Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 28 febbraio 2000 |
Differimento al 31 marzo 2000 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunita' montane. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO d'intesa con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni che, per province e comuni, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale alle province, ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane si applica la disciplina di cui al citato art. 55, comma 2, della legge n. 142 del 1990; Visto l'art. 30, comma 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo il quale il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione; Premesso che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 15 dicembre 1999 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 di province, comuni e comunita' montane e' stato differito al 29 febbraio 2000; Considerato che la generalita' degli enti locali non ha ancora approvato le modifiche ai regolamenti disciplinanti le entrate proprie e che di conseguenza non ha completato la manovra tariffaria e tributaria sui seguenti aspetti: applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; applicazione dell'addizionale all'imposta sul consumo dell'energia elettrica prevista dall'art. 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133; definizione delle tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al fine di attuare una progressiva copertura totale dei costi del servizio in vista della futura applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; Considerato che province e comuni non hanno ancora dati certi e definitivi in ordine alle spese per il personale scolastico amministrativo, tecnico ed ausiliare (ATA) da trasferire nei ruoli del personale statale rilevanti ai fini della decurtazione dei trasferimenti erariali; Ritenuto che la definizione delle problematiche evidenziate sono rilevanti ai fini della esatta determinazione delle risorse finanziarie disponibili e che quindi appare urgente e necessario prorogare il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dell'anno 2000 per procedere ad una programmazione finanziaria veritiera ed attendibile; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Decreta: Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunita' montane e' differito al 31 marzo 2000. Roma, 28 febbraio 2000
Il Ministro dell'interno Bianco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato |
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