enna .... |Enna
|Pietraperzia Messina .... |Basicò
|Graniti
|Limina
|Malvagna
|Milazzo
|Patti
|San Filippo del Mela Palermo .... |Aliminusa
|Carini
|Collesano
|Godrano
|Lascari
|Partinico
|Pollina
|San Mauro Castelverde
|Santa Cristina Gela
|Scillato
|Trabia Siracusa .... |Avola
|Carlentini Trapani .... |Gibellina Cagliari .... |Arbus
|Ballao
|Barumini
|Burcei
|Calasetta
|Carloforte
|Dolianova
|Donori
|Furtei
|Gesturi
|Giba
|Goni
|Gonnosfanadiga
|Guamaggiore
|Guasila
|Guspini
|Iglesias
|Las Plassas
|Lunamatrona
|Mandas
|Maracalagonis
|Monastir
|Muravera
|Nuraminis
|Pabillonis
|Piscinas
|Samatzai
|San Basilio
|San Gavino Monreale
|Sanluri
|San Nicolò Gerrei
|Santadi
|Sant'Anna Arresi
|Segariu
|Serdiana
|Serrenti
|Sestu
|Settimo San Pietro
|Siddi
|Silius
|Suelli
|Teulada
|Tratalias
|Tuili
|Ussana
|Ussaramanna
|Uta
|Villamassargia
|Villanovaforru
|Villanovafranca
|Villa San Pietro
|Villaspeciosa Nuoro .... |Aritzo
|Arzana
|Atzara
|Austis
|Belvi
|Birori
|Borore
|Bortigali
|Desulo
|Escolca
|Flussio
|Gairo
|Gavoi
|Jerzu
|Laconi
|Lanusei
|Lei
|Loceri
|Lula
|Magomadas
|Mamoiada
|Meana Sardo
|Modolo
|Montresta
|Noragugume
|Nuoro
|Nurallao
|Nurri
|Oliena
|Ollolai
|Olzai
|Onani
|Onifai
|Oniferi
|Orani
|Orgosolo
|Orroli
|Ortueri
|Ottana
|Posada
|Sadali
|San Teodoro
|Seui
|Seulo
|Sindia
|Sorgono
|Suni
|Talana
|Teti
|Tiana
|Tinnura
|Tonara
|Torpè
|Tortolì
|Urzulei
|Ussasai
|Villagrande Strisaili
|Villanova Tulo Oristano .... |Abbasanta
|Aidomaggiore
|Allai
|Arborea
|Assolo
|Asuni
|Baressa
|Busachi
|Curcuris
|Fordongianus
|Ghilarza
|Gonnosnò
|Gonnostramatza
|Masullas
|Mogoro
|Neoneli
|Norbello
|Nughedu Santa Vittoria
|Nurachi
|Palmas Arborea
|Pau
|Paulilatino
|Riola Sardo
|Samugheo
|San Nicolò d'Arcidano
|Santa Giusta
|Santu Lussurgiu
|Sedilo
|Seneghe
|Sennariolo
|Siamaggiore
|Siamanna
|Siapiccia
|Simaxis
|Sini
|Soddi
|Sorradile
|Ulà Tirso
|Usellus
|Villanova Truschedu
|Villa Sant'Antonio
|Zeddiani Sassari .... |Aggius
|Anela
|Berchidda
|Bonnanaro
|Bortigiadas
|Bottidda
|Boddusò
|Bultei
|Burgos
|Castelsardo
|Cossoine
|Giave
|Ittireddu
|Laerru
|Luogosanto
|Mara
|Martis
|Monti
|Nule
|Nulvi
|Oschiri
|Osilo
|Ossi
|Padru
|Pattada
|Perfugas
|Ploaghe
|Pozzomaggiore
|Putifigari
|Romana
|Santa Teresa Gallura
|Sassari
|Siligo
|Sorso
|Tempio Pausania
|Tergu
|Thiesi
|Usini
|Viddalba
|Villanova Monteleone
 
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