Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39 |
Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo disciplinare di produzione e' approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. 3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validita' il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e' relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
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| Art. 2. 1. L'attivita' di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 e' svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tale fine puo' conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. 2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 puo' utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia e' approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 10 del sopracitato regolamento (CEE) n. 2081/92, e' il seguente: "Art. 10. - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. 2. La struttura di controllo puo' essere composta da una o piu' autorita' di controllo designate e/o da uno o piu' organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorita' e/o degli organismi autorizzati, nonche' le loro rispettive competenze: la commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 3. Le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. Se la struttura di controllo si avvale, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalita' dei controlli. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989. 4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorita' di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese devono essere notificate agli interessati. 5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano piu' soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee un elenco riveduto degli organismi autorizzati. 6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo. 7. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano le denominazione protetta".
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| Art. 3. 1. La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di: a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto; b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attivita' connesse e conseguenti; c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate. 2. Lo Stato persegue le finalita' di cui al comma 1 nel quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi, autorizzati a svolgere le relative azioni: a) il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946; b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative; c) la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.
Nota all'art. 3: - Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 maggio 1946 reca: "Costituzione del Consorzio del bergamotto con sede in Reggio Calabria".
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| Art. 4. 1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attivita' di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate ed al quantitativo effettivamente conferito. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio decreto, l'entita' del contributo e le procedure per la sua erogazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000. |
| Art. 5. 1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, puo' promuovere la realizzazione del catasto delle superfici coltivate a bergamotto, anche al fine di favorirne, attraverso idonei strumenti, il mantenimento della destinazione. |
| Art. 6. 1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui aziende ricadono nelle medesime aree possono presentare alla regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione di interventi relativi: a) all'espansione della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali; b) al reinnesto, al reinnesto con diradamento e al diradamento semplice; c) allo sviluppo dell'attivita' vivaistica e della meccanizzazione aziendale; d) alla realizzazione di fabbricati rurali; e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entita' volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura; f) alla realizzazione di impianti di lavorazione e commercializzazione; g) alla realizzazione di studi e ricerche ed allo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica; h) alla realizzazione di attivita' promozionale nel settore commerciale. 2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004. 3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la meccanizzazione delle colture, nonche' l'elettrificazione delle zone interessate alla coltura. Il finanziamento dei piani e' erogato per stralci, con precedenza per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e una piu' alta intensita' colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004. |
| Art. 7. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 8. 1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale o sintetica di bergamotto eventualmente presente. 2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della legge n. 713 del 1986.
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, concernente "Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/117/CE recante modalita' di applicazione della direttiva 76/718/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici", che ha sostituito l'art. 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici ) e' il seguente: "Art. 6 (Etichettatura). - 1. L'art. 8 della legge e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di seguito indicato come condizionamento primario, e l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e visibile: a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purche' sia possibile l'identificazione dell'impresa; b) il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in misure legali del sistema metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri. L'indicazione non e' obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno. In aggiunta alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il contenuto nominale puo' essere espresso anche in unita' di misura diverse, purche' con caratteri di dimensioni non superiori a quelle delle misure legali; c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa e' indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro... , seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta e' completata dall'indicazione delle condizioni la cui osservanza consente di garantire la durata indicata. La data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della data di durata non e' obbligatoria; d) le precauzioni particolari per l'impiego, segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati III e V intitolate "Modalita' di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta , le quali debbono figurare sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario nonche' le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di impossibilita' pratica, un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario; e) il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che consenta la identificazione della fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilita' pratica dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale menzione puo' figurare soltanto sull'imballaggio secondario di detti prodotti; f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione europea; g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla presentazione dello stesso; h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine "ingredienti o "ingredients . In caso di impossibilita' pratica, queste indicazioni figurano su un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino allegati la cui presenza deve essere richiamata sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul condizionamento primario mediante una indicazione abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato VI; tuttavia non sono considerati ingredienti: 1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate; 2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito; 3) le sostanze utilizzate nei quantitativi assolutamente indispensabili come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti. 2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo o "parfum e "aroma . Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1%. 3. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color Index o alla denominazione di cui all'allegato IV. 4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore puo' essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole "puo' contenere o il simbolo "+/-- . 5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 132 del 1o giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario. 6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un cartellino fissati al prodotto cosmetico. 7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno, o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette indicazioni devono figurare su un avviso collocato in prossimita' del contenitore nel quale il prodotto cosmetico e' esposto per la vendita. 8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno sull'imballaggio secondario, a cura del venditore. 9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono essere venduti unitamente ad un foglio riportante le indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dei prodotti cosmetici e' consentito l'uso di espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli stabilimenti termali di cui all'art. 14, lettera a), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti termali esteri riconosciuti dalle competenti autorita' nazionali. 11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche. 12. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative norme di attuazione, concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. 13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana. 14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1 possono essere riportate anche solo sull'imballaggio secondario del prodotto. 15. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattromilioni ".
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| Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4866): Presentato dall'on. Aloi ed altri il 13 maggio 1998. Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, l'11 giugno 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI. Esaminato dalla commissione, in sede referente il 12 novembre 1998; 1o dicembre 1998; 12-19 e 21 gennaio 1999; 3 e 10 febbraio 1999; 30 giugno 1999. Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, l'8 luglio 1999, con il parere delle commissioni I, II, V, X e XI. Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 13, 14, 15 e 28 luglio 1999; 21 settembre 1999 ed approvato il 22 settembre 1999. Senato della Repubblica (atto n. 4223): Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 28 settembre 1999, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 8a, 10a, 13a, della giunta per gli affari delle Comunita' europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione il 19 e 26 gennaio 2000 e approvato il 9 febbraio 2000. |
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