Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 7 febbraio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, unita' di Milano. (Decreto n. 27767). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nuova FMI, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati; Visto il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale e' stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta; Visto il parere dell'organo competente per territorio; Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento; Decreta: A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova FMI, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta), unita' di Milano (NID) per un massimo di 8 unita' lavorative per il periodo dal 1o febbraio 1999 al 31 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1999 con decorrenza 1o febbraio 1999. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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