Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n. 48
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 79, 83 e 84, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 maggio 1976, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231;
Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa". Si riporta il
testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, numeri 79, 83 e
84:
"Art. 20 - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali a autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato
di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere
autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, i regolamenti possono essere comunque
emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con
effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche
di legge regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare
competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso,
ovvero che pretendono particolari procedure, fermo
restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o
che risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu'
elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli
interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti
amministrativi ai principi della normativa comunitaria,
anche sostituendo al regime concessono quello
autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione del procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del
procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui
al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione del
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica
delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essi
contenute, che costituiscono principi generali
dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando
esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
e successive modificazioni, nonche' valutazione del
medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' istituzione
di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai
medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario
dello Stato per le universita', graduando la
contribuzione stessa, secondo criteri di equita',
solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizioni economiche dei
predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera
sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del D.P.R. 11
luglio 1930, n. 382, e procedimento di approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga
all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537;
e) procedure per l'accettazione da pane delle
universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva,
ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate
dalla attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato
ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle
materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non
coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi
unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al
medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso
le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di
norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17
e dal presente articolo".
"Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8)
(Omissis).
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e
acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
(Omissis).
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e
contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, reca:
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto".
- La legge 2 maggio 1976, n. 160, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30,
recante norme in materia di riscossione delle imposte
sul reddito".
- Il decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976
reca: "Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160,
concernenti le caratteristiche, la fabbricazione,
l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da
applicare sui contenitori, o suoi relativi mezzi di
chiusura, di determinati prodotti destinati alla diretta
vendita al consumo".
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981
reca: "Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160,
concernente le caratteristiche, la fabbricazione,
l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da
applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti
destinati alla vendita al consumo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441, reca: "Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle presunzioni
di cessione o di acquisto".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determino le norme generali regolatrici della materia e
dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.



 
Art. 2.
Contrassegni
1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonche' di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 2
maggio 1976, n. 160:
"Art. 3. - Per determinati prodotti indicati con
decreti del Ministro per le finanze, in lungo
dell'applicazione del contrassegna di Stato previsto
dall'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1572, n. 633, e
successive modificazioni, puo' essere disposto l'uso di
speciali contrassegni da riportare sui contenitori,
recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura,
destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la
diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono
determinate le caratteristiche dei contrassegni.
La fabbricazione, l'importazione, la cessione o
l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e
relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali
contrassegni sono soggetti ad autorizzazione
dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e
modalita' stabilite con decreto del Ministro per le
finanze.
Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in
eccedenza ai quantitativi per i quali questa e' stata
rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche
gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma e'
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa
pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la
fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto
siano stati autorizzati".
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze
27 agosto 1976 vedi nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze
4 maggio 1981 vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni previsti dalla previgente normativa.
 
Art. 4.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 73, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160; il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o settembre 1976, n. 231, ed il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n. 133.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro delle finanze
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 10
 
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