Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2000 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 7 marzo 2000 |
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 12413). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una societa' quotata superiore al novanta per cento di promuovere una offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni; Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108; Visto l'art. 50, comma 2, del regolamento di attuazione del citato decreto, adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; Vista la comunicazione effettuata ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Compart S.p.a., relativa all'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a.; Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998; Sentita la Borsa italiana S.p.a. la quale, con nota del 2 marzo 2000, ha proposto di adottare per Montedison S.p.a., ai fini della promozione di una offerta pubblica di acquisto residuale sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 92 per cento del relativo capitale ordinario; Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. pari all'8 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione - calcolata sulla base della media dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo compreso tra il mese di settembre 1999 ed il mese di febbraio 2000 - pari a circa 650 miliardi di lire, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni; Delibera: Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Montedison S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto e' elevata al 92 per cento. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della Consob. Roma, 7 marzo 2000 Il presidente: Spaventa |
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