Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 17 febbraio 2000
Domeniche ecologiche.

IL DIRETTORE GENERALE
del servizio inquinamento atmosferico acustico industrie a rischio
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attivita' nella stessa previste;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 28 dicembre 1999 di ripartizione in capitoli delle UPB per l'esercizio finanziario 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 25 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000, con il quale e' stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa "Domeniche ecologiche", durante le quali nei comuni che aderiranno sara' interdetto il traffico privato;
Considerato che nell'ambito che tale decreto ha previsto il cofinanziamento di progetti presentati da comuni e consorzi di comuni nell'ambito delle misure individuate nell'art. 2, lettere b), c), d) ed e) del medesimo decreto;
Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 002/2000 che a tal fine assegna a1 direttore del servizio I.A.R. risorse finanziarie pari a 60.000 milioni di lire a valere sulla U.P.B. 1.2.1.4. (Programmi di tutela ambientali) - Cap. 7082 - C.D.R. 1 - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2000;
VISTO, altresi', l'art. 5 dello stesso decreto, il quale prevede che con proprio decreto il direttore del servizio I.A.R. definisca i criteri e le modalita' per la valutazione delle richieste, per l'ammissione ai finanziamenti, per il trasferimento delle risorse e per il controllo dell'attuazione degli interventi;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e interventi ammissibili al cofinanziamento
1. Sono ammessi a cofinanziamento, con le modalita' di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti al successivo art. 2, finalizzati alla:
a) realizzazione, integrazione o completamento di sistemi di trasporto pubblico che utilizzano mezzi ad emissioni zero o a basse emissioni, inclusi quelli a trazione elettrica e/o ibrida, alimentati esclusivamente a gas naturale o GPL, dotati di alimentazione "bi-fuel", compresi ciclomotori e biciclette a pedalata assistita;
b) regolazione e controllo del traffico nei centri urbani mediante sistemi automatizzati, applicazione di "road pricing";
c) promozione dell'impiego di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale.
2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento dei progetti di cui al precedente comma e' di 55.000 milioni di lire, cosi' ripartite:
misura a): 40.000 milioni di lire;
misura b): 7.500 milioni di lire;
misura c): 7.500 milioni di lire.
3. E' ammessa a cofinanziamento, con le modalita' di cui al successivo art. 6, i programmi presentati da comuni e consorzi di comuni, come definiti al successivo art. 2, finalizzati al completamento delle reti di rilevamento della qualita' dell'aria.
Sono destinate al finanziamento di questa misura risorse pari a 5.000 milioni di lire.
 
Art. 2. Soggetti autorizzati alla presentazione delle istanze di
cofinanziamento
1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, qualora abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000, i seguenti soggetti:
a) i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) i comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti inclusi negli elenchi regionali delle zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero della sanita' in data 20 maggio 1991;
c) i comuni capoluogo di provincia anche se con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;
d) i consorzi tra comuni la cui popolazione complessiva sia superiore ai 150.000 abitanti.
 
Art. 3.
Modalita' di presentazione delle domande di cofinanziamento
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 2 dovra' trasmettere con un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o dal funzionario delegato, dei progetti di cui si richiede il cofinanziamento.
2. Tale istanza dovra' essere corredata da una relazione tecnica descrittiva dei progetti proposti e da una scheda sinottica per ciascun progetto, sottoscritta dal responsabile del procedimento, nella quale siano specificati:
a) l'ufficio competente;
b) la tipologia dell'intervento;
c) area urbana interessata dall'iniziativa e numero di cittadini correlativamente coinvolti;
d) le modalita' e i tempi di realizzazione;
e) eventuale coinvolgimento di altri operatori pubblici o privati;
f) eventuale interconnessione con altre iniziative attivate;
g) riferimento a specifici problemi di mobilita' dell'area interessata dall'iniziativa e raccordo con eventuali soluzioni elaborate;
h) i risultati attesi, con la quantificazione della riduzione delle emissioni;
i) la quota di cofinanziamento a carico del soggetto richiedente, comprovata da idonea documentazione.
Nella richiesta il soggetto richiedente dovra' altresi' dichiarare che per tali interventi non e' stato ottenuto ne' richiesto alcun finanziamento nazionale o comunitario.
3. La relazione descrittiva degli interventi dovra' contenere, in quanto pertinenti, i seguenti aspetti informativi necessari alla valutazione:
a) dimensione dell'area urbana interdetta al traffico veicolare privato e sua quota rispetto al "territorio governato dall'amministrazione proponente (km2 e % sul totale);
b) estensione oraria dei provvedimenti di interdizione al traffico veicolare privato;
c) numero di cittadini residenti nelle zone urbane intercluse al traffico privato e loro quota sul totale della popolazione residente nel territorio di competenza dell'Ente proponente;
d) attivazione di specifiche modalita' di rilevamento della riduzione dei fattori inquinanti atmosferici e di rumore conseguente ai provvedimenti di limitazione del traffico assunti in ciascuna "Domenica ecologica";
e) inquadramento del progetto proposto nell'ambito delle politiche di mobilita' urbana del soggetto richiedente.
4. Le istanze di cofinanziamento, corredate della documentazione di cui ai commi 2 e 3 precedenti, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente servizio I.A.R entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Condizioni di ricevibilita'
1. Costituiscono condizione di ricevibilita' delle istanze di cofinanziamento:
a) l'adesione del soggetto proponente all'iniziativa delle "Domeniche ecologiche" entro il 31 gennaio 2000;
b) l'appartenenza del soggetto proponente alle categorie di cui all'art. 2;
c) il rispetto delle modalita' di presentazione e delle scadenze di cui all'art. 3.
 
Art. 5.
Valutazione dei progetti proposti
1. La valutazione dei progetti pervenuti sara' svolta dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, che si avvarra' della commissione tecnico-scientifica del Ministero dell'ambiente.
2. L'attivita' di valutazione di cui al precedente comma sara' specificamente finalizzata alla verifica della rispondenza delle iniziative proposte alle tipologie e agli obiettivi definiti dall'art. 3 del presente decreto.
Tale attivita' dara' luogo ad una valutazione di ammissibilita' del progetto.
3. Con decreto del direttore generale del servizio I.A.R. si provvedera' alla individuazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla base di una graduatoria che assumera' come criterio prioritario i risultati attesi per la riduzione delle emissioni inquinanti.
 
Art. 6.
Modalita' di finanziamento
1. Per le iniziative finanziabili ai sensi del presente decreto il Ministero dell'ambiente assegnera' un cofinanziamento nella misura massima indicata nell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/002/2000 del 26 gennaio 2000, indicato nelle premesse.
2. Il Ministero dell'ambiente determinera', comunque, la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative sulla base del complesso delle istanze pervenute e sino ad esaurimento dei fondi di cui all'art. 7 del presente decreto.
3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento sara' trasferito dal servizio I.A.R. all'Ente proponente in due fasi:
la prima, di importo pari al 50% del finanziamento riconosciuto ammissibile, entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al precedente art. 5, comma 3;
la seconda, di importo pari al 50% al ricevimento del programma operativo di dettaglio, da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del decreto di cui al precedente art. 5, comma 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2000
Il direttore generale: Clini
 
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