Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 41
Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze e del Ministro della sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera e-bis), e' inserita la seguente:
"e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;";
b) all'articolo 48, comma 2, lettera a), dopo le parole: "a lire 7.000.000" sono aggiunte le seguenti: "fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1o gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla terra e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 10, comma 1, lettera l), della
legge 13 maggio 1999, n. 133, vedasi nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera
l), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 maggio 1999, n. 113, del supplemento ordinario:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti princi'pi direttivi:
a) - i) (omissis);
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:
1) riconoscere un trattamento fiscale di prevalente
agevolazione in favore dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale, come disciplinati dalle disposizioni
attuative della legge 30 novembre 1998, n. 419;
2) assicurare la parita' di trattamento fiscale tra
i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);
3) garantire l'invarianza complessiva del gettito
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento
ordinario:
"Art. 9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme
di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti
fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente
articolo deve contenere l'indicazione "fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non
puo' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti
per finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi.
Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi dai loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti
locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
cui all'art. 1, comma 16 operanti nei settori
dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza
sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso
riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati,
a condizione che contengano l'esplicita assunzione
dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di
selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di
particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque
integrate, erogate da professionisti e da strutture
accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito di cui all'art. 1, comma 15, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a),
sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale,
ancorche' erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della
salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di
soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del com-ma 10,
sono individuate le prestazioni relative alle lettere a),
b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella
lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima
applicazione, possono essere poste a carico dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
mediante convenzione, da stipulare con istituzioni
pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
socio-sanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita', da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province
autonome e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al
presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
e' emanato, su proposta del Ministro della sanita', ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento contenente le disposizioni relative
all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e
di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di
fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art.
122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso
il Ministero della sanita', senza oneri a carico dello
Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia al momento dell'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo, cosi' come modificato dal
presente decreto, degli articoli 10 e 48 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti
sui redditi degli immobili che concorrono a formare il
reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi
obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i
contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica
necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o
menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo; si considerano,
altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur
essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad
esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli,
in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione
dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di
testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonche'
quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi
quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono
altresi' deducibili i contributi versati al fondo di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge
8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei
limiti ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo
complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito
complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la
deduzione compete per un importo complessivamente non
superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme
pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e, comunque, entro i
predetti limiti del 12 per cento del reddito complessivo e
di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte
istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori, nonche' ai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421. Ai fini del computo del predetto
limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di
cui all'art. 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi
dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il
massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo
14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono
fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto
del predetto limite percentuale, nonche', nei riguardi del
soggetto di cui sono a carico, della condizione di
destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche
complementari;
e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, per un importo complessivo
non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002.
Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo e' fissato in
lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni
2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste,
la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle
persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad
adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati
in favore delle organizzazioni non governative idonee ai
sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per
un importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo
di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per
il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art.
29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art.
21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e
all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di
adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo
I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono
deducibili anche se sono state sostenute per le persone
indicate nell'art. 433 del codice civile. Per gli oneri di
cui alla lettera e-bis) del comma 1, sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione
per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito. Tale
disposizione si applica altresi' per gli oneri di cui alla
lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate
nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a
carico.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma
1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5 si
deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis). Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione
spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare
del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
immobili di cui all'art. 817 del codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata".
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1o gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera
e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 65 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dai datori di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazioni e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
2-bis). Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1o gennaio 1997, perquelli di durata inferiore ai dodici
mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore
di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze,di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e
di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto".



 
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