Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 7 febbraio 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., unita' di Nola. (Decreto n. 27766).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C.;
Visto il decreto ministeriale datato 15 settembre 1999, e successivi, con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 1o agosto 1998, il suddetto trattamento;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;
Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
Decreta:
A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Iplan di Manganiello Felice e C., con sede in Avellino, unita' di Nola (Napoli) (NID 9915NA0072), per un massimo di 10 unita' lavorative per il periodo dal 1o agosto 1999 al 31 gennaio 2000.
Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza Trib. del 7 luglio 1998 n. 120 - Contributo addizionale: no.
L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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