Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 19 febbraio 2000 |
Immediati interventi necessari a fronteggiare l'emergenza nella citta' di Milano, determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue. (Ordinanza n. 3041). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzionidel coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Vista la nota del 18 gennaio 2000 con la quale il sindaco del comune di Milano, nel manifestare l'impossibilita' di realizzare il piano di depurazione delle acque reflue della citta' di Milano entro il termine del 31 dicembre 2000, stabilito dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, chiede la dichiarazione dello stato di emergenza; Vista la nota del 19 gennaio 2000 con la quale il presidente della regione Lombardia esprime il proprio assenso sulla proposta di adozione di provvedimenti straordinari per la realizzazione degli interventi di depurazione delle acque reflue, avanzata dal sindaco del comune di Milano; Considerato che il comune di Milano non e' provvisto di alcun impianto di trattamento delle acque reflue urbane e che il sistema di raccolta delle medesime riceve gli scarichi di quasi 2.700.000 abitanti riversandoli, senza trattamento, nel sistema fluviale Lambro-Olona, affluente del fiume Po, provocando fenomeni di eutrofizzazione nelle acque costiere adriatiche; Visto il parere motivato reso dalla Commissione europea in data 21 gennaio 2000 concernente il trattamento delle acque reflue urbane del comune di Milano, nella quale viene evidenziato che a causa degli scarichi urbani il sistema fluviale Lambro-Olona e' uno dei piu' inquinati d'Italia e che partecipa in maniera rilevante al deterioramento della qualita' delle acque del fiume Po, con conseguente impedimento, parziale o totale, di gran parte degli usi legittimi, quali la balneazione, l'irrigazione, oltre al pericolo per la conservazione della vita acquatica; che gli apporti dell'acqua del fiume Po, carichi di nutrienti, azoto e fosforo di origine urbana ed agricola, sono considerati la ragione dell'eutrofizzazione del delta del fiume e delle acque costiere del mare Adriatico, con conseguente proliferazione incontrollata delle alghe negli ultimi dieci anni; che il carico in nutrienti d'origine antropica presenti nel fiume Lambro rappresenta piu' del 20% del carico totale del fiume Po e che, quindi, l'area del delta del Po e le acque costiere del Nord-Ovest del mare Adriatico sono aree eutrofizzate; che gli scarichi delle acque reflue sono situati all'interno del bacino del fiume Po drenante in aree sensibili; Considerato, inoltre, che non risultano ancora avviati i lavori per la realizzazione del sistema depurativo costituito dagli impianti di Milano-Sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo, previsti dal piano regionale di risanamento delle acque; Atteso che, in assenza dell'adozione di interventi urgenti per la realizzazione dei tre impianti citati e non essendo possibile sospendere l'esercizio di attivita' che comportano l'immissione di sostanze inquinanti nel sistema ricettore degli scarichi del comune di Milano, si verrebbe a protrarre la situazione di grave inquinamento delle acque superficiali del bacino idrico del sistema Lambro-Po e del mare Adriatico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2000, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 aprile 2001, lo stato di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue urbane del comune di Milano; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente; Sentito il presidente della regione Lombardia; Sentito il presidente della provincia di Milano; Sentito il sindaco del comune di Milano; Dispone: Art. 1. 1. Il prefetto di Milano e' nominato commissario delegato per l'esecuzione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare in relazione allo scarico delle acque reflue urbane della citta' di Milano in acque superficiali, anche destinate all'uso irriguo, senza adeguato trattamento di depurazione. 2. Per le finalita' di cui in premessa, il commissario delegato, avvalendosi di uno o piu' sub-commissari nominati dai Ministri dell'ambiente e dell'interno, in particolare, provvede: 2.1 alla realizzazione del sistema depurativo comprendente gli impianti di depurazione di Milano-Sud, Milano Nosedo e Peschiera Borromeo e delle connesse opere di collegamento con il sistema di collettamento e di fognatura esistenti e con il sistema delle acque superficiali di recapito; 2.2 alla realizzazione degli impianti di gestione dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione; 2.3 alla realizzazione delle opere infrastrutturali primarie e secondarie relative agli impianti; 2.4 alla realizzazione delle opere di mitigazione e di riequilibrio ambientale; 2.5 alla definizione dell'area di rispetto degli impianti e delle opere da realizzare. 3. Gli impianti e le opere di cui al precedente comma 2 dovranno essere realizzati in conformita' alle leggi di tutela della qualita' delle acque, di difesa del suolo, di tutela della qualita' dell'aria, nel rispetto del parere di compatibilita' ambientale espresso ai sensi del successivo art. 2, impiegando ogni cautela al fine di assicurare che il riutilizzo delle acque reflue depurate, come pure gli scarichi nei corpi idrici superficiali, avvengano in conformita' cori i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, accertati mediante l'utilizzo di rigorosi sistemi di controllo, nel rispetto dei limiti definiti dal Ministro dell'ambiente, al fine di consentire gli usi irrigui delle acque reflue, il rispetto del corpo ricettore considerato come area sensibile a norma dell'art. 5, paragrafo 1 della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e la tutela di tutti gli usi legittimi del sistema fluviale e del mare Adriatico. 4. Il commissario delegato, provvede ad attivare le procedure di trasferimento degli impianti e delle opere dallo stesso realizzati agli enti territorialmente competenti, raccordandosi, a tal fine, con gli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. |
| Art. 2. 1. Il Ministro dell'ambiente esprime il parere di compatibilita' ambientale dei progetti degli impianti e delle opere di cui al precedete art. 1, comma 2, con l'ambiente naturale, di vita e di lavoro, avvalendosi della commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Tale compatibilita' e' verificata con la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati. 2. I progetti degli impianti e delle opere di cui al precedente comma 1 sono esclusi, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal citato decreto 12 aprile 1996, previa comunicazione alla Commissione europea dei motivi che giustificano tale esenzione. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato, puo' adottare, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico: legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18; legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3; legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 32; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11; legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques; legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, articoli 15, 18, 21; legge regionale 23 aprile 1990, n. 24; legge regionale 30 gennaio 1998, n. 3; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge regionale 3 settembre 1999, n. 20, articoli 3, 4, 5, 6 e 7; legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32, 35, 51, 53 e 56; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 56 e 58; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed integrazioni, articoli 2, comma 4 e comma 4-bis, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 29 e 34; decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 4, 8, 9 e 12; legge regionale 12 settembre 1983, n. 70; legge regionale 15 maggio 1993, n. 14; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 8, 9, 11, 16 e 20; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 3, commi 1, 2 e 3, art. 47; legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articoli 27 e 28. |
| Art. 4. 1. Il Ministro dell'ambiente provvede, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente ed un esperto designati dal Ministero dell'ambiente, un esperto designato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile, un esperto designato dalla regione Lombardia, un esperto designato dall'amministrazione provinciale di Milano ed un esperto designato dal comune di Milano. La commissione coadiuva il commissario delegato ed il sub-commissario nella attuazione dei loro incombenti. 2. Il compenso spettante ai componenti la commissione scientifica di cui al precedente comma 1 e' determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e grava sui fondi, assegnati al commissario delegato, di cui al successivo art. 7. Detta commissione ha sede presso l'ufficio del commissario. |
| Art. 5. 1. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti autorizzandone anche l'esercizio. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere e alla imposizione dell'area di rispetto e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 2. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attivita' di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 6. 1. Per l'adempimento delle proprie funzioni, il commissario delegato si avvale delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, della provincia e dei comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, dei servizi tecnici nazionali, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dell'Enea, dell'I.S.P.E.S.L., del Consiglio nazionale delle ricerche, con oneri a carico dei medesimi enti per gli aspetti di competenze istituzionali. 2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di proprie strutture, appositamente costituite, composte complessivamente da non piu' di venti unita' di personale della pubblica amministrazione e dei soggetti di cui al precedente comma. 3. Il compenso spettante al commissario delegato e al sub-commissario nominati ai sensi del precedente art. 1, commi 1 e 2, sara' determinato con successivo decreto del Ministro dell'ambiente. 4. Il personale di cui al presente articolo e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili, calcolato sulla base degli importi spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza e all'attivita' effettivamente resa. Al personale appartenente alla struttura commissariale cui sono conferite le funzioni di responsabile unico del procedimento e/o ingegnere capo e agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonche' ai loro collaboratori, il commissario delegato corrisponde un compenso nella misura prevista dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Il corrispettivo da riconoscere per le attivita' di supporto al commissario delegato e' determinato a vacazione ai sensi dell'art. 4 della legge n. 143/1949, aggiornato con decreto ministeriale n. 417/1997, con la detrazione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della legge n. 155/1989 e con il limite del 60% per quanto concerne i compensi accessori e con la predeterminazione delle figure professionali impiegate. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, intendendosi autorizzato l'uso del mezzo proprio con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. Le amministrazioni di appartenenza sono autorizzate ad anticipare e liquidare, a carico dei pertinenti capitoli di bilancio, i trattamenti di missione e gli eventuali premi assicurativi in favore del rispettivo personale, che verranno rimborsati dal commissario sulla base delle documentate richieste. 5. L'utilizzazione di personale pubblico anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, e' disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. |
| Art. 7. 1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, dispone dei fondi gia' acquisiti e in corso di accantonamento da parte del comune di Milano per la realizzazione degli impianti di depurazione, in virtu' del disposto di cui all'art. 3, commi da 42 a 47, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il commissario delegato, oltre alle risorse di cui al precedente comma 1: a) dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere in materia di depurazione delle acque, limitatamente alle aree interessate dall'emergenza di cui alla presente ordinanza; b) predispone tutti gli atti necessari per accedere a ulteriori finanziamenti nazionali e comunitari. 3. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato. |
| Art. 8. 1. Le risorse di cui al precedente art. 7 sono trasferite, in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato relative alla contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per gli interventi di emergenza nel settore della depurazione delle acque reflue del comune di Milano. 2. Il commissario delegato puo' impegnare le spese relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2000 Il Ministro: Bianco |
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