Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 novembre 1999
Vidimazione dei registri dei prodotti vitivinicoli in applicazione delle norme di cui agli articoli 12 e 17 del regolamento CEE n. 2238/93.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
dell'Ispettorato centrale repressioni frodi
Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 71;
Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti;
Visto il decreto ministeriale del 5 settembre 1967, recante norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 20 settembre 1967;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 1995, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1995.
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 55;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Considerata la necessita' di prevedere disposizioni di applicazione in materia di tenuta dei registri dei prodotti vitivinicoli;
Considerato che la detenzione ovvero la manipolazione di taluni prodotti vitivinicoli possono avvenire solo in stabilimenti appositamente riconosciuti od autorizzati ai sensi delle norme comunitarie e nazionali citate e che, in relazione alle specifiche attivita' a rischio di frode svolte negli stessi stabilimenti, e' richiesta l'immediata attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi medesime;
Considerato che talune ditte possono essere sottoposte a particolari misure di controllo in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93 e che, al riguardo, e' opportuno prevedere che la vidimazione dei registri sia sempre effettuata dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
Considerato che, in applicazione dei principi di semplificazione amministrativa, e' opportuno rendere agevole e snello l'adempimento concernente la vidimazione di alcuni registri dei prodotti vitivinicoli, consentendo che l'adempimento stesso sia effettuato presso il comune nel cui territorio ha sede lo stabilimento od il deposito dove deve essere tenuto il registro;
Decreta:
Art. 1.
1. I registri di cui ai regolamento CEE n. 2238/93, costituiti con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 768/1994, devono essere preventivamente numerati e sono soggetti prima dell'uso alla vidimazione.



Avvertenza:
Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.



 
Art. 2.
1. La vidimazione di cui all'art. 1 e' effettuata dall'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio nei seguenti casi:
1) alla ditta richiedente deve essere attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del decreto interministeriale n. 768/1994;
2) sia richiesta la vidimazione dei registri da tenersi negli stabilimenti o nei depositi autorizzati ovvero riconosciuti per:
a) la produzione e l'imbottigliamento dell'aceto;
b) la raccolta dei sottoprodotti della vinificazione;
c) la trasformazione delle uve appartenenti a varieta' diverse da quelle che figurano in via esclusiva come varieta' di uve da vino nonche' dei prodotti ottenuti dalle uve medesime;
d) la produzione di mosto concentrato rettificato;
e) la preparazione del vinello;
3) la ditta richiedente sia stata sottoposta alle misure prese dagli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi in applicazione dell'art. 17, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2238/93;
4) la richiesta di vidimazione riguardi un tabulato meccanografico relativo a diverse tipologie di registrazione da parte di piu' operatori e sia presentata da un'impresa specializzata nella tenuta della contabilita' per conto degli operatori facenti capo all'impresa stessa;
2. Limitatamente alle ditte cui e' gia' stato attribuito il numero di codice di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del citato decreto interministeriale, la vidimazione puo' essere effettuata presso il comune ove ha sede lo stabilimento od il deposito nel quale sono detenuti i prodotti vitivinicoli.
 
Art. 3.
1. Il comune cura l'annotazione su apposito registro:
a) dei dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, elencati nel modello A allegato al presente decreto;
b) degli estremi del documento d'identita' del rappresentante legale della ditta richiedente la vidimazione o della persona eventualmente incaricata dallo stesso al ritiro dei registri nonche' della firma del rappresentante legale o della persona eventualmente incaricata, all'atto della consegna dei registri vidimati;
c) della data della consegna dei registri vidimati.
2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono effettuate contestualmente alla vidimazione ed alla consegna dei registri vidimati.
3. Il comune invia, ogni mese, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i dati relativi alle ditte per le quali ha proceduto alla vidimazione di cui all'art. 1, compilando il modello A allegato al presente decreto.
4. Il comune compila il modello A e lo invia, con il mezzo piu' rapido, entro il giorno lavorativo successivo alla data di vidimazione del registro, qualora abbia proceduto alla vidimazione dei seguenti registri:
a) di entrata ed uscita dello zucchero negli stabilimenti ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi dell'art. 15 del regolamento CEE n. 2238/93 e dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965;
b) di impiego del ferrocianuro di potassio, ai sensi dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2238/93 e del decreto ministeriale del 5 settembre 1967;
c) di entrata e di uscita delle uve dai centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1995.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto non si applica ai registri dei prodotti vitivinicoli da vidimare ai sensi della normativa fiscale.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 1999
L'ispettore generale capo: Ambrosio
 
Allegato ----> Vedere ALLEGATO alle Pagg. 26 - 27 della G.U. <----
 
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