Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2000 (vai al sommario)
LEGGE 25 febbraio 2000, n. 39
Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale". Il relativo disciplinare di produzione e' approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della regione Calabria e dei soggetti di cui all'articolo 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione di origine controllata "bergamotto di Reggio Calabria olio essenziale" e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.
3. La denominazione di origine di cui al comma 1 cessa di avere validita' il giorno stesso della registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta "essenza di bergamotto", che si ottiene ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e sostituisce a tutti gli effetti la stessa denominazione di origine di cui al comma 1.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali avvia le procedure necessarie e adotta i provvedimenti ritenuti utili per ottenere la registrazione comunitaria della denominazione di origine controllata di cui al comma 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14
luglio 1992 e' relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari.



 
Art. 2.
1. L'attivita' di vigilanza per l'applicazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 1 e' svolta dal Ministro delle politiche agricole e forestali che a tale fine puo' conferire, con proprio decreto, la vigilanza stessa a soggetti pubblici o privati che rispondono ai requisiti richiesti in materia ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie ed in particolare di quelle di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
2. Il soggetto incaricato della vigilanza ai sensi del comma 1 puo' utilizzare un proprio contrassegno sul prodotto confezionato, la cui tipologia e' approvata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, per contraddistinguere l'avvenuta vigilanza ai fini della produzione e della commercializzazione del prodotto stesso.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 10 del sopracitato regolamento
(CEE) n. 2081/92, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Gli Stati membri provvedono a che entro
sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi
siano strutture di controllo aventi il compito di garantire
che i prodotti agricoli e alimentari recanti una
denominazione protetta rispondano ai requisiti del
disciplinare.
2. La struttura di controllo puo' essere composta da
una o piu' autorita' di controllo designate e/o da uno o
piu' organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato
membro. Gli Stati membri comunicano alla Commissione
l'elenco delle autorita' e/o degli organismi autorizzati,
nonche' le loro rispettive competenze: la commissione
pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee.
3. Le autorita' di controllo designate e/o gli
organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di
obiettivita' e di imparzialita' nei confronti di ogni
produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre
permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per
assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti
alimentari recanti una denominazione protetta.
Se la struttura di controllo si avvale, per taluni
controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve offrire
le stesse garanzie. Tuttavia, le autorita' di controllo
designate e/o gli organismi privati autorizzati sono
tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro,
della totalita' dei controlli.
A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ottenere
l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente
regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni
stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.
4. Qualora constatino che un prodotto agricolo o
alimentare recante una denominazione protetta originaria
del suo Stato membro non risponde ai requisiti del
disciplinare, le autorita' di controllo designate e/o gli
organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari
provvedimenti per assicurare il rispetto del presente
regolamento. Essi informano lo Stato membro delle misure
adottate nell'esercizio dei controlli. Le decisioni prese
devono essere notificate agli interessati.
5. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non
siano piu' soddisfatte, lo Stato membro revoca
l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Esso ne
informa la Commissione che pubblica nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee un elenco riveduto degli
organismi autorizzati.
6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che il produttore che rispetta il presente
regolamento abbia accesso al sistema di controllo.
7. I costi dei controlli previsti dal presente
regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano le
denominazione protetta".



 
Art. 3.
1. La presente legge disciplina la difesa ed il miglioramento della filiera del bergamotto al fine di:
a) tutelare l'ambiente e migliorare il paesaggio dell'area di produzione del bergamotto;
b) valorizzare le funzioni produttive e gestionali della coltura del bergamotto e delle attivita' connesse e conseguenti;
c) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle popolazioni calabresi interessate.
2. Lo Stato persegue le finalita' di cui al comma 1 nel quadro degli indirizzi e degli interventi stabiliti in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, avvalendosi dei seguenti organismi, autorizzati a svolgere le relative azioni:
a) il Consorzio del bergamotto, istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 29 maggio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 21 giugno 1946;
b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
c) la Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati agrumari di Reggio Calabria e l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale.



Nota all'art. 3:
- Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste 29 maggio 1946 reca: "Costituzione del Consorzio
del bergamotto con sede in Reggio Calabria".



 
Art. 4.
1. Alle imprese agricole, agli agricoltori singoli od associati e ad altri soggetti che svolgono attivita' di coltivazione del bergamotto, nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti pubblici a soggetti privati, possono essere erogati contributi finanziari in relazione alle superfici coltivate ed al quantitativo effettivamente conferito. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la regione Calabria ed i soggetti di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio decreto, l'entita' del contributo e le procedure per la sua erogazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000.
 
Art. 5.
1. La regione Calabria, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, puo' promuovere la realizzazione del catasto delle superfici coltivate a bergamotto, anche al fine di favorirne, attraverso idonei strumenti, il mantenimento della destinazione.
 
Art. 6.
1. Il Consorzio del bergamotto, i comuni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 5 e gli operatori agricoli singoli ed associati le cui aziende ricadono nelle medesime aree possono presentare alla regione Calabria piani organici relativi alla realizzazione di interventi relativi:
a) all'espansione della coltura, nell'ambito delle aree vocate, in sostituzione di altre specie agrumicole, anche al fine di contribuire al contenimento dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera e al miglioramento delle condizioni climatiche ed ambientali;
b) al reinnesto, al reinnesto con diradamento e al diradamento semplice;
c) allo sviluppo dell'attivita' vivaistica e della meccanizzazione aziendale;
d) alla realizzazione di fabbricati rurali;
e) alla realizzazione di opere infrastrutturali di piccola e media entita' volte a favorire la riduzione dei costi di produzione e la ripresa della coltura;
f) alla realizzazione di impianti di lavorazione e commercializzazione;
g) alla realizzazione di studi e ricerche ed allo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica;
h) alla realizzazione di attivita' promozionale nel settore commerciale.
2. Per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 6 miliardi per l'anno 2000 e lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.
3. I comuni nel cui territorio sono comprese strade a servizio di aziende a prevalente indirizzo bergamotticolo possono presentare alla regione Calabria progetti di recupero viario su strade comunali e vicinali, predisponendo soluzioni volte a facilitare l'accesso alle aziende e a favorire la meccanizzazione delle colture, nonche' l'elettrificazione delle zone interessate alla coltura. Il finanziamento dei piani e' erogato per stralci, con precedenza per quelli riguardanti le aree che presentano maggiori esigenze di recupero e una piu' alta intensita' colturale, e fino a concorrenza del limite di spesa complessivo di lire 4 miliardi per l'anno 2000 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004.
 
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 12 miliardi per l'anno 2000 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2004, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 8.
1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come sostituito da ultimo dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sulle etichette commerciali dei prodotti di profumeria deve sempre essere riportata la percentuale di essenza naturale o sintetica di bergamotto eventualmente presente.
2. Chiunque non ottemperi alla disposizione di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa di cui al comma 15 del citato articolo 8 della legge n. 713 del 1986.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
24 aprile 1997, n. 126, concernente "Attuazione della
direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla
direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti
cosmetici e della direttiva 95/117/CE recante modalita' di
applicazione della direttiva 76/718/CEE riguardo alla non
iscrizione di uno o piu' ingredienti nell'elenco previsto
per l'etichettatura dei prodotti cosmetici", che ha
sostituito l'art. 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713
(Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita'
economica europea sulla produzione e la vendita di
cosmetici ) e' il seguente:
"Art. 6 (Etichettatura). - 1. L'art. 8 della legge e'
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. I prodotti cosmetici, ivi compresi i
campioni gratuiti distribuiti al di fuori dei normali punti
di vendita, possono essere immessi sul mercato soltanto se
il contenitore a diretto contatto con il prodotto, di
seguito indicato come condizionamento primario, e
l'imballaggio secondario recano, oltre alle eventuali
denominazioni di fantasia, le seguenti indicazioni in
caratteri indelebili ed in modo facilmente leggibile e
visibile:
a) il nome o la ragione sociale e la sede legale del
produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato
del prodotto cosmetico stabilito all'interno dell'Unione
europea. Tali indicazioni possono essere abbreviate purche'
sia possibile l'identificazione dell'impresa;
b) il contenuto nominale al momento del
confezionamento, espresso in misure legali del sistema
metrico, per prodotti aventi peso o volume netto superiore
o uguale, rispettivamente, a 5 grammi o 5 millilitri.
L'indicazione non e' obbligatoria per i campioni gratuiti,
per le monodosi, nonche' per gli imballaggi preconfezionati
solitamente commercializzati per insieme di pezzi, per i
quali l'indicazione del peso e del volume non ha rilevanza
pratica; in quest'ultimo caso sull'imballaggio deve essere
menzionato il numero dei pezzi, quando lo stesso non possa
essere agevolmente determinato dall'esterno. In aggiunta
alle indicazioni in misure legali del sistema metrico, il
contenuto nominale puo' essere espresso anche in unita' di
misura diverse, purche' con caratteri di dimensioni non
superiori a quelle delle misure legali;
c) la data di durata minima di un prodotto cosmetico,
che corrisponde a quella alla quale tale prodotto,
opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua
funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 7. Essa e'
indicata con la dicitura "Usare preferibilmente entro... ,
seguita dalla data stessa o dall'indicazione del punto
dell'etichetta in cui figura. Se necessario, tale scritta
e' completata dall'indicazione delle condizioni la cui
osservanza consente di garantire la durata indicata. La
data consta dell'indicazione, chiara e nell'ordine, del
mese e dell'anno. Per i prodotti cosmetici aventi una
durata minima superiore ai trenta mesi, l'indicazione della
data di durata non e' obbligatoria;
d) le precauzioni particolari per l'impiego,
segnatamente quelle indicate nelle colonne degli allegati
III e V intitolate "Modalita' di impiego e avvertenze da
indicare obbligatoriamente sull'etichetta , le quali
debbono figurare sul condizionamento primario e
sull'imballaggio secondario nonche' le eventuali
indicazioni concernenti precauzioni particolari da
osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale, in
particolare quelli destinati ai parrucchieri. In caso di
impossibilita' pratica, un foglio di istruzioni, una
fascetta o un cartellino allegati devono riportare tali
indicazioni, alle quali il consumatore deve essere rinviato
mediante un'indicazione abbreviata o mediante il simbolo
raffigurato nell'allegato VI, che devono comparire sul
condizionamento primario e sull'imballaggio secondario;
e) il numero del lotto di fabbricazione o il
riferimento che consenta la identificazione della
fabbricazione; tuttavia, in caso di impossibilita' pratica
dovuta alle ridotte dimensioni del prodotto cosmetico, tale
menzione puo' figurare soltanto sull'imballaggio secondario
di detti prodotti;
f) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati in
Paesi non membri dell'Unione europea;
g) la funzione del prodotto, salvo se risulta dalla
presentazione dello stesso;
h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente
di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene
preceduto dal termine "ingredienti o "ingredients . In caso
di impossibilita' pratica, queste indicazioni figurano su
un foglio di istruzioni o su una fascetta o un cartellino
allegati la cui presenza deve essere richiamata
sull'imballaggio secondario, se presente, ovvero sul
condizionamento primario mediante una indicazione
abbreviata o mediante il simbolo raffigurato nell'allegato
VI; tuttavia non sono considerati ingredienti:
1) le impurezze contenute nelle materie prime
utilizzate;
2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella
fabbricazione, ma che non compaiono nella composizione del
prodotto finito;
3) le sostanze utilizzate nei quantitativi
assolutamente indispensabili come solventi o come vettori
di composti odoranti e aromatizzanti.
2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro
materie prime devono essere indicati con i termini "profumo
o "parfum e "aroma . Gli ingredienti in concentrazione
inferiore all'1% possono essere menzionati in ordine sparso
dopo quelli in concentrazione superiore all'1%.
3. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso
dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero Color
Index o alla denominazione di cui all'allegato IV.
4. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi
quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato
in varie sfumature di colore puo' essere menzionato
l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione
di aggiungervi le parole "puo' contenere o il simbolo "+/--
.
5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la
nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli
ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunita' europee dell'8 maggio 1996,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee
n. L 132 del 1o giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero,
se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario,
con una delle altre denominazioni previste dal predetto
inventario.
6. Qualora, a causa delle dimensioni o della forma, sia
impossibile far figurare le indicazioni di cui alle lettere
d) ed h) del comma 1 su un foglio di istruzioni allegato,
dette indicazioni devono figurare su una fascetta o un
cartellino fissati al prodotto cosmetico.
7. Qualora, nel caso del sapone e delle perle da bagno,
o a causa delle dimensioni o della forma del prodotto, sia
impossibile far figurare le indicazioni di cui alla lettera
h) del comma 1 su una fascetta o un cartellino fissati sul
prodotto, oppure su un foglio di istruzioni allegato, dette
indicazioni devono figurare su un avviso collocato in
prossimita' del contenitore nel quale il prodotto cosmetico
e' esposto per la vendita.
8. Per i cosmetici confezionati dal venditore su
richiesta dell'acquirente o preconfezionati in vista della
loro vendita immediata, sempre nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 10, le diciture di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 devono essere riportate almeno
sull'imballaggio secondario, a cura del venditore.
9. I cosmetici posti in vendita allo stato sfuso devono
essere venduti unitamente ad un foglio riportante le
indicazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
10. Sul condizionamento primario e sull'imballaggio
secondario dei prodotti cosmetici e' consentito l'uso di
espressioni che facciano riferimento ad acque minerali, a
sorgenti o fanghi termali, soltanto se i prodotti stessi
contengono sali minerali o fango maturato in acqua termale
o fitoestratti da vegetazione termale, provenienti dagli
stabilimenti termali di cui all'art. 14, lettera a), del
regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, o da stabilimenti
termali esteri riconosciuti dalle competenti autorita'
nazionali.
11. Ai prodotti cosmetici non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge
26 aprile 1983, n. 136, e successive modifiche.
12. I prodotti cosmetici non sono altresi' assoggettati
alle norme di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e relative
norme di attuazione, concernenti la classificazione,
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi.
13. Le indicazioni di cui alle lettere b), c), d) e g)
del comma 1 devono essere redatte in lingua italiana.
14. Le indicazioni di cui alla lettera h) del comma 1
possono essere riportate anche solo sull'imballaggio
secondario del prodotto.
15. Chiunque contravviene alle disposizioni del
presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire quattromilioni ".



 
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4866):
Presentato dall'on. Aloi ed altri il 13 maggio 1998.
Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
referente, l'11 giugno 1998, con pareri delle commissioni
I, II, V, X, XI.
Esaminato dalla commissione, in sede referente il
12 novembre 1998; 1o dicembre 1998; 12-19 e 21 gennaio
1999; 3 e 10 febbraio 1999; 30 giugno 1999.
Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede
legislativa, l'8 luglio 1999, con il parere delle
commissioni I, II, V, X e XI.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 13,
14, 15 e 28 luglio 1999; 21 settembre 1999 ed approvato il
22 settembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4223):
Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura), in sede
deliberante, il 28 settembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 8a, 10a, 13a, della giunta per gli
affari delle Comunita' europee e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 9a commissione il 19 e 26 gennaio 2000
e approvato il 9 febbraio 2000.
 
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