Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 24 febbraio 2000
Conferimento alla CONSIP S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti:
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito denominato "Ministero") deve provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' delle restanti pubbliche amministrazioni;
il combinato disposto degli articoli 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che disciplina lo svolgimento delle attivita' informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, ha affidato alla Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a. (di seguito denominata "Societa'") la gestione di servizi informatici al fine prioritario di garantire la continuita' e l'efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero;
il decreto ministeriale 17 giugno 1998 con cui e' stato affidato alla Societa', tra l'altro, la gestione del sistema informativo integrato del Ministero;
l'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo ai compiti di controllo di gestione di ciascuna pubblica amministrazione;
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare riferimento soprattutto al disposto degli articoli 63 e seguenti, relativamente all'acquisizione ed automazione da parte del Ministero delle informazioni e dei flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche da realizzare attraverso un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche le cui informazioni devono essere rese disponibili per tutte le medesime amministrazioni e gli enti interessati;
il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, contenente norme in materia di riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e di determinazione dei relativi flussi informativi;
il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione della delega disposta con l'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'art. 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato;
il decreto legislativo 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, nonche' per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato;
Considerato che:
il Ministero e' titolare di una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della Societa' per il tramite della CONSAP S.p.a. di cui il Ministero e' titolare del 100% del capitale sociale;
la Societa' e' organismo a struttura societaria ed ha per "oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' informatiche, di consulenza e di assistenza in favore di amministrazioni pubbliche nel settore della compravendita di beni e di acquisizione di servizi, anche ai fini della scelta del contraente, nonche' di attivita' di negoziazione diretta su beni e servizi per conto e su richiesta di tali amministrazioni";
Ritenuto che:
le esigenze di finanza pubblica richiedono specifici interventi per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi;
detti interventi devono innanzitutto realizzare economie di scala sui volumi di acquisto, ottimizzare la domanda e standardizzare i consumi, semplificare i processi di acquisto, migliorare i tempi di approvvigionamento e i livelli di servizio, promuovere la diffusione e l'utilizzazione di strumenti avanzati quali il commercio elettronico, conseguire risultati in termini di riduzione di spesa;
il sistema delle convenzioni e degli ordinativi da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, nonche' delle restanti pubbliche amministrazioni, delineato dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in tale contesto riveste un ruolo fondamentale per il raggiungimento ed il controllo degli obbiettivi di bilancio, sia in termini di risparmio che di controllo della spesa;
il sistema in questione e' altresi' indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, ribadite tra l'altro anche dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1999, n. 300, in parte espressamente attribuite dalla richiamata normativa, per garantire la continuita' e l'efficienza della sua funzione di supporto ai processi decisionali del Governo in materia di politiche finanziarie e di bilancio, nonche' per il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa;
il raggiungimento e la verifica dei suddetti obbiettivi richiede una trasformazione strutturale ed organizzativa che non puo' prescindere dall'utilizzo di soluzioni e tecnologie innovative realizzabili necessariamente attraverso l'adozione di strumenti informatici e telematici;
il Ministero ha gia' affidato alla Societa' la progettazione, la realizzazione e la gestione delle attivita' finalizzate alla automazione dei processi interni ed alla compiuta definizione degli strumenti informativi e telematici di supporto e di controllo per le scelte operate dal Ministero stesso soprattutto in materia di politiche finanziarie e di bilancio;
in tale contesto e' opportuno affidare alla Societa' la gestione delle procedure per la conclusione delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' la realizzazione e gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle convenzioni stesse, attraverso i servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema-stesso, con specifico riferimento, oltre che a quanto previsto dal citato art. 26, anche dagli articoli 24 e 25 della medesima legge, nonche' dalla restante normativa sopra richiamata;
in considerazione di quanto sopra restano ferme le disposizioni ed i compiti gia' attribuiti alla Societa' con i provvedimenti sopra richiamati e la convenzione in essere;
Decreta:
1. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, in esecuzione del disposto dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e segnatamente per la realizzazione del sistema delle convenzioni delineato dalla medesima norma, si avvale dell'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a. la quale per l'effetto ed a tal fine assume espressamente la funzione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente.
2. I compiti e le funzioni meglio indicate nell'art. 1 e nell'art. 4 sono attribuiti alla Societa' con effetto immediato e, in tale ambito, i rapporti tra il Ministero e la Societa' sono disciplinati dalla convenzione in essere e segnatamente, tra altro, da quanto espressamente previsto dall'art. 17 delle medesima convenzione e, pertanto, le suddette parti provvederanno a stipulare apposito accordo di servizio cosi' come stabilito nel citato art. 17.
3. La Societa' per la stipulazione delle convenzioni con i fornitori ed i prestatori di servizi ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' in ogni caso tenuta a rispettare la normativa nazionale e comunitaria applicabile.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alla Societa' ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono affidate alla medesima Societa' le seguenti attivita':
a) assistere le singole amministrazioni centrali e periferiche, nonche' le restanti pubbliche amministrazioni, nel pianificare e monitorare i volumi complessivi dei fabbisogni dei diversi beni e servizi, definendo gli standard e le modalita' per le analisi comparative interne ed esterne;
b) concludere direttamente per conto del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi le convenzioni ed i contratti quadro, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per l'acquisto di beni e servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di scelta del contraente, e con i quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' delle restanti pubbliche amministrazioni, garantendo un sistema di logistica capace di soddisfare con la massima celerita' ed efficienza le esigenze delle diverse amministrazioni;
c) utilizzare, sia in fase preventiva che nella gestione delle convenzione e dei contratti quadro come sopra stipulati, strumenti idonei alla realizzazione del monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa necessariamente con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "Information Technology" quali ad esempio la raccolta e l'elaborazione dei dati sugli effettivi fabbisogni, sui reali consumi e sui relativi costi, nonche' acquisti elettronici da rendere disponibili in ogni forma a tutte le pubbliche amministrazioni;
d) comunicare alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' alle restanti pubbliche amministrazioni, la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonche' le relative condizioni, stipulate ai sensi della sopra citata normativa, con gli strumenti ritenuti idonei e, comunque, utilizzando strumenti informatici;
e) determinare le modalita' di adesione delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' delle restanti pubbliche amministrazioni, alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
f) garantire un'attivita' di supporto a richiesta su specifiche esigenze della pubblica amministrazione in ordine alle attivita' espressamente attribuite alla Societa';
g) rendere disponibile, utilizzando le reti telematiche, alle diverse amministrazioni un bollettino periodico relativo alle attivita' svolte in attuazione del presente decreto.
5. Il Ministero svolge in ogni caso una funzione di impulso e promozione delle attivita' di cui al presente decreto nei confronti delle amministrazioni centrali e periferiche, nonche' delle restanti pubbliche amministrazioni, fermo restando che le stesse potranno relazionarsi ed interfacciarsi direttamente con la Societa' secondo il modello di funzionamento di massima di cui all'allegato 1.
6. Gli organi della Societa', e tra questi in particolare il collegio sindacale della stessa, riferiscono periodicamente al Ministro sull'andamento della gestione nonche' sull'economicita' e l'efficacia delle operazioni poste in essere in esecuzione di quanto previsto dal presente decreto.
7. Gli oneri per le attivita' di cui al presente decreto fanno riferimento agli stanziamenti gia' previsti sulle unita' previsionali indicate per la copertura delle spese relative ai rapporti in essere con la Societa'.
Roma, 24 febbraio 2000
Il Ministro: Amato
 
Allegato 1 ----> Vedere Grafico a pag. 30 (PDF) <----
 
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