Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 17 febbraio 2000, n. 25
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operativita' della tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ai comuni
Alle province
e, per conoscenza:
Alle direzioni regionali delle
entrate
All'Associazione nazionale dei
comuni italiani (Anci)
All'Unione nazionale delle province
italiane (Upi)
L'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha apportato rilevanti modificazioni all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'istituzione della "tariffa Ronchi" per la gestione dei rifiuti urbani e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, riguardante l'elaborazione del metodo normalizzato per definire detta tariffa.
In particolare, il comma 1 dell'art. 33, a modifica dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e' soppressa a decorrere "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
Il regime transitorio cui fa riferimento la norma citata e' quello regolato dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, come modificato dall'art. 33, comma 6, della legge n. 488/1999, che dispone l'abrogazione, tra l'altro, del secondo periodo della lettera d).
Pertanto, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operativita' della "tariffa Ronchi" decorrono dalle seguenti date:
a) 1o gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;
b) 1o gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento;
c) 1o gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonche' per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.
In rapporto al predetto differimento dei termini di operativita' della "tariffa Ronchi", la legge finanziaria, all'art. 33, commi 4, 6 e 7, ha inoltre sancito l'abrogazione dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, nonche' del n. 5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, relativi agli adempimenti prescritti per i comuni originariamente tenuti all'immediata attuazione del metodo normalizzato e per i comuni esonerati in fase di prima applicazione della tariffa dalla suddivisione della stessa in parte fissa ed in parte variabile.
Ferma restando la vigenza della tassa secondo i periodi temporali previsti dal regime transitorio di cui sopra, va precisato che, a norma del comma 1-bis, aggiunto all'art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997 dall'art. 33, comma 2, della legge finanziaria, rimane comunque salva la facolta' dei comuni di deliberare l'introduzione sperimentale della "tariffa Ronchi" gia' prevista dal comma 16 del ripetuto art. 49, con conseguente disapplicazione anticipata della normativa tributaria.
Relativamente ai comuni interessati a mantenere la tassa, si rileva che la mancata previsione, per l'anno 2000, di una norma analoga a quella contemplata dall'art. 31, comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina l'obbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dall'art. 65 del decreto legisaltivo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato con l'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Pertanto, in attuazione delle disposizioni stabilite da detto art. 65, la tariffa della tassa (TS) viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unita' di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttivita' specifica dei rifiuti (Ips) nonche' per il coefficiente o indice di qualita' specifica dei rifiuti di ogni singola attivita' o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula:
TS = Cmg x Ips x Iqs.
In proposito si fa presente che risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'art. 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa.
Riguardo ai comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 40/E del 17 febbraio 1996, si sottolinea che l'art. 65 in questione prevede la possibilita' di adottare il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla produzione effettiva dei rifiuti ed al loro costo di smaltimento, in alternativa al sistema presuntivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attivita' o uso per unita' di superficie tassabile.
La tariffa tributaria adottata in applicazione dei sistemi di commisurazione descritti va riferita al costo del servizio preventivato per l'anno 2000, che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, deve essere comprensivo delle spese inerenti e degli oneri diretti ed indiretti, nonche' delle quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione di tutte le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
In merito alla copertura del costo di esercizio, si ritiene che il rinvio della soppressione della tassa ai termini entro i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi di gestione attraverso la "tariffa Ronchi" comporti l'automatica necessita' di un graduale aumento del gettito, inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, entro l'ultimo anno di applicazione della tassa.
Sul piano sistematico, la suddetta interpretazione appare giustificata dalla circostanza che il legislatore ha utilizzato il rinvio ai termini di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, al solo fine di differire l'applicazione della "tariffa Ronchi", per la quale, peraltro, non e' piu' previsto un regime transitorio per l'integrale copertura dei costi di gestione. Va inoltre considerato che i diversi periodi di vigenza della tassa sono tanto minori quanto maggiore e' il tasso di copertura raggiunto nel 1999, per cui dall'insieme delle disposizioni normative coinvolte appare desumibile l'intento del legislatore di indurre i comuni ad una graduale copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti interni durante i diversi periodi temporali di vigenza del tributo.
Tutto cio' comporta che i singoli enti, dalle rispettive date del 1o gennaio 2003, del 1o gennaio 2005 e del 1o gennaio 2008 dovranno conseguire, con il gettito derivante dal nuovo prelievo, l'immediata copertura totale dei costi di gestione, comprensivi di voci ulteriori rispetto a quelle relative ai soli costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, come si evince dal contenuto dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999
In materia di determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa, si richiama l'attenzione sugli effetti della mancata previsione, per l'anno 2000, della possibilita' di considerare l'intero costo dello spazzamento in deroga ai disposto di cui all'art. 61, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 507/1993, con la conseguenza che, a differenza di quanto stabilito per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 31, comma 23, della legge n. 448/1998, i comuni devono dedurre dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo, da determinarsi in sede regolamentare, non inferiore al cinque per cento e non superiore al quindici per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997.
La deduzione forfettaria in questione si profila necessaria anche in presenza dell'obiettivo di copertura totale del costo dei rifiuti interni, in quanto il comma 3-bis dell'art. 61, riguardando il costo dello spazzamento, fa esplicito riferimento ad oneri attribuibili ai soli rifiuti esterni, per la cui integrale copertura si e' reso comunque indispensabile, in passato, il ricorso ad apposite disposizioni normative.
In tema di adeguamento del servizio, si pone in rilievo la necessita' di attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, richiamata, a decorrere dall'anno 2000, dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999. Ovviamente, in vigenza della tassa, l'istituzione della raccolta differenziata non produce effetti per cio' che concerne le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, applicabili in regime di "tariffa Ronchi".
Infine, in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, si rammenta che, a norma degli articoli 38, comma 9, e 41 del decreto legislativo n. 22/1997, i relativi costi sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui sussiste la necessita' dei comuni di stipulare apposite convenzioni nell'ambito dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI, finalizzate alla deduzione dai costi da coprire con la tassa dell'importo corrisposto dal CONAI.
Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano
 
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