Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 gennaio 2000, n. 55
Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del Consiglio n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, concernenti la nascita dell'obbligazione doganale ed in particolare l'articolo 206;
Visti gli articoli 862 e 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993;
Visto l'articolo 37, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visti gli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Ritenuta la necessita' di procedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975, concernenti i cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio del Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 17387 del 22 dicembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Cali per cause inerenti alla natura delle merci
1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura, di cui all'articolo 864 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali tecnici.
2. Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o biologici. Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse all'introduzione od all'estrazione delle merci.
3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da manipolazioni a cui le merci siano state sottoposte durante la permanenza in depositi o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del loro trasporto.
4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 206 del codice doganale
comunitario, regolamento CEE 2913/92 del 12 ottobre 1992
(Gazzetta Ufficiale L 302 del 9 ottobre 1992), concernente
la nascita dell'obbligazione doganale e' il seguente.
"Art. 206. - 1. In deroga agli articoli 202 e 204,
paragrafo 1, lettera a), si ritiene che non sorga alcuna
obbligazione doganale nei confronti di una data merce
quando l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza
degli obblighi risultanti:
dagli articoli da 38 a 41 e dall'art. 177, secondo
trattino, oppure
dalla permanenza della merce considerata in custodia
temporanea, oppure
dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce
e' stata vincolata,
e' dovuta alla distruzione totale o alla perdita
irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua
stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore
ovvero con l'autorizzazione dell'autorita' doganale.
Ai sensi del presente paragrafo, una merce e'
irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile per
chiunque.
2. Si ritiene anche che non sorga piu' alcuna
obbligazione doganale all'importazione nei confronti di una
merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio
all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua
utilizzazione per fini particolari, quando la medesima
venga esportata o riesportata con l'autorizzazione delle
autorita' doganali".
- Il testo degli articoli da 862 a 864 del regolamento
di applicazione del Codice doganale comunitario,
regolamento CEE 2454/93 del 2 luglio 1993 (Gazzetta
Ufficiale L 253 dell'11 ottobre 1993), concernente perdite
naturali, sono i seguenti:
"Art. 862. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 206
del codice, l'autorita' doganale tiene conto, a richiesta
dell'interessato, delle quantita' mancanti, quando dalle
prove da questi fornite risulti che le perdite accertate
sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura
della merce in oggetto e che egli non ha commesso alcuna
negligenza o manovra fraudolenta.
2. Per negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in
particolare, l'inosserv~anza delle norme relative al
trasporto, all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla
lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorita'
doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.
Art. 863. - L'autorita' doganale puo' dispensare
l'interessato dal fornirle la prova che la perdita
irrimediabile della merce e' dovuta alla sua stessa natura
quando sia certa che tale perdita non e' imputabile ad
altra causa.
Art. 864. - Le disposizioni nazionali in vigore negli
Stati membri, riguardanti i tassi forfettari di perdita
irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa
natura si applicano quando l'interessato non fornisca la
prova che la perdita effettiva e' stata superiore a quella
calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la
merce in oggetto".
- Il testo dell'art. 37 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale approvato con
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concernente il presupposto
dell'obbligazione doganale e' il seguente:
"Art. 37 (Merci perdute o distrutte. Cali naturali e
tecnici). - Si considera non avverato il presupposto
dell'obbligazione tributaria quando il soggetto passivo
dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la
mancanza in tutto o in parte delle merci all'atto della
presentazione, della verifica o dei controlli doganali,
anche successivi all'accettazione della dichiarazione di
destinazione al consurno, dipenda dalla perdita o
distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore
o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi
o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o
distruzione deve essere denunciata agli organi doganali
entro dieci giorni da quello in cui si e' verificata ovvero
da quello in cui il soggetto passivo ne e' venuto a
conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile,
mediante attestazione di un pubblico ufficiale.
Si considera del pari non avverato il presupposto
dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali
ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali.
I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari
emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
- Il testo degli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, sono i seguenti:
"Art. 4, comma 3. Per i cali naturali e tecnici si
applicano le disposizioni previste dalla normativa
doganale".
"Art. 35, comma 5. Non si considerano avverati i
presupposti per l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite
derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori
o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel
mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte
eccedente, come immissioni al consumo. La predetta
percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo: Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 864 del regolamento CEE della Commissione
del 2 luglio 1993, n. 2454/93, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
Misure dei cali naturali e tecnici
1. Sono riconosciuti, su richiesta dell'interessato ed a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, i cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, i cali naturali e tecnici, nella misura forfettaria di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere riconosciuti per il periodo in cui le merci siano ininterrottamente racchiuse in contenitori, recipienti e involucri di materiale inerte ed impermeabile, ermeticamente chiusi.
3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.
4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993, su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che puo' avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonche' di quella dell'ufficio tecnico di finanza.
5. Il riconoscimento dei cali delle merci non contemplate dalle allegate tabelle A e B e' effettuato secondo i criteri di cui al comma 4.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 862 del regolamento CEE della Commissione
del 2 luglio 1993, n. 2454/93, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3.
Disciplina dei cali delle merci assoggettate a vincolo doganale
1. I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantita' di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell'ultimo controllo o verifica.
2. I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.
 
Art. 4.
Cali di prodotti soggetti ad accisa
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell'ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 4, e' effettuato dal direttore del suddetto ufficio.



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Abrogazione dei decreti precedenti
1. Sono abrogati i decreti del Ministro delle finanze 13 maggio 1971 e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio 1975.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 123
 
Tabella A
CALI NATURALI Note:
1) I cali naturali sono commisurati all'anno di giacenza; per periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, superiori a giorni quindici, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo e' commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Per casi specifici i cali sono commisurati al carico di magazzino e cioe' alla giacenza all'inizio dell'anno finanziario o, se posteriore, alla data dell'ultimo inventario, maggiorata del quantitativo introdotto successivamente; in tale evenienza la loro misura, riportata nella colonna 3 e' contrassegnata da un asterisco.
2) Per i prodotti di cui al codice NC 2008, quando rendesi applicabile l'accisa, oltre al calo in peso, e' ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.
3) Per la birra non condizionata, presentata cioe' in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, il calo ammissibile e' determinato ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.
4) I cali relativi agli alcoli ed agli altri prodotti dei codici NC 2207 e 2208, non denaturati, custoditi in recipienti di legno, sono maggiorati dell'1% se trattasi di recipienti di legno di capacita' non superiore ai 4 ettolitri; uguale maggiorazione, eventualmente cumulabile con la precedente, viene applicata se i recipienti sono di legno di ciliegio.
5) Per l'alcole etilico denaturato del codice NC 2207, il calo e' comprensivo anche delle perdite di filtrazione, di imbottigliamento e per qualsiasi altro motivo tecnico. ----> Vedere Tabella da pag. 6 a pag. 8 (PDF) <----
 
Tabella B
CALI TECNICI Note:
1) La misura del calo e' riferita al quantitativo di prodotto oggetto dell'operazione. Per "operazioni semplici" (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travaso, cernita, miscelazione, ecc.). E' considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri contenenti prodotti volatili.
2) Quando nella colonna 3 sono indicate piu' operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione.
3) Quando nella colonna 3 e' indicata l'operazione di trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, dall'accertamento in partenza a quello in arrivo. Nel caso di utilizzazione di piu' sistemi di trasporto il trasporto si considera effettuato interamente con il sistema per l'impiego del quale e' previsto il calo piu' elevato. A tale misura puo' essere cumulata, a norma dell'articolo 1, comma 4, quella dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto nonche' quella del calo tecnico relativo ai travasi fra i vari mezzi di trasporto.
4) Per la birra non condizionata, presentata cioe' in condizioni diverse da quelle di immissione in consumo, i cali tecnici ammissibili, diversi da quelli di trasporto, sono determinati ai fini dei diritti doganali diversi dall'accisa.
5) Per i prodotti del codice NC 2008 oltre al calo in peso e' ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi. ----> Vedere Tabella da pag. 8 a pag. 11 (PDF) <----
 
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