Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
DECRETO 5 gennaio 2000, n. 59 |
Regolamento recante istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche, in Roma. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 15 marzo 1999, n. 62, che prevede la trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo della fisica e Centro di studi e ricerche; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza dell'11 ottobre 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL/1.1.4/31890/4.23.37 del 14 dicembre 1999; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Istituzione
1. Ai sensi della legge 15 marzo 1999, n. 62, e' istituito il Museo della fisica e Centro studi e ricerche, denominato "Enrico Fermi" che ha sede in Roma, via Panisperna n. 89. 2. Il Museo e Centro studi e ricerche ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. All'attivita' dell'ente concorrono, tramite rapporto convenzionale, con apporto scientifico e con eventuali contributi finanziari, l'Universita' "La Sapienza" di Roma, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), nonche', alle medesime condizioni mediante stipulazione di convenzioni integrative, altre universita' ed istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, che ne facciano richiesta. Possono, inoltre, fornire la sola collaborazione scientifica anche gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
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| Art. 2 Finalita' del Museo e del Centro studi e ricerche
1. Il Museo della fisica e il Centro studi e ricerche persegue le seguenti finalita': a) promuovere e diffondere la conoscenza della storia della fisica italiana, con particolare riguardo all'attivita' di Enrico Fermi e del suo gruppo di ricerca; b) promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche nel settore della fisica facilitando la collaborazione scientifica fra ricercatori italiani e stranieri; c) consentire ai ricercatori che operano presso il Centro di utilizzare la piu' avanzata strumentazione messa a disposizione dai soggetti convenzionati, i quali concorrono, altresi', a fornire l'assistenza tecnica e il supporto scientifico per lo svolgimento delle ricerche; d) promuovere la diffusione dei risultati dell'attivita' scientifica svolta anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee e permanenti sui risultati delle ricerche; e) assicurare, dopo il ripristino, la conservazione degli ambienti originari, del materiale scientifico e delle attrezzature, dei laboratori e della biblioteca esistenti; f) acquisire ulteriore materiale scientifico di valore storico; g) consentire l'apertura al pubblico dei locali, dei laboratori della biblioteca nonche' la visione del materiale scientifico. |
| Art. 3 Organizzazione e funzionamento
1. L'ente adotta propri regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il personale. I regolamenti sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che li approva, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e previa acquisizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, del parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, i regolamenti sono emanati anche in assenza dell'approvazione ministeriale. |
| Art. 4 Patrimonio e risorse finanziarie
1. Il patrimonio del Museo e' costituito dagli apporti che saranno attribuiti all'ente in materiali o altri beni mobili e immobili, per effetto di lasciti, donazioni, cessioni da parte dei soggetti convenzionati e da terzi. 2. Sono altresi' assegnati all'ente in uso perpetuo e gratuito l'edificio sito in Roma, via Panisperna n. 89, nonche' le attrezzature esistenti. 3. Le risorse finanziarie sono costituite: a) dai contributi previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 15 marzo 1999, n. 62; b) da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private; c) dai contributi erogati dai soggetti che concorrono, in via ordinaria, previa convenzione, alle attivita' dell'ente; d) dai proventi di attivita' proprie ivi comprese le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Museo e da corrispettivi di contratti e convenzioni con terzi; e) da lasciti, donazioni e altri atti di liberalita'.
Nota all'art. 4: - Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge 15 marzo 1999, n. 62 (Trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche): "4. Per l'istituzione del Museo e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale e' incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1999".
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| Art. 5 Programmi di attivita'
1. Il Museo e Centro studi opera secondo un programma di attivita' triennale deliberato dal consiglio di amministrazione, che viene trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale ne valuta la coerenza anche con il programma nazionale di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e lo approva nel rispetto dei termini e con le modalita' previste all'articolo 3.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204: "Art. 1. - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. 2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce, gli, obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato. 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1o gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura (2/a). 4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione. 5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche. 6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
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| Art. 6 Organi dell'ente
1. Organi dell'ente sono: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il direttore del Museo; d) il collegio dei revisori. |
| Art. 7 Presidente
1. Il presidente e' nominato fra personalita' di alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alle attivita' del Centro studi e ricerche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere. 2. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica): "Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facolta' interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale. I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali. I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni. L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considerera' le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennita' a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958, n. 311. La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le universita' puo' essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attivita' di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le universita' per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici".
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| Art. 8 Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei membri scelti tra personalita' di alta qualificazione scientifica, rispettivamente designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Presidente dell'INFN, dal Presidente dell'INFM, dal rettore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma. 2. Il consiglio puo' essere integrato da un rappresentante designato da una delle altre istituzioni convenzionate che assicura il maggior contributo finanziario per il funzionamento del Museo. 3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 4. Assiste alle riunioni del consiglio con voto consultivo, il direttore del Museo. 5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 6. Il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 3; c) approva i programmi di ricerca di cui all'articolo 5; d) impartisce al direttore del museo le linee guida sulla gestione del Museo anche ai fini della fissazione degli orari di visita, della determinazione del prezzo di ingresso e delle relative modalita' di riscossione. |
| Art. 9 Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto nel modo seguente: a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) un revisore effettivo, ed uno supplente designati dal Ministro peri beni e le attivita' culturali; c) un revisore effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. I componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e sono nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Per la validita' delle sedute del collegio e' necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. 4. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.
Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ha per oggetto "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili". - L'art. 2403 del codice civile e' il seguente: "Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".
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| Art. 10 Direttore del Museo
1. Il direttore del Museo nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 1999, sovrintende alla organizzazione, alla gestione dei servizi del Museo, coordinando le attivita' scientifiche, tecniche e amministrative secondo le linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e predispone il regolamento di funzionamento del Museo di cui all'articolo 4. 2. Il direttore del Museo dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Note all'art. 10: - Il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge 15 marzo 1999, n. 62, prevede: "3. L'ordinamento del Museo e' disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. Il direttore del Museo e' nominato con decreto del Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali". - Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota all'art. 7.
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| Art. 11 Indennita' di carica e incompatibilita'
1. Al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e al direttore del Museo sono attribuite indennita' di carica determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il presidente, il direttore del Museo e i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca dell'ente. |
| Art. 12 Personale
1. Il personale scientifico e' costituito da professori e ricercatori delle universita' e da ricercatori delle istituzioni di ricerca convenzionate i quali operano presso il Centro studi secondo le modalita' stabilite nelle stesse convenzioni e nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 3, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali presso gli enti di provenienza e senza oneri aggiuntivi per il Centro studi. 2. La dotazione organica del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' stabilita con i regolamenti di cui all'articolo 3 in misura non superiore a dieci unita' ed e' articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'ente. Le modalita' di assunzione e il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi e' utilizzato, altresi', personale tecnico e amministrativo comandato dalle istituzioni convenzionate in numero determinato dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 3. Il predetto personale, se dipendente da pubbliche amministrazioni statali puo' essere collocato fuori ruolo. 4. Entro i limiti del proprio bilancio l'ente puo' stipulare contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale anche ai fini del funzionamento del Museo.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 45. - 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. (Omissis). 3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".
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| Art. 13 Valutazioni e controlli
1. Il Museo della fisica e Centro studi e ricerche e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259. 2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attivita' svolta sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministro per la funzione pubblica. I bilanci preventivi e i conti consuntivi sono approvati nel rispetto degli stessi termini e modalita' indicati all'articolo 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 gennaio 2000 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Melandri Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 15 ----
Nota all'art. 13: - Il titolo della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' il seguente: "Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".
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