Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL' ARTIGIANATO DIPARTIMENTO DEL TURISMO
DECRETO 27 dicembre 1999
Approvazione del regolamento relativo ai casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990, in merito alla determinazione dei termini e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi di pertinenza dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL CAPO
del Dipartimento del turismo
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato

di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292, recante "Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo";
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale le funzioni in materia di turismo sono state trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 novembre 1998 registrato dalla Corte dei conti il 17 dicembre 1998 al reg. 3 Presidenza, foglio n. 164, con il quale il dott. Stefano Landi e' stato confermato capo del Dipartimento del turismo;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;
Vista la delibera del commissario straordinario n. 29 del 16 marzo 1999 concernente il regolamento relativo ai casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della predetta legge in merito alla determinazione dei termini e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi di pertinenza;
Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi relativo al regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
Visto il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 328 del 1o e 6 aprile 1999;
Visti i pareri espressi dal Dipartimento del turismo e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ENIT n. 14 del 29 luglio 1999 concernente i regolamenti sopra detti;
Visto il parere espresso dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato con nota del 5 ottobre 1999, n. 181384/183225 in ordine all'approvazione della delibera consiliare dell'ENIT n. 14 del 29 luglio 1999;
Considerato che con la predetta delibera l'ENIT ha recepito le osservazioni formulate dalle amministrazioni vigilanti, dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e dal collegio dei revisori dei conti dell'ENIT;

Decreta:

Si approva la delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo n. 14 del 29 luglio 1999 concernente il regolamento relativo ai casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 241/1990 e il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della predetta legge in merito alla determinazione dei termini e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi di pertinenza.
Roma, 27 dicembre 1999

Il capo del Dipartimento del turismo
Landi

Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio
 
REGOLAMENTO RELATIVO AI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 24
DELLA LEGGE N. 241/1990.

Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990 e degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, i casi di esclusione o di differimento del diritto di accesso nei confronti dei documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'ENIT.

Art. 2.
Documenti esclusi dal diritto di accesso
1. L'ENIT garantisce a chiunque ne abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le sole eccezioni di cui al secondo comma del presente articolo.
2. Sono sottratti al diritto di accesso, al di fuori del caso in cui quest'ultimo venga esercitato dallo stesso soggetto che ha formato o esibito l'atto, le seguenti categorie di documenti amministrativi inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di imprese ed associazioni:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) notizie e documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali;
c) accertamenti medico-legali, dichiarazioni di inidoneita' al servizio e relativa documentazione;
d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone;
e) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
f) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente indicati i soggetti per i quali si palesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili, penali;
g) atti concernenti l'istituzione e la nomina dei membri nonche' l'attivita' di commissioni di inchiesta;
h) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all'attivita' professionale, commerciale e industriale, nonche' alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa.

Art. 3.
Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 4.
Differimento
Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti e' cosi' differito:
a) per gli atti relativi sia al bilancio sia alle delibere dell'ENIT, per i quali e' prevista l'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino al momento dell'avvenuta approvazione;
b) nelle procedure concorsuali e di selezione del personale l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione e' consentito in relazione al concludersi delle varie fasi della procedura ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando le relative procedure non siano concluse l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione pertanto degli atti relativi ad altri concorrenti;
c) la documentazione riguardante persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, imprese aziende e societa', acquisita dall'Ente nel corso dell'espletamento di procedure per la fornitura o cessione di beni e servizi. Fino alla conclusione delle gare.
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TERMINI E L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI
PERTINENZA.

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'amministrazione dell'ENIT, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione dell'ENIT devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'ufficio competente. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamento o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'ENIT abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione dell'ENIT, della richiesta o della proposta.

Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di
parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, quando quest'ultima li abbia determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata n. 241 e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande avviate a mezzo di servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e di dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nell'albo dell'Ente.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.
Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento ricettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dell'ENIT, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', "per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, l'ENIT provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo del medesimo e i termini, ove entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo della presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformita'.

Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di
organi od enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Quando per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, l'ENIT individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando l'ENIT non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.
Responsabile del procedimento
1. Salvo che non sia diversamente disposto il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'ufficio competente.
2. Il responsabile dell'ufficio puo' affidare ad un altro dipendente addetto all'ufficio, la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.
3. Il nominativo dell'ufficio competente sono comunicati ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento o il suo delegato svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 9.
Parere facoltativo
1. Quando l'ENIT, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa ad organi, amministrazioni od enti, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo dell'ENIT.
2. Il direttore generale riferisce al consiglio di amministrazione in ordine all'attuazione del presente regolamento.
3. Ogni modifica del presente regolamento sara' adottata con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto.
4. Al presente regolamento e alle successive modifiche verra' data pubblicita' nelle forme che verranno decise dal consiglio di amministrazione.
5. Un apposito ufficio tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento amministrativo.
 
Allegato A

Al Dirigente dell'Ufficio
.......................
ENIT
Via Marghera, 2
00185 Roma

Oggetto: Richiesta di accesso a documenti amministrativi.

Il sottoscritto .................................................... nat... a ........................................................... residente a ........................................................ codice fiscale ..............telef. o fax ..........................

C h i e d e (*)

-- di prendere visione
-- di ottenere copia semplice
-- di ottenere copia autenticata
-- di ottenere copia in bollo (**)

del seguente documento (dati per la identificazione del documento): .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Altri dati utili: Motivi della richiesta (***) .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Data ......................
Firma ...........................

---------- Nota: Le domande spedite all'ENIT devono essere accompagnate da una copia di un documento di identita'.
(*) Barrare la voce che interessa.
(**) Allegare il relativo valore bollato.
(***) Illustrare i motivi della richiesta dei presupposti dell'accesso ai documenti e, quindi, a consentirne l'accesso.
----> Vedere immagini da pag. 13 a pag. 29 del S.O. <----
 
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