IL CAPO del Dipartimento dei trasporti terrestri Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", ed in specie il comma 3 del medesimo art. 5 il quale stabilisce che la sessione di esame, il cui svolgimento e' finalizzato al conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ha luogo annualmente, secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1996, n. 338, recante il "Regolamento concernente i programmi di esame e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", adottato in attuazione del citato art. 5, comma 3, della predetta legge, n. 264 del 1991 ed in specie l'art. 6, commi 1 e 3, del medesimo decreto, il quale demanda al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la fissazione del calendario delle prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Visto il decreto dirigenziale 23 ottobre 1996 concernente le "Prove d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", ed in specie il comma 3 dell'articolo unico, il quale ha fissato la durata della sessione di esame nel periodo compreso tra il 1o febbraio ed il 30 aprile di ogni anno; Visti i decreti dirigenziali 21 marzo 1997, 28 gennaio 1998 e 2 marzo 1999, con i quali e' stata prorogata, rispettivamente, al 31 dicembre 1997, al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 1999 la scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per gli anni 1997, 1998 e 1999; Visto l'art. 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale sono state attribuite alle province le funzioni relative agli esami per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; Considerato che non e' stato ancora adottato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del trasferimento di funzioni alle province previsto dal citato art. 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998; Considerato, infine, il permanere di talune difficolta' organizzative, segnalate da numerose commissioni d'esame di cui al citato art. 5, comma 1, della legge n. 264 del 1991, nell'attuale fase di applicazione della predetta norma; Decreta: Articolo unico 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo unico, commi 1 e 2, del decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, per l'anno 2000 e' prorogata al 31 ottobre la scadenza della relativa sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2000 Il capo del Dipartimento: Fabretti Longo |