Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2000 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2000, n. 1 |
Testo del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, coordinato con la legge di conversione 7 marzo 2000, n. 44, recante: "Disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace". |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2000 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. (Soppresso) |
| Art. 2. Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace 1. I termini previsti dalle vigenti disposizioni relative alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, a Hebron ed in Kosovo sono prorogati fino al 30 giugno 2000. 2. E' altresi' autorizzata fino alla stessa data del 30 giugno 2000 la partecipazione del personale dei ruoli del Ministero dell'interno alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo, ivi impegnato a decorrere dall'11 agosto 1999. 3. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione di pace a Timor Est, e' prorogato fino al 31 marzo 2000. 4. A decorrere dal 1o gennaio 2000 al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e' corrisposta nella misura del novanta per cento per tutta la durata del periodo. 5. Salvo quanto disposto dal comma 4, al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le seguenti disposizioni: a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania, nonche' al personale di cui al comma 2; b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania ed a Hebron; c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, nonche' al personale di cui al comma 2; d) l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1999, n. 487, al personale militare che partecipa alla missione di pace a Timor Est. 6. Il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro un limite complessivo di 5 miliardi, in relazione alle esigenze di acquisizione di un campo di prefabbricati per le necessita' alloggiative della componente del Corpo dei carabinieri operante in Kosovo (MSU). (( 6-bis). Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno. )) |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione (( dell'articolo 2, comma 6-bis )), per l'anno 2000 valutato in lire 18 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, (( commi da 1 a 6 )), per l'anno 2000, valutati complessivamente in lire 491,932 miliardi, si provvede: a) quanto a lire (( 130 miliardi )), mediante utilizzo degli accantonamenti per l'anno 2000 del fondo speciale di parte corrente, di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che vengono ridotti come da elenco allegato n. 1; b) quanto a lire (( 90 miliardi )), mediante riduzione degli importi, stabiliti per l'anno 2000 nella tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, di cui alle leggi elencate nell'allegato n. 2; c) quanto a lire 161,932 miliardi, con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; (( c-bis) quanto a lire 110 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), iscritta nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - cap. 3870 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. )) 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
| Allegato n. 1 (previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a)
ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 AGLI ACCANTONAMENTI DI TABELLA A DELLA LEGGE FINANZIARIA. (Miliardi di lire) - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 44 Ministero degli affari esteri 11 Ministero dell'interno 12 Ministero della difesa 38 Ministero del lavoro e della previdenza sociale 20 Ministero dell'ambiente 5 ----- Totale . . . 130 |
| ALLEGATO n. 2 (previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b) ELENCO DELLE RIDUZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2000 NELLA PARTE CORRENTE DELLA TABELLA C DELLA LEGGE FINANZIARIA.
(Miliardi di lire) - MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: Decreto legislativo n. 165 del 1999: AGEA (3.1.2.11 - cap. 1940 10 Legge n. 20 del 1994: Corte dei conti (3.1.3.10 cap. 2815) 5 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0. Funzionamento - capitoli 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2. Paesi in via di sviluppo - capitoli 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) 20 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE: Legge n. 440 del 1997: Fondo ampliamento offerta formativa (2.1.3.1. - cap. 1810) 20 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI: Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni ad uso abitativo (7.1.2.1. - cap. 4201) 10 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO: Legge n. 287 del 1990: Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2. - cap. 2850) 5 MINISTERO DELLA SANITÀ: Decreto legislativo n. 502 del 1992: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) 10 MINISTERO DELL'AMBIENTE: Legge n. 979 del 1982: Difesa del mare (8.1.2.1. - capitoli 3955, 3957/p) 5 Decreto-legge n. 496 del 1993: Agenzia nazionale per la protezione ambientale (6.1.2.1. - cap. 3151) 5 ---- TOTALE 90 |
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