Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 28 febbraio 2000
Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, decennali, con godimento 1o gennaio 1997, da assegnare per l'estinzione di crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, terza tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1-bis, con cui si stabilisce, fra l'altro, che, per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi al periodo d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, nonche' per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, con decorrenza 1o gennaio 1997, fino all'importo di lire 6.000 miliardi, con caratteristiche, modalita' e procedure di assegnazione da stabilirsi con decreto ministeriale, e si prevede, altresi', che l'eventuale eccedenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato di cui al precedente art. 1 e' utilizzata per l'estinzione dei crediti di cui al medesimo art. 1-bis;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il proprio decreto n. 787053 del 7 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996, come risulta modificato dal decreto n. 473447 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998, con il quale, in applicazione dell'art. 1-bis del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 1o gennaio 1997, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, ai 1.000 euro superiori l'importo di ciascun credito di ammontare superiore a lire 80 milioni, ed ai 1.000 euro inferiori l'importo di ciascun credito di ammontare inferiore a lire 80 milioni;
Visti i sottoindicati decreti ministeriali:
n. 474726 dell'11 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 139 alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1999;
n. 475664 del 17 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999, con i quali sono state disposte, in attuazione dell'art. 1-bis del ricordato decreto-legge n. 526 del 1995, emissioni di certificati di credito del Tesoro, per complessive lire 2.165.013.000 euro pari a lire 4.192.049.721.510, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 4.189.392.971.510;
Vista la lettera in data 15 febbraio 2000 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 1-bis del menzionato decreto-legge n. 526 del 1995, ha trasmesso un elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 993 contribuenti, titolari di crediti per importi superiori a lire 80 milioni, cui dovranno essere assegnati certificati di credito del Tesoro per 2.588.369.000 euro, tenuto conto degli arrotondamenti ai 1.000 euro superiori effettuati per l'importo complessivo di L. 1.091.609.000;
Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'emissione di una terza tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo complessivo di 2.588.369.000 euro (pari a L. 5.011.781.243.630), e che a fronte di tale emissione verra' versata all'entrata del bilancio statale la suddetta somma di L. 1.091.609.000, nonche' l'importo di L. 5.010.689.634.630, pari alla differenza fra la somma predetta ed il controvalore in lire italiane dell'importo emesso;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, e' disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 2.588.369.000 euro da assegnare ai soggetti creditori d'imposta indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
durata: dieci anni;
godimento: 1o gennaio 1997;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1o gennaio 2007;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 7 maggio 1996, citato nelle premesse.
 
Art. 2.
Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal decreto ministeriale dell'11 giugno 1999, citato nelle premesse.
 
Art. 3.
Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e gravanti sull'anno finanziario 2000, faranno carico al capitolo 2935 (unita' di previsione di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno stesso, ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.
Gli oneri per il rimborso del capitale, gravanti sull'anno finanziario 2007, faranno carico ad apposito capitolo che verra' istituito nello stato di previsione per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unita' previsione di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2000
Il Ministro: Amato
 
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