IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviare; Considerato il verificarsi in diverse parti del territorio nazionale di focolai di influenza aviare (peste aviare) causati da virus ad alta virulenza del tipo H7N1 nonche' di ulteriori casi di sospetto di malattia riconducibili alla patologia in questione; Vista la nota del 21 gennaio 2000 della commissione UE a firma del dott. Coleman, con la quale e' stato assicurato il cofinanziamento delle operazioni finalizzate alla eradicazione della malattia secondo le modalita' stabilite con decisione 90/424/CEE, con impegno formale della stessa commissione alla erogazione di indennita' sia per gli animali abbattuti per impedire la diffusione della malattia sia per gli animali deceduti a causa della medesima; Considerato che le caratteristiche epidemiologiche di tale infezione, che sono la elevata diffusibilita' e virulenza, conducono ad una rapida morte i volatili presenti negli allevamenti interessati, non consentendo pertanto di procedere alle previste operazioni di abbattimento dei capi infetti e sospetti d'infezione da parte dei servizi veterinari; Considerato che occorre evitare che gli animali sospetti di infezione vengano movimentati prima della loro morte o se morti sotterrati senza le precauzioni necessarie; Considerato che l'eliminazione delle carcasse in modo improprio attraverso il loro sotterramento puo' determinare un inquinamento ambientale interessando direttamente le falde acquifere o attraverso la disseminazione da parte di animali selvatici che divengono vettori passivi della malattia; Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia anche attraverso incentivi agli allevatori affinche' non pongano in essere attivita' comportanti tale rischio; Ritenuta la sussistenza dei requisiti di urgenza previsti dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, in considerazione della accertata eccezionalita' dell'evento che non risulta avere precedenti in ambito comunitario; Ordina: Art. 1. 1. Anche al fine di corrispondere a sussistenti obblighi comunitari e realizzarne l'osservanza, oltre agli animali sospetti di infezione da influenza aviare devono essere immediatanieuite abbattuti anche gli animali sospetti di contaminazione con conseguente indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218. 2. A condizione che abbiano proceduto alla denuncia della malattia ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, e che sugli allevamenti in questione il servizio veterinario abbia gia' applicato le misure di polizia veterinaria di cui all'art. 4 del medesimo decreto n. 656/1996, i previsti indennizzi potranno essere corrisposti ai proprietari di animali deceduti a far tempo dal 10 dicembre 1999, data in cui sono pervenuti al centro di referenza nazionale per l'influenza aviare i campioni dalle analisi dei quali e' risultata confermata la "alta virulenza" del virus causa del fenomeno morboso, quale riconoscimento del concorso in azioni finalisticamente necessarie al contenimento del diffondersi dell'epizoozia considerata. La presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2000 Il Ministro: Bindi Registrata alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 41 |