Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 45 |
Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato A); Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616; Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313; Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni; E m a n a:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "convenzioni internazionali": 1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974"; 2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66"; b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998; d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974"; e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri; f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando: 1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi; 2. la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi; g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data di emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui: 1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica; 2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova; i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi; 2. un bambino di eta' inferiore a un anno; l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione; m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata; n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie; o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa; p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro; q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico; r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine; s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo; t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali; z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri; bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". - L'allegato A cosi' recita: "(Omissis). "98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (Omissis)". - La direttiva 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, e' stata pubblicata nella G.U.C.E. L144 del 15 maggio 1998. - La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla convenzione internazionale 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1o novembre 1974, e sua esecuzione". - Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca: "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, reca: "Esecuzione della Convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca: "Regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare". - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293, concerne: "Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unita' veloci di navigazione nazionale o minore". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne: "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo". Note all'art. 1: - Per la legge 23 maggio 1980, n. 313, vedi note alle premesse. - La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, vedi note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, reca: "Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del5 aprile 1979, sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata". - L'avviso di entrata in vigore della risoluzione IMO MSC 36 (63) "Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci" HSC (High Speed Craft), adottata il 20 maggio e resa esecutiva dal capitolo X della convenzione SOLAS a far data dal 1o gennaio 1996, giusta quanto previsto dallo stesso capitolo, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 1996. - L'avviso di entrata in vigore degli emendamenti al Capitolo IV della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74/83, in materia di Global maritime distress and safety system, adottati con risoluzione n. 1 dell'8 novembre 1988 dalla Conferenza IMO dei Governi contraenti la Convenzione SOLAS 74/83, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 marzo 1992, n. 62, supplemento ordinario n. 53 - Il testo della regola 1 del Capitolo X della gia' citata Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e' il seguente: "Regola 1 - (Definizioni). Agli effetti del presente capitolo: 1. "Codice per le unita' veloci (HSC Code) e' il Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code of Safety for High Speed Craft - Volume di carena) corrispondente al galleggiamento di progetto (m3). 3. L'espressione "Unita' costruita significa un'unita' la cui chiglia venga impostata o che si trovi in un equivalente stato di avanzamento della costruzione. 4. L'espressione "equivalente stato di avanzamento della costruzione significa lo stato in cui: 1. inizia la costruzione identificabile con un'unita' specifica; e 2. e' iniziata, per quell'unita', la sistemazione di posto di almeno 50 tonnellate o dell'1% della massa di tutto il materiale strutturale assumendo il minore di tali due valori". - Il paragrafo 1.4.30 del citato Codice per le unita' veloci (HSC Code) e' il seguente: "1.4.30. "Velocita' massima e' la velocita' raggiunta alla massima potenza continuativa di propulsione, per la quale l'unita' e' certificata, al peso operativo massimo ed in acque tranquille". - La regola 39 della "Convenzione internazionale del 5 aprile 1979, sulle linee di massimo carico", definisce e disciplina la minima altezza di prora. - Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 3 di detto decreto e' il seguente: "Art. 3 (Riconoscimento) - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri all'allegato 3. 2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalita' e le procedure determinate con decreto del Ministero dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo".
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| Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi di seguito indicate indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali: a) alle navi da passeggeri nuove; b) alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a ventiquattro metri; c) alle unita' veloci da passeggeri. 2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle seguenti navi da passeggeri: 1. navi da guerra e da trasporto truppe; 2. navi senza mezzi di propulsione meccanica; 3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente, che non ricadono sotto le norme relative alle unita' veloci o a sostentamento dinamico; 4. navi in legno di costruzione primitiva; 5. originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con i materiali originali; 6. navi da diporto che non sono ne' saranno dotate di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali; 7. navi che operano esclusivamente nelle aree portuali; b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri: 1. unita' da guerra e da trasporto truppe; 2. unita' da diporto che non sono dotate di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali; 3. unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali. |
| Art. 3. Classi di navi da passeggeri e categorie di unita' veloci da passeggeri
1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano: "classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D; "classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa; "classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa; "classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa. 2. Le unita' veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti categorie: a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce da passeggeri: 1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che esiste un'alta probabilita', in caso di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi: a) tempo necessario per preservare le persone, che si trovano sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate, b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali ed alla configurazione geografica della zona del percorso, o c) quattro ore; 2. che trasporti non piu' di 450 passeggeri. b) "Unita' di categoria B": qualunque unita' veloce da passeggeri diversa da una "Unita' di categoria A", con macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che, nel caso di un'avaria che interessi qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di sicurezza di un compartimento, l'unita' mantenga la capacita' di navigare in sicurezza. |
| Art. 4. Requisiti di sicurezza 1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto. 2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D: a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto; b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974"; c) per le apparecchiature di navigazione valgono le disposizioni di cui alla regola 12, capitolo V, della "SOLAS 1974". L'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.l del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle disposizioni del decreto stesso, e' considerato conforme anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola V/12, lettera r), della "SOLAS 1974". 3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove: a) requisiti generali: 1. le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata, a norma della "SOLAS 1974", alla discrezionalita' dell'amministrazione, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; 2. le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I; b) requisiti relativi alle linee di massimo carico: 1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66"; 2. i criteri che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quelli della convenzione "LL66" si applicano, per quanto riguarda la lunghezza e la classe, alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri; 3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi b)1 e b)2, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione "LL66", 4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di ponte completo. 4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti: a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata dalla "SOLAS 1974" alla discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I; b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nel presente decreto e nell'allegato I; c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dal capitolo III dell'allegato I, nonche' dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato membro possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate norme; d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entita' e conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove di cui al comma 3, lettera a). I cambiamenti apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a una norma di sicurezza superiore non sono considerati cambiamenti di grande entita'; e) se non altrimenti disposto nella "SOLAS 1974", le disposizioni di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto dall'allegato I, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ad una nave la cui chiglia era stata impostata o che si trovava a un equivalente stadio di costruzione: 1. a una data anteriore al 1o gennaio 1940: fino al 1o luglio 2006; 2. al 1o gennaio 1940 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1962: fino al 1o luglio 2007; 3. al 1o gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1974: fino al 1o luglio 2008; 4. al 1o gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1984: fino al 1o luglio 2009; 5. al 1o gennaio 1985 o a una data posteriore, ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto: fino al 1o luglio 2010. 5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di altro Stato membro: a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1o gennaio 1996 o successivamente sono conformi ai requisiti stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che: 1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e 2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data del 4 giugno 1998, e 3. siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico, (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code) contenuto nella risoluzione A.373(X) dell'Assemblea dell'IMO del 14 novembre 1977, come modificato dalla risoluzione MSC 37(63) del comitato della sicurezza marittima del 19 maggio 1994; b) le unita' veloci da passeggeri costruite anterioriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci continuano l'attivita' certificata a norma di tale codice; c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani solo previo accordo dell'Amministrazione; d) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto. 6. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana: a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1o gennaio 1996 o successivamente devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che: 1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e 2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data del 4 giugno 1998, e 3. siano state classificate quali unita' a sostentamento dinamico da un organismo riconosciuto; b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e quelle gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano l'attivita' certificata secondo la normativa ad esse applicabile; c) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.
Note all'art. 4: - Per il Capitolo IV della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS 74/83, in materia di Global maritime distress and safety system, vedi note all'art. 1. - I capitoli V e VI della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare sono relativi rispettivamente alla "Sicurezza della navigazione" ed al "Trasporto di carichi". - Il testo della regola 12 del citato capitolo V della citata Convenzione SOLAS e' il seguente: "Regola 12 (Apparecchiature di navigazione): (a) Agli effetti della presente Regola, la parola "costruita" riferita a una nave significa uno stadio di costruzione in cui: (i) e' impostata la chiglia; o (ii) inizia la costruzione identificabile con una nave specfica; o (iii) e' iniziata, per quella nave, la sistemazione in posto di almeno 50 tonnellate o dell'1% della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori; (b) (i) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate devono essere provviste di: (1) una bussola magnetica normale, salvo l'eccezione di cui al sottoparagrafo (iv); (2) una bussola magnetica di governo, a meno che non si possano avere indicazioni di rotta dalla bussola magnetica normale di cui al punto (1) e sia chiaramente leggibile dal timoniere al posto di governo principale; (3) mezzi adeguati di comunicazione tra il posto della bussola normale e il posto normale di comando della navigazione, a soddisfazione dell'Amministrazione; e (4) mezzi per prendere i rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o, o su un arco il piu' vicino possibile a 360o. (ii) Ognuna delle bussole magnetiche di cui in (i) deve essere debitamente regolata e la sua tavola o curva delle deviazioni residue deve essere sempre disponibile. (iii) Deve esservi una bussola magnetica di riserva, intercambiabile con la bussola normale, a meno che non vi sia la bussola di governo di cui al sottoparagrafo (i) (2) o una girobussola. (iv) L'Amministrazione, se considera irragionevole o non necessario richiedere una bussola magnetica normale, puo' esentare singole navi dalle presenti norme, se la natura del viaggio, la vicinanza della nave alla terra o il tipo di nave non giustifica una bussola normale, purche' in ogni caso vi sia un'adatta bussola di governo; (c) Le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate devono avere una bussola di governo e mezzi per prendere i rilevamenti nella misura in cui l'Amministrazione consideri cio' ragionevole e praticamente possibile; (d) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono avere una girobussola rispondente ai seguenti requisiti: (i) la girobussola madre o un giro-ripetitore devono essere chiaramente leggibili dal timoniere al posto di governo principale; (ii) sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate devono esservi un giro-ripetitore o giro-ripetitori, opportunamente sistemati per prendere i rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o, o su un arco il piu' vicino possibile a 360o; (e) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984, quando adibite a viaggi internazionali, devono avere una girobussola rispondente ai requisiti del paragrafo (d); (f) Le navi con posti di governo di emergenza devono essere munite almeno di telefono o altro mezzo di comunicazione per ritrasmettere a tali posti informazioni di rotta. Inoltre, sui navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 1o febbraio 1992 o dopo tale data, devono essere previste sistemazioni per fornire letture ottiche della bussola al posto di governo di emergenza; (g) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data e le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 dovranno essere dotate di installazioni radar. Dal 1o febbraio 1995, l'installazione radar dovra' essere in grado di funzionare nella banda di frequenza di 9 GHz. Inoltre, dopo il 1o febbraio 1995, le navi da passeggeri, indipendentemente dalla stazza, e le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate, quando impegnate in viaggi internazionali, dovranno essere dotate di una installazione radar in grado di funzionare nella banda di frequenza di 9 GHz. Le navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 500 tonnellate e le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate possono essere esentate dall'obbligo della conformita' con le prescrizioni di cui a paragrafo (r) a discrezione dell'Amministrazione, purche' l'apparecchiature sia pienamente compatibile con i radar a risposta per ricerca e soccorso. (h) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate devono essere dotate di due installazioni radar, ciascuna capace di funzionare indipendentemente dall'altra. Dal 1o febbraio 1995, almeno una delle installazioni radar dovra' essere capace di funzionare nella banda di frequenza di 9 GHz. (i) Sulle navi che, a norma dei paragrafi (g) o (h), devono avere un impianto radar, devono esservi mezzi per il tracciamento delle letture radar in plancia. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data i mezzi di tracciamento devono essere efficaci almeno quanto un tracciatore a riflessione. (j) Deve esservi un ausilio automatico per tracciamenti radar su: (1) navi di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data; (2) navi petroliere costruite prima del 1o settembre 1984, come segue: (aa) se di stazza lorda uguale o superiore a 40.000 tonnellate dal 1o gennaio 1985; (bb) se di stazza lorda uguale o superiore a 10.000 tonnellate, ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal 1o gennaio 1986; (3) navi non petroliere costruite prima del 1o settembre 1984, come segue: (aa) se di stazza lorda uguale o superiore a 40.000 tonnellate dal 1o settembre 1986; (bb) se di stazza lorda uguale o superiore a 20.000 tonnellate ma inferiore a 40.000 tonnellate, dal 1o settembre 1987; (cc) se di stazza lorda uguale o superiore a 15.000 tonnellate ma inferiore a 20.000 tonnellate, dal 1o settembre 1988. (i) Ausili automatici per tracciamenti radar sistemati prima del 1o settembre 1984 che non rispondano pienamente agli standard di funzionamento adottati dall'IMO possono, a discrezione dell'Amministrazione, essere mantenuti fino al 1o gennaio 1991. (ii) L'Amministrazione puo' esentare dalle prescrizioni del presente paragrafo certe navi in quei casi in cui consideri irragionevole o non necessario provvederle dell'apparecchiatura di cui si tratta o quando le navi vengano tenute permanentemente fuori servizio per due anni dalla data ad esse applicabile. (k) Le navi, adibite a viaggi internazionali, di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 25 maggio 1980 e quelle di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 25 maggio 1980 o dopo tale data, devono essere dotate di un econometro. (l) Le navi, adibite a viaggi internazionali, di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 devono essere dotate di un apparecchio indicatore di velocita' e distanza. Le navi che, a norma del paragrafo (1), devono essere dotate di un ausilio automatico per tracciamenti radar, devono essere dotate di un apparecchio indicatore di velocita' e distanza attraverso l'acqua. (m) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite prima del 1o settembre 1984 e tutte le navi di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere dotate di indicatori che diano l'angolo del timone, il numero di giri d'ogni elica ed inoltre, se tali navi hanno eliche a pale orientabili o eliche di spinta laterale, il passo e il modo di funzionamento di tali eliche. Tutti questi indicatori devono essere leggibili dal posto di governo. (n) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 100.000 tonnellate costruite il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere dotate di un apparecchio per l'indicazione della velocita' di accostata. (o) Salvo quanto prescritto nelle Regole 1/7(b)(ii), 1/8 e 1/9, mentre deve essere presa ogni ragionevole misura per mantenere in condizioni operative efficienti gli apparecchi di cui ai paragrafi da (d) ad (n), cattivi funzionamenti delle apparecchiature non devono essere considerati tali da rendere la nave inadatta alla navigazione o come motivo per ritardare la partenza della nave da porti dove non siano prontamente disponibili attrezzature per riparazioni. (p) Le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate, quando impegnate in viaggi internazionali, devono essere dotate di radiogoniometro. L'Amministrazione puo' esentare una nave da questa prescrizione se considera non ragionevole o non necessario che la nave sia dotata di tale apparecchio, oppure se la nave e' dotata di altre apparecchiature di radionavigazione adatte per essere usate per tutta la durata dei viaggi previsti. (q) Fino al 1o febbraio 1999, le navi di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite il 25 maggio 1980 o dopo tale data e prima del 1o febbraio 1995, se impiegate in viaggi internazionali, dovranno essere dotate di apparecchiature radio per la localizzazione sulla frequenza radiotelefonica di soccorso. (r) Tutte le apparecchiature sistemate a bordo in accordo con la presente Regola devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione. Le apparecchiature sistemate a bordo il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere conformi ad appropriati standard di funzionamento non inferiori a quelli adottati dall'IMO. Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi standard di funzionamento possono essere esentate dalla piena rispondenza a tali standard a discrezione dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione ai criteri raccomandati che l'IMO puo' adottare nei riguardi degli standard in questione. (s) Una unita', rigidamente connessa, composta da una nave che spinge e da una nave spinta, quando progettata come combinazione tra un rimorchiatore apposito ed integrato ed una chiatta, deve essere considerata, ai fini della presente Regola, come un'unica nave. (t) Se l'applicazione delle norme della presente Regola portasse alla necessita' di modifiche strutturali ad una nave costruita prima del 1o settembre 1984, l'Amministrazione potrebbe ammettere un'estensione del limite di tempo per la sistemazione della apparecchiatura richiesta, non pero' oltre il 1o settembre 1989, tenendo conto della prima visita di carena programmata per tale nave richiesta dalle presenti Regole. (u) Salvo quanto previsto altrimenti nella presente Regola, l'Amministrazione puo' concedere a singole navi esenzioni di natura parziale o condizionale quando una nave effettua un viaggio in cui la sua distanza massima dalla costa, la lunghezza e la natura del viaggio, l'assenza di pericoli generici di navigazione ed altre condizioni che possano influire sulla sicurezza siano tali da rendere irragionevole o non necessaria la piena applicazione della presente Regola. Per la decisione di concedere o no esenzioni ad una singola nave, l'Amministrazione deve considerare l'effetto che una esenzione puo' avere sulla sicurezza di tutte le altre navi". - Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, vedi note alle premesse. - Il testo della Regola V/12, lettera r) della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e' il seguente: "Regola 12 (Apparecchiature di navigazione): (a) a (q) (omissis); (r) Tutte le apparecchiature sistemate a bordo in accordo con la presente regola devono essere di tipo approvato dall'Amministrazione. Le apparecchiature sistemate a bordo il 1o settembre 1984 o dopo tale data devono essere conformi ad appropriati standard di funzionamento non inferiori a quelli adottati dall'IMO. Apparecchiature installate prima dell'adozione dei relativi standard di funzionamento possono essere esentate dalla piena rispondenza a tali standard a discrezione dell'Amministrazione, con la dovuta attenzione ai criteri raccomandati che l'IMO puo' adottare nei riguardi degli standard in questione. (s) (omissis)". - Per la legge 5 giugno 1962, n. 616 vedi note alle premesse. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi note alle premesse. - Il testo della Regola X/3 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e il seguente: "Regola 3 (Prescrizioni per le unita' veloci). - 1. Nonostante quanto disposto nei Capitoli dal I al IV e nella Regola V/12, un'unita' veloce la quale soddisfi completamente alle prescrizioni del Codice per le unita' veloci e che sia stata visitata e certificata come previsto da tale Codice dovra' essere considerata come soddisfacente alle prescrizioni dei Capitoli dal I al IV e della Regola V/12. Agli effetti della presente Regola, le prescrizioni del Codice devono essere considerate come obbligatorie. 2. I certificati e i permessi rilasciati a norma del Codice per le unita' veloci devono avere la stessa efficacia e ricevere lo stesso riconoscimento come i certificati rilasciati a norma del Capitolo I".
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| Art. 4-bis (3) (( Requisiti di stabilita' e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri
1. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe A, B e C, la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE. 2. Fermo restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri delle classi A e B, la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al l° ottobre 2004, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, entro il 1° ottobre 2010, tranne il caso in cui siano ritirate dal servizio a tale data o a una data successiva alla quale raggiungono trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del 1° ottobre 2015. 3. Per determinare l'altezza dell'acqua sul ponte garage, in applicazione dei requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, e' impiegata l'altezza significativa d'onda (hs). I valori dell'altezza significativa d'onda sono quelli che, su base annua, non sono superati con una probabilita' maggiore del 10%. 4. La nave che segue una rotta che incrocia piu' di un tratto di mare, con diverse altezze significative d'onda, deve soddisfare i requisiti specifici di stabilita' di cui all'allegato I del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/25/CE, richiamato negli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto, relativi al piu' elevato valore dell'altezza significativa d'onda individuato per tali tratti. |
| Art. 4-ter (3) (( Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta
1. Fatto salvo quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e oltre ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi da passeggeri di classe A, B, C e D e le unita' veloci da passeggeri adibite al trasporto pubblico, al fine di garantire un accesso sicuro alle persone a mobilita' ridotta, devono: a) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, essere conformi, per quanto fattibile, agli orientamenti contenuti nell'allegato III; b) se la chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel piano d'azione nazionale di cui al comma 3. 2. L'Amministrazione consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, da comunicare alla Commissione europea entro il 17 maggio 2005. 4. L'Amministrazione entro il 17 maggio 2006 informa la Commissione europea in merito all'attuazione del presente articolo, per tutte le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera a), per le navi da passeggeri di cui al comma 1, lettera b), autorizzate a trasportare piu' di 400 passeggeri e per tutte le unita' veloci da passeggeri. 5. Le verifiche sulla costruzione delle navi nuove e sulle modifiche strutturali alle navi esistenti per l'adeguamento alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico. )) |
| Art. 5. Equivalenze ed esenzioni 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purche' tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonche', a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilita' di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento. |
| Art. 6. Clausola di salvaguardia 1. L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da passeggeri o un'unita' veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato, per quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisca un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, puo' sospenderne l'attivita' ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri. |
| Art. 7. V i s i t e 1. Le navi da passeggeri nuove battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite: a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio; b) una visita periodica ogni dodici mesi; c) visite occasionali. 2. Le navi da passeggeri esistenti battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite: a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto quando adibita a viaggi nazionali nello Stato; b) una visita periodica ogni dodici mesi; c) visite occasionali. 3. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'art. 4, comma 6, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC), sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle visite previste dal codice stesso. 4. Le visite di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e dal titolo II, capitolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge 5 giugno 1962, n. 616.
Nota all'art. 7: - Per la legge 5 giugno 1962, n. 616, vedi note alle premesse. Il Capo IV della citata legge e' il seguente: "Capo IV - Commissioni di visita - Art. 25. (Istituzione e composizione delle Commissioni). - 1. Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al Capo II della presente legge, e' costituita presso ogni capitaneria di porto una Commissione di visita, nominata dal comandante del porto. 2. La Commissione e' presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed e' composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico. 3. Ove lo ritenga opportuno, il presidente puo' chiamare a far parte della Commissione un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale del porto di grado non superiore a capitano. 5. Ai componenti della Commissione appartenenti all'Amministrazione dello Stato spetta un compenso nella misura prevista dalle tabelle allegate alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e con l'applicazione delle norme amministrative stabilite dalle legge stessa. Per il rappresentante dell'ente tecnico la misura da corrispondere e' stabilita dalle tariffe previste dall'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340". "Art. 26 (Ispezioni agli apparecchi radioelettrici). - 1. Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 2. All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". "Art. 27 (Accertamenti gia' eseguiti dagli Istituti di classificazione). - 1. Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validita' rilasciato da uno degli istituti di classifcazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonche' le navi munite di certificato di navigabilita', sono dispensate in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione". "Art. 28 (Attribuzioni della Commissione di visita). - 1. La Commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate. 2. Al rilascio dei certificati provvede l'autorita' marittima sulla base dei verbali redatti dalla Commissione. 3. La Commissione di visita accerta, altresi', l'idoneita' al trasporto dei passeggeri. 4. Gli accertamenti relativi alle navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate sono effettuati nei modi previsti dai regolamenti di cui all'art. 35". - Con riferimento al Titolo II (Accertamenti e documenti per la sicurezza della navigazione), capitolo I (visite ed accertamenti articoli 17-35) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, vedi note all'art. 4.
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| Art. 8. C e r t i f i c a t i 1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri secondo il modello riportato nell'allegato II, rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a). 2. Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b). 3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. Le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere certificate secondo la normativa ad esse applicabile. 4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio. 5. Le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'. 6. Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. 7. Le Autorita' marittime possono ispezionare ogni nave da passeggeri o unita' veloce da passeggeri adibita a viaggi nazionali ed accertare la validita' dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo. 8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto, anche qualora l'allegato I preveda che detto equipaggiamento debba essere approvato e sottoposto a prove a soddisfazione dello Stato di bandiera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per le politiche comunitarie Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 8: - Per il "Codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci" HSC (High Speed Craft), vedi note all'art. 1. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, vedi note alle premesse.
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| ALLEGATO I
(art. 1, comma 1, lettera l); art. 4, comma 3, lettera a) e comma 4, lettera a), b), c), e d); art. 5)
----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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