Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 3 marzo 2000, n. 43
Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, recanti norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;
Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali;
Considerato che le elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e quelle per il rinnovo dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, nonche' dei sindaci e dei consigli comunali, sono state fissate per la medesima data di domenica 16 aprile 2000;
Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di inizio dello scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 108 del 1968;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonche' l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. In occasione del contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del 2000, le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni regionali hanno inizio immediatamente dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni svolte. Lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone