Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 febbraio 2000
Emergenza idrica nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica. (Ordinanza n. 3043).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Considerato che nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica per effetto del decreto-legislativo 30 giugno 1998, n. 244, in attuazione dell'art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' cessato il servizio di rifornimento idrico a mezzo navi cisterna, gestito dal Ministero della difesa;
Viste le ordinanze 12 gennaio 1999, n. 2914, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1999 e 29 luglio 1999 n. 2994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 dicembre 1999, concernente la proroga dello stato di emergenza idrica fino al 30 giugno 2000, nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa, Linosa, Lipari ed Ustica;
Sentito il Ministero della difesa e la regione siciliana;
Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi, delegato al coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
Il presidente della regione siciliana continua fino al 30 giugno 2000, nella funzione di commissario delegato di cui alle ordinanze n. 2914/1999 e 2994/1999.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, presidente della regione siciliana, anche in deroga alla legge regionale 15 no-vembre 1982, n. 134, provvede inoltre ad assicurare, in via di somma urgenza, il pieno funzionamento dei dissalatori esistenti nelle isole, nonche' l'adeguamento ed il potenziamento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo, utilizzando a tal proposito i fondi disponibili per tale finalita' rispettivamente nel bilancio della regione siciliana, quelli gia' trasferiti all'E.A.S. dal Ministero dei lavori pubblici ed altri che possano rendersi disponibili.
2. Il commissario delegato provvede entro il 30 settembre 2000 al saldo dei pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico, alla rendicontazione di quanto fatturato dai comuni beneficiari del servizio, nonche' ad informare il Dipartimento della protezione civile dell'attivita' svolta.
 
Art. 3.
1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico con priorita' per le isole Pelagie.
2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, e comunque non oltre il 30 giugno 2000, assume a proprio carico il 50 per cento degli oneri stimati in lire 6000 milioni per la fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, detratta la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50 per cento.
3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' assegnata al Commissario delegato la somma di lire 3000 milioni a valere sull'unita' previsionale di base 20.2.1.3 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353).
 
Art. 4.
Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico della regione siciliana che deve farvi fronte con mezzi propri.
 
Art. 5.
Per quanto non modificato dalla presente ordinanza resta in vigore quanto disposto dall'ordinanza n. 2914 del 12 gennaio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 6.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal Commissario delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2000
Il Ministro: Bianco
 
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