Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 5 gennaio 2000, n. 59
Regolamento recante istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche, in Roma.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 marzo 1999, n. 62, che prevede la trasformazione dell'Istituto di fisica di via Panisperna in Roma in Museo della fisica e Centro di studi e ricerche;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nella adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL/1.1.4/31890/4.23.37 del 14 dicembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Istituzione

1. Ai sensi della legge 15 marzo 1999, n. 62, e' istituito il Museo della fisica e Centro studi e ricerche, denominato "Enrico Fermi" che ha sede in Roma, via Panisperna n. 89.
2. Il Museo e Centro studi e ricerche ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. All'attivita' dell'ente concorrono, tramite rapporto convenzionale, con apporto scientifico e con eventuali contributi finanziari, l'Universita' "La Sapienza" di Roma, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), l'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), nonche', alle medesime condizioni mediante stipulazione di convenzioni integrative, altre universita' ed istituzioni di ricerca pubbliche e private, italiane e straniere, che ne facciano richiesta. Possono, inoltre, fornire la sola collaborazione scientifica anche gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, prevede
"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".



 
Art. 2
Finalita' del Museo e del Centro studi e ricerche

1. Il Museo della fisica e il Centro studi e ricerche persegue le seguenti finalita': a) promuovere e diffondere la conoscenza della storia della fisica
italiana, con particolare riguardo all'attivita' di Enrico Fermi e
del suo gruppo di ricerca; b) promuovere, programmare e realizzare studi e ricerche nel settore
della fisica facilitando la collaborazione scientifica fra
ricercatori italiani e stranieri; c) consentire ai ricercatori che operano presso il Centro di
utilizzare la piu' avanzata strumentazione messa a disposizione
dai soggetti convenzionati, i quali concorrono, altresi', a
fornire l'assistenza tecnica e il supporto scientifico per lo
svolgimento delle ricerche; d) promuovere la diffusione dei risultati dell'attivita' scientifica
svolta anche attraverso l'organizzazione di mostre temporanee e
permanenti sui risultati delle ricerche; e) assicurare, dopo il ripristino, la conservazione degli ambienti
originari, del materiale scientifico e delle attrezzature, dei
laboratori e della biblioteca esistenti; f) acquisire ulteriore materiale scientifico di valore storico; g) consentire l'apertura al pubblico dei locali, dei laboratori della
biblioteca nonche' la visione del materiale scientifico.
 
Art. 3
Organizzazione e funzionamento

1. L'ente adotta propri regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, l'amministrazione, la finanza e la contabilita', il personale. I regolamenti sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che li approva, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e previa acquisizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, del parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, i regolamenti sono emanati anche in assenza dell'approvazione ministeriale.
 
Art. 4
Patrimonio e risorse finanziarie

1. Il patrimonio del Museo e' costituito dagli apporti che saranno attribuiti all'ente in materiali o altri beni mobili e immobili, per effetto di lasciti, donazioni, cessioni da parte dei soggetti convenzionati e da terzi.
2. Sono altresi' assegnati all'ente in uso perpetuo e gratuito l'edificio sito in Roma, via Panisperna n. 89, nonche' le attrezzature esistenti.
3. Le risorse finanziarie sono costituite: a) dai contributi previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5 della legge
15 marzo 1999, n. 62; b) da altri contributi di amministrazioni pubbliche e private; c) dai contributi erogati dai soggetti che concorrono, in via
ordinaria, previa convenzione, alle attivita' dell'ente; d) dai proventi di attivita' proprie ivi comprese le entrate
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Museo e da
corrispettivi di contratti e convenzioni con terzi; e) da lasciti, donazioni e altri atti di liberalita'.



Nota all'art. 4:
- Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge
15 marzo 1999, n. 62 (Trasformazione dell'Istituto di
fisica di via Panisperna in Museo storico della fisica e
Centro di studi e ricerche):
"4. Per l'istituzione del Museo e' autorizzata la spesa
di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica.
5. Per il funzionamento del Museo il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, istituito dall'art. 7 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale e'
incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annui a
decorrere dal 1999".



 
Art. 5
Programmi di attivita'

1. Il Museo e Centro studi opera secondo un programma di attivita' triennale deliberato dal consiglio di amministrazione, che viene trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale ne valuta la coerenza anche con il programma nazionale di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e lo approva nel rispetto dei termini e con le modalita' previste all'articolo 3.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
"Art. 1. - 1. Il Governo, nel documento di
programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina
gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi
a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo
il quadro delle risorse finanziarie da attivare e
assicurando il coordinamento con le altre politiche
nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce, gli, obiettivi generali e le
modalita' di attuazione degli interventi alla cui
realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro
stati di previsione o bilanci, le pubbliche
amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro
ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed
attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di
ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere
specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie,
enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza
strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per
il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati
anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale
per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a
partire dal 1o gennaio 1999, con distinto provvedimento
legislativo, che ne determina le risorse finanziarie
aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i
relativi mezzi di copertura (2/a).
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e
programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di
ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle
universita' e negli enti, operano in coerenza con le
finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il
monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di
loro competenza. I predetti piani e programmi sono
comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla
data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle
pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse
finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di
criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5,
comma 1, nel rispetto della specificita' e delle
metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a
carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti
di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle
universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e
indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di
individuazione e di esposizione determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica".



 
Art. 6
Organi dell'ente

1. Organi dell'ente sono:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il direttore del Museo;
d) il collegio dei revisori.
 
Art. 7
Presidente

1. Il presidente e' nominato fra personalita' di alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alle attivita' del Centro studi e ricerche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere.
2. Il presidente dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica):
"Art. 12. - Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli
delle facolta' interessate, i professori ordinari,
straordinari ed associati possono essere autorizzati a
dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio
nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a
domanda in aspettativa per la direzione di istituti e
laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e
internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori
del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti
pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
con assegni.
L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale, che considerera' le
caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori
ordinari competono eventualmente le indennita' a carico
degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la
retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa e' utile ai fini della
progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento
dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e
di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa e' garantita,
con le modalita' di cui al quinto comma del successivo art.
13, la possibilita' di svolgere, presso l'universita' in
cui sono titolari, cicli di conferenze, attivita'
seminariali e attivita' di ricerca, anche applicativa. Si
applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 14, legge 18 marzo 1958,
n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle
ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
operanti presso le universita' puo' essere affidata ai
professori di ruolo come parte delle loro attivita' di
ricerca e senza limitazione delle loro funzioni
universitarie. Essa e' rinnovabile con il rinnovo del
contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca
costituiti presso le universita' per contratto o per
convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la
natura di enti pubblici economici".



 
Art. 8
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei membri scelti tra personalita' di alta qualificazione scientifica, rispettivamente designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Presidente dell'INFN, dal Presidente dell'INFM, dal rettore dell'Universita' "La Sapienza" di Roma.
2. Il consiglio puo' essere integrato da un rappresentante designato da una delle altre istituzioni convenzionate che assicura il maggior contributo finanziario per il funzionamento del Museo.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Assiste alle riunioni del consiglio con voto consultivo, il direttore del Museo.
5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
6. Il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il
conto consuntivo; b) adotta i regolamenti di cui all'articolo 3; c) approva i programmi di ricerca di cui all'articolo 5; d) impartisce al direttore del museo le linee guida sulla gestione
del Museo anche ai fini della fissazione degli orari di visita,
della determinazione del prezzo di ingresso e delle relative
modalita' di riscossione.
 
Art. 9
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' composto nel modo seguente: a) un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) un revisore effettivo, ed uno supplente designati dal Ministro
peri beni e le attivita' culturali; c) un revisore effettivo, che assume le funzioni di presidente, ed
uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. I componenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e sono nominati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Per la validita' delle sedute del collegio e' necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi che possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ha per
oggetto "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili".
- L'art. 2403 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il
collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della
societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo ed accertare la regolare tenuta della
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno
ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla
societa' in pegno cauzione o custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori
notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel
libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421".



 
Art. 10
Direttore del Museo

1. Il direttore del Museo nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 1999, sovrintende alla organizzazione, alla gestione dei servizi del Museo, coordinando le attivita' scientifiche, tecniche e amministrative secondo le linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione. Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e predispone il regolamento di funzionamento del Museo di cui all'articolo 4.
2. Il direttore del Museo dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza; se ricercatore o professore universitario, e' collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.



Note all'art. 10:
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge
15 marzo 1999, n. 62, prevede:
"3. L'ordinamento del Museo e' disciplinato con
regolamento, emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Il direttore del Museo e' nominato con decreto
del Ministro dell'universita', e della ricerca scientifica
e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali".
- Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda la nota
all'art. 7.



 
Art. 11
Indennita' di carica e incompatibilita'

1. Al presidente, ai membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e al direttore del Museo sono attribuite indennita' di carica determinate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il presidente, il direttore del Museo e i componenti del consiglio di amministrazione non possono essere amministratori o dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.
 
Art. 12
Personale

1. Il personale scientifico e' costituito da professori e ricercatori delle universita' e da ricercatori delle istituzioni di ricerca convenzionate i quali operano presso il Centro studi secondo le modalita' stabilite nelle stesse convenzioni e nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 3, compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali presso gli enti di provenienza e senza oneri aggiuntivi per il Centro studi.
2. La dotazione organica del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' stabilita con i regolamenti di cui all'articolo 3 in misura non superiore a dieci unita' ed e' articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'ente. Le modalita' di assunzione e il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi e' utilizzato, altresi', personale tecnico e amministrativo comandato dalle istituzioni convenzionate in numero determinato dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo 3. Il predetto personale, se dipendente da pubbliche amministrazioni statali puo' essere collocato fuori ruolo.
4. Entro i limiti del proprio bilancio l'ente puo' stipulare contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale anche ai fini del funzionamento del Museo.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 45. - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle
relazioni sindacali.
2. (Omissis).
3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis,
comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto
previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che
definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano
le procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilita',
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione
ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti
collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. Le
pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede
decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto
con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o
che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non
possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti".



 
Art. 13
Valutazioni e controlli

1. Il Museo della fisica e Centro studi e ricerche e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attivita' svolta sono trasmessi al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministro per la funzione pubblica. I bilanci preventivi e i conti consuntivi sono approvati nel rispetto degli stessi termini e modalita' indicati all'articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 gennaio 2000 Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica Zecchino
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Melandri Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2000
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 15
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Nota all'art. 13:
- Il titolo della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' il
seguente: "Partecipazione della Corte dei conti al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria".



 
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