Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI GENOVA
DECRETO RETTORALE 28 febbraio 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova;
Considerato che, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione in data 27 luglio 1999, ha deliberato, nella seduta dell'11 ottobre 1999, la modifica dell'art. 59 dello statuto;
Considerato che la suddetta modifica e' stata inviata al M.U.R.S.T., per i controlli di competenza, con nota rettorale prot. n. 40719 del 15 ottobre 1999, ricevuta dal Ministero in data 27 ottobre 1999, come risulta dall'avviso di ricevimento;
Vista la nota prot. n. 2172 del 27 dicembre 1999, pervenuta via telefax in pari data, con cui il M.U.R.S.T. ha comunicato l'esigenza di riformulare la variante proposta;
Considerato che il senato accademico, nella riunione del 31 gennaio 2000, dopo ampia discussione in merito alle osservazioni ministeriali, peraltro formulate senza la prescritta forma del decreto e carenti di uno specifico riferimento alle norme di legge che sarebbero state violate, e dopo aver altresi' esaminato i pareri, favorevoli all'Ateneo, del collegio dei revisori dei conti e del prof. Riccardo Guastini, ordinario di teoria generale del diritto, ha approvato con votazione unanime la proposta di variante all'art. 59 dello statuto, come gia' deliberato nella riunione dell'11 ottobre 1999;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di statuto;
Decreta:
Art. 1.
E' emanata la seguente modifica allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. L'articolo, nella stesurarisultante dal recepimento della suddetta modifica, e' di seguito integralmente riportato:
Art. 59. (Incarichi dirigenziali). - 1. Le funzioni di dirigente possono essere attribuite a tempo determinato, e con possibilita' di rinnovo, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico amministrativo universitario.
2. Le funzioni di dirigente possono essere ricoperte, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella pubblica amministrazione o in enti privati conseguendo riconosciuti ed apprezzabili risultati. Le funzioni di dirigente possono altresi' essere attribuite, previo parere del senato accademico, dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del direttore amministrativo a dipendenti di questa o di altra universita', in possesso di adeguata qualifica e specifica preparazione professionale, culturale o tecnico-scientifica desumibile dal curriculum formativo o da esperienze lavorative. La scelta del titolare e' effettuata in relazione alla specificita' della funzione da ricoprire e non e' limitata al personale appartenente a profili amministrativo-contabili. L'attribuzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato rinnovabile con verifica annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto il dipendente di questa amministrazione e' collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con cui sono attribuite le funzioni di dirigente determina, con carattere di omnicomprensivita', il compenso relativo alle funzioni svolte.
3. Le funzioni di dirigente comportano l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo, salvi gli atti che lo statuto e i regolamenti riservano agli organi accademici e al direttore amministrativo. Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
4. L'assunzione di dirigenti a tempo indeterminato avviene secondo le norme vigenti in materia.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Genova, 28 febbraio 2000
Il direttore: Pontremoli
 
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