Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2000
Recepimento della direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Vista la direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante "Disciplina dell'attivita' sementiera";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096";
Considerato che i principi fissati in sede comunitaria con la citata direttiva n. 66/402/CEE sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di norme di cui alla suddetta legge n. 1096/1971 ed al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
Vista la direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 recante modifica della direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali;
Considerato che le modifiche apportate dalla direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 alle norme vigenti in materia di commercializzazione delle sementi di cereali, devono essere recepite nell'ordinamento nazionale;
Considerato che la direttiva n. 1999/54/CE della Commissione del 26 maggio 1999 modifica modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della citata direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966 e successive modificazioni;
A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, comma 1, la frase introduttiva della lettera A-bis), e' sostituita dalla seguente:
"Sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione)".
 
Art. 2.
1. Nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, comma 1, la frase introduttiva della lettera C), e' sostituita dalla seguente:
"Sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione)".
 
Art. 3.
1. Nell'allegato VII "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", punto 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente:
"La coltura deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una coltura di linea "inbred , identita' e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri.
Per la produzione di sementi di varieta' ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti, compresa la maschiosterilita' o la ristorazione della fertilita'".
 
Art. 4.
1. Nell'allegato VII "Condizioni alle quali devono soddisfare le colture ai fini della certificazione" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, lettera A) "Cereali", viene aggiunto il seguente punto:
"3-ter) Colture destinate a produrre sementi certificate di ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione".
a) La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alle distanze da fonti vicine di polline che possono determinare un'impollinazione estranea indesiderabile:
la distanza minima del componente femminile e' di 25 metri da qualsiasi altra varieta' della stessa specie, ad eccezione di una coltura del componente maschile; questa distanza puo' non essere osservata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.
b) La coltura deve presentare sufficiente identita' e purezza relativamente ai caratteri dei componenti.
Quando la semente e' prodotta mediante ricorso ad un agente di ibridazione chimico, la coltura deve essere conforme alle seguenti norme o altre condizioni:
i) la purezza varietale minima (%) di ciascun componente deve essere pari: per l'avena, l'orzo, il riso, il frumento, il frumento duro e la spelta: al 99,7% per la varieta' di triticale ad autofecondazione: al 99%;
ii) il livello minimo di ibridita' deve essere pari al 95%.
L'ibridita' percentuale deve essere valutata confortemente ai metodi eventualmente seguiti a livello internazionale.
Nei casi in cui l'ibridita' e' determinata nel corso dell'esame delle sementi anteriormente alla certificazione, non e' necessario determinarla nel corso dell'ispezione sul campo".
 
Art. 5.
1. Nell'allegato VI "Condizioni cui devono soddisfare le sementi" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - "lettera B (Cereali) punto 1", la prima e la seconda frase sono sostituite dalla seguente:
"La semente deve presentare identita' e purezza varietali in grado sufficiente o, nel caso di una semente di linea "inbred , identita' e purezza sufficiente relativamente ai suoi caratteri.
Per le sementi di varieta' ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai caratteri dei componenti".
 
Art. 6.
1. Nell'allegato VI "Condizioni cui devono soddisfare le sementi" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - "lettera B (Cereali) punto 1, A-bis)", i termini "diverse dagli ibridi" vengono aggiunti dopo il termine "triticosecale".
 
Art. 7.
1. Nell'allegato VI "Condizioni cui devono soddisfare le sementi" del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, parte I - Colture erbacee da pieno campo - "lettera B (Cereali), punto 1", viene aggiunta la seguente lettera:
"A-ter. Ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro; spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione.
La purezza varietale minima della semente della categoria "semente certificata e' pari al 90%. Essa e' esaminata mediante controlli ufficiali a posteriori su un'adeguata proporzione di campioni".
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2000
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti, il 1o marzo 2000 Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 51
 
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