Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 61
Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/81/CE, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'articolo 2 e l'allegato A;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le pari opportunita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione puo' avvenire a tempo pieno o a tempo parziale.
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende:
a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
b) per "tempo parziale" l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno e' prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attivita' lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
e) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno.
3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, con l'assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato, possono consentire che il rapporto di lavoro a tempo parziale si svolga secondo una combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere c) e d) del comma 2, provvedendo a determinare le modalita' temporali di svolgimento della specifica prestazione lavorativa ad orario ridotto, nonche' le eventuali implicazioni di carattere retributivo della stessa.
4. Le assunzioni a termine, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 97/81/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
014 del 20 gennaio 1998.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998". L'art. 2 della succitata legge cosi' recita:
"Art. 2 (Criteri e principi direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in
aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse;
c) salva l'applicazone delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire
duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno
previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in
cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi
generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli
tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che
espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire
duecento milioni sara' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse
egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra
indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi saranno previste sanzioni penali o
amministrative identiche a quelle eventualmente gia'
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano
omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni
medesime;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere
previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa
copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvedera' a norma degli articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183, osservando altresi' il disposto
dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si provvedera', se la modificazione non
comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con
regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime
di concorrenza, di servizi che formano oggetto di
disciplina delle direttive per la cui attuazione e' stata
conferita la delega legislativa, o di servizi a questi
connessi;
g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso
che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
h) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Saranno inoltre osservate le competenze normative e
amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi,
nonche' gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, nel rispetto del
principio di sussidiarieta'.
2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui
agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si
applicano, ove gia' non previsto, a tutte le violazioni
delle norme di recepimento di recepimento di disposizione
comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali e'
prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda".
- L'allegato A della succitata legge n. 25/1999 riporta
l'elenco delle direttive da attuare con decreto
legislativo.
Note all'art. 1:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione". L'art. 13, comma
1, della succitata legge cosi' recita:
"1. L'orario normale di lavoro e' fissato in 40 ore
settimanali. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire una durata minore e riferire l'orario normale
alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova
normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non
oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo e
terzo dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo
1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano
a trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48
ore settimanali di lavoro".
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento. L'art. 19 della succitata
legge cosi' recita:
"Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali). Rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unita' produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentati sul piano
nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle
predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati
nell'unita' produttiva.
Nell'ambito di aziende con piu' unita' produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento".
- La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: "Disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato".



 
Art. 2
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale

1. Il contratto di lavoro a tempo parziale e' stipulato in forma scritta ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il datore di lavoro e' tenuto a dare comunicazione dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio mediante invio di copia del contratto entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Fatte salve eventuali piu' favorevoli previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro e' altresi' tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7.
 
Art. 3.
Modalita' del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario
clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6.
2. Il contratto collettivo, stipulato dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, che il datore di lavoro effettivamente applichi, stabilisce:
a) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno; ove la determinazione e' effettuata in sede di contratto collettivo territoriale o aziendale e' comunque rispettato il limite stabilito dal contratto collettivo nazionale;
b) il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
c) le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare.
In attesa delle discipline contrattuali di cui al presente comma e fermo restando quanto previsto dal comma 15, il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso nella misura massima del 10 per cento della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di piu' di una settimana.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, ne' integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, salva la facolta' per i contratti collettivi di cui al comma 2 di applicare una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e' consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie in relazione alle giornate di attivita' lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. Salva diversa previsione dei contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, i limiti trimestrale ed annuale stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale.
6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione del 50 per cento sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse dovuta. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono elevare la misura della maggiorazione; essi possono altresi' stabilire criteri e modalita' per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.
7. Ferma restando l'indicazione nel contratto di lavoro della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno, i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, hanno la facolta' di prevedere clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa, determinando le condizioni e le modalita' a fronte delle quali il datore di lavoro puo' variare detta collocazione, rispetto a quella inizialmente concordata col lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 comporta altresi' in favore del lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, nella misura fissata da contratti collettivi di cui ai medesimo comma 7.
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. Nel patto e' fatta espressa menzione della data di stipulazione, della possibilita' di denuncia di cui al comma 10, delle modalita' di esercizio della stessa, nonche' di quanto previsto dal comma 11.
10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia in forma scritta, potra' essere effettuata quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. I contratti collettivi di cui al comma 7 determinano i criteri e le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresi', individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha facolta' di rinunciare al preavviso.
11. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di cui al comma 9 e l'esercizio da parte dello stesso del diritto di ripensamento di cui al comma 10 non possono integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
12. A seguito della denuncia di cui al comma 10 viene meno la facolta' del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Successivamente alla denuncia, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro e' fatta salva la possibilita' di stipulare un nuovo patto scritto in materia di collocazione temporale elastica della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni del presente articolo.
13. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalita' di cui al comma 7, sono ammessi esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale, sia stipulato a tempo indeterminato e, nel caso di assunzioni a termine, limitatamente a quelle previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, applicati dal datore di lavoro interessato, possono prevedere la facolta' di richiedere lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie anche in relazione ad altre ipotesi di assunzione con contratto a termine consentite dalla legislazione vigente.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a tempo parziale, puntuale informazione della disciplina prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro. Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura di detta informazione costituisce comportamento valutabile ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12, lettera b), del medesimo articolo 10.
15. Ferma restando l'applicabilita' immediata della disposizione di cui al comma 3, le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque per un periodo non superiore ad un anno.



Note all'art. 3:
- La legge 27 novembre 1998, n. 409, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre
1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di
lavoro straordinario".
- Per quanto concerne la legge 18 aprile 1962, n. 230,
vedi le note all'art. 1. L'art. 1, comma 2, lettera b)
della succitata legge cosi' recita:
"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto:
a) (Omissis);
b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire
lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla
conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
la causa della sua sostituzione".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli
articoli 4 e 10 del succitato decreto legislativo cosi'
recitano:
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comm 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con automnomia patrimoniale e contabile avente
il compito di collaborare al raggiungimento
dell'integrazione dicui al comma 1 nel rispetto delle
attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura
garantisce il collegamento con il sistema informativo del
lavoro di cui all'art. 11:
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"centri per l'impiego ;
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio-geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
anche ai centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".
"Art. 10 (Attivita' di mediazione). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo
1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita'
necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee
strutture organizzative.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non
inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale
oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre
centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di
tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per
periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda
si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono
presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni
territorialmente competenti per acquisirne un motivato
parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti,
puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o
al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati
si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante
collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e
all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
la cessazione delle attivita';
c) fornire all'autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con
competenze professionali idonee allo svolgimento
dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita'
delle competenze professionali e' comprovata da esperienze
lavorative relative, anche in via alternativa, alla
gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione
del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali,
dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomaidatari, in
possesso di titoli di studio adeguati ovvero di compravata
esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
del personale della durata di almeno tre anni, Tali
soggetti non devono aver riportato condanne, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 579, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge
20 maggio 1970, n. 300, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazini, nello svolgimento
dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica
discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni
familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine
territoriale, sull'opionione o affiliazione politica,
religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La racolta, la memorizzazione e la diffusione delle
informazioni avviene sulla base dei principi della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'
di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione
indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria
corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche
a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le
modalita':
a) di controllo sul corretto esercizio
dell'attivita':
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta
delle regioni, in caso di non corretto andamento
dell'attivita' svolta, con particoalre riferimento alle
ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8
e 10;
c) di effettuare delle comunicazini di cui al comma
6;
d) di accesso ai dati complessi sulle domande ed
offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla
mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo,
non trovano applicazione le disposizioni contenute nella
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di
cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12".



 
Art. 4.
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.
2. L'applicazione del principio di non discriminazione comporta che:
a) il lavoratore a tempo parziale benefici dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l'accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l'accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere a modulare la durata del periodo di prova e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia qualora l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
b) il trattamento del lavoratore a tempo parziale sia riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l'importo della retribuzione feriale; l'importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternita'. Resta ferma la facolta' per il contratto individuale di lavoro e per i contratti collettivi, di cui all'articolo 1, comma 3, di prevedere che la corresponsione ai lavoratori a tempo parziale di emolumenti retributivi, in particolare a carattere variabile, sia effettuata in misura piu' che proporzionale.



Nota all'art. 4:
- Per quanto concerne la legge 20 maggio 1970, n. 300,
vedi le note all'art. 1. Il titolo III della succitata
legge disciplina l'attivita' sindacale.



 
Art. 5.
Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale
1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, redatto su richiesta del lavoratore con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo o, in mancanza di rappresentanza sindacale aziendale nell'unita' produttiva, convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.
2. In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro e' tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita' produttive site entro 100 km dall'unita' produttiva interessata dalla pro-grammata assunzione, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali e' prevista l'assunzione, dando priorita' a coloro che, gia' dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A parita' di condizioni, il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo pieno potra' essere fatto valere prioritariamente dal lavoratore con maggiori carichi familiari; secondariamente si terra' conto della maggiore anzianita' di servizio, da calcolarsi comunque senza riproporzionamento in ragione della pregressa ridotta durata della prestazione lavorativa.
3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia' dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Su richiesta del lavoratore interessato, il rifiuto del datore di lavoro dovra' essere adeguatamente motivato. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
4. I benefici contributivi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere riconosciuti con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal citato articolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in misura differenziata in relazione alla durata dell'orario previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale, in favore dei datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori e degli enti pubblici economici che provvedano ad effettuare, entro il termine previsto dal decreto medesimo, assunzioni con contratto a tempo indeterminato e parziale ad incremento degli organici esistenti calcolati con riferimento alla media degli occupati nei dodici mesi precedenti la stipula dei predetti contratti.



Nota all'art. 5:
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, reca:
"Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali. L'art. 7, comma 1,
lettera a), del succitato decreto-legge cosi' recita:
"1. In attesa di un intervento di ridefinizione
organica delle misure di incentivazione di un diverso
assetto degli orari di lavoro in funzione di difesa o di
promozione dei livelli occupazionali, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, al fine di promuovere,
in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale
nonche' a forme di utilizzo flessibile dell'orario di
lavoro, puo' concedere, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di
cui al comma 3, i seguenti benefici:
a) una riduzione, a beneficio delle imprese,
dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero
sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze
di personale che contemplino la trasformazione di contratti
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale".



 
Art. 6.
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla meta' di quello pieno.
2. Ai soli fini dell'applicabilita' della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unita' intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.



Nota all'art. 6:
- Per quanto concerne il titolo III della legge
20 maggio 1970, n. 300, vedi le note all'art. 4.



 
Art. 7
Applicabilita' nel settore agricolo

1. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo ai rapporti di lavoro del settore agricolo, anche con riguardo alla possibilita' di effettuare lavoro supplementare o di consentire la stipulazione di una clausola elastica di collocazione della prestazione lavorativa nei rapporti a tempo determinato parziale, sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi.
 
Art. 8.
S a n z i o n i
1. Nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta e' richiesta a fini di prova. Qualora la scrittura risulti mancante, e' ammessa la prova per testimoni nei limiti di cui all'articolo 2725 del codice civile. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su richiesta del lavoratore potra' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata. Resta fermo il diritto alle retribuzioni dovute per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
2. L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta la nullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilita' familiari del lavoratore interessato, della sua necessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo parziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa, nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva la possibilita' di concordare per iscritto una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, osservandosi le disposizioni di cui all'articolo 3. In luogo del ricorso all'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.
3. In caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all'articolo 5, comma 2, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio.
4. La mancata comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di lire trentamila per ciascun lavoratore interessato ed ogni giorno di ritardo. I corrispondenti importi sono versati a favore della gestione contro la disoccupazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).



Nota all'art. 8:
- L'art. 2725 del codice civile, cosi' recita:
"Art. 2725 (Atti per i quali e' richiesta la prova per
iscritto o la forma scritta). - Quando, secondo la legge o
la volonta' delle parti, un contratto deve essere provato
per iscritto, la prova per testimoni e' ammessa soltanto
nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma
scritta e' richiesta sotto pena di nullita'".



 
Art. 9.
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo cosi' ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attivita' principale per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS. Il comma 2 dell'articolo 26 del citato testo unico e' sostituito dal seguente: "Il contributo non e' dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.".
3. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma e' stabilita con le modalita' di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianita' relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e proporzionalmente all'orario effettivamente svolto l'anzianita' inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.



Note all'art. 9:
- Il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, reca:
"Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini". L'art. 7 del succitato decreto-legge cosi'
recita:
"Art. 7. - 1. Il numero dei contributi settimanali da
accreditare ai lavaoratori dipendenti nel corso dell'anno
solare, ai fini delle prestazioni pensinistiche a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni
anno solare successivo al 1983 e' pari a quello delle
settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in
base alle norme che disciplinano l'accreditamento
figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o
accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane
una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1o gennaio
dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1o gennaio 1984, il limite minimo di
retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima
giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza
sociale non puo' essere inferiore al 7,50% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1o gennaio di
ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per
eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione
complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata
figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di
cui al comma precedente. I contributi cosi' determinati,
ferma restando l'anzianita' assicurativa, sono riferiti ad
un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che
hanno dato luogo all'accreditamento figurativo, per quanto
sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a
decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai
fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le
quali e' previsto un requisito contributivo a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della pensione,
il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno
dell'anno stesso e la data di decorrenza della pensione si
determina applicando le norme di cui ai precedenti commi
limitatamente alle settimane comprese nel periodo
considerato per le quali sia stata prestata attivita'
lavorativa o che abbiano dato luogo all'accreditamento
figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre
prestazioni previdenziali e assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del
presente articolo non si applicano ai lavorati addetti ai
servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli
apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.
6. (Omissis).
7. A decorrere dal 1o gennaio 1984 l'importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati
i contributi volontari non puo' essere inferiore a quello
della retribuzione media della classe di retribuzione di
cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni nella legge
26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore
alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da
tutte le categorie di prosecutori volontari
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e'
quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di
cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore
per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo
restando quanto disposto dal comma 2, dell'art. 4, in
materia di contribuzione base, tale contributo non puo'
essere inferiore a quello stabilito, con i criteri
predetti, per i lavorati dipendenti comuni. Per le
categorie tenute al versamento di contributi volontari
mensili tale importo e' ragguagliato al mese.
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e
dell'anzianita' contributiva per la determinazione della
misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianita', di
invalidita' ed ai superstiti degli operai agricoli, da
liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua e'
elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva,
volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito
minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai
agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione
di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia
e per indennita' ordinaria di disoccupazione, per il
diritto alla pensione di anzianita'. Per il conseguimento
dello stesso diritto e' altresi' richiesto il requisito di
35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di
categoria: 4.050 giornate per il diritto alla pensione di
vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di
invalidita', di cui almeno 270 nel quinquennio precedente
la domanda di pensione.
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere
riferite ad un anno successivo nel quale risultino
accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi
al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista
anche contribuzione relativa ad attivita' lavorativa extra
agricola, non potra' valutarsi complessivamente per ciascun
anno un numero di settimane superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente al
lavoro agricolo per periodi anteriori al 1o gennaio 1984 in
numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati
per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli
uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma
precedente non possono, comunque, essere computati piu' di
270 contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell'anno
il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti ad integrazione di quelli effettivi figurativi
fino alla concorrenza del predetto numero".
- L'art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni
familiari cosi' recita:
"Art. 20 (Art. 7, del regio decreto-legge 17 giugno
1937, n. 1048 - Art. 8 regio decreto 21 luglio 1937, n.
1239). - Il lavoratore che esplica la sua attivita' presso
aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per
l'attivita' principale.
Si intende per attivita' principale quella che impegna
per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o
costituisce la fonte principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso
cui presta attivita' secondaria, l'azienda presso cui
esplica l'attivita' principale per la quale gli vengono
corrisposti gli assegni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, reca: "Approvazione del testo unico delle
norme concernenti gli assegni familiari".



 
Art. 10.
Disciplina del part-time nei rapporti di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 2, comma 1, 5, commi 2 e 4, e 8, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia ed, in particolare, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421." L'art. 2, comma 2 del
succitato decreto legislativo cosi' recita:
"2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica." L'art. 1 della
succitata legge, reca: "Misure in materia di sanita',
pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: "Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica". L'art. 39 della
succitata legge cosi' recita:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incenticazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
1o dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di ruduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro e della programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da
soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate
esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale
quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei Ministri determina il numero massimo
complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui
al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione
numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno
precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate
all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le
vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte
esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori
carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi, sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte publica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui abbia esito negativo, le parti riprendono le
trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui, commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la v igilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fa
eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10 ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2, dell'art. 43,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 217 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2, possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un trentennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, nonche' ad enti pubblici economici,. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n 127. Il personale di cui al presente
comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi
oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
personale di cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio
spettanti al personale di ruolo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei
concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di cui all'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di
leva nelle Forze di polizia, e' incrementato di 3.000
unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A
decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore
incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei
carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione
ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente
articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce av-valendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, reca: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo."
L'art. 22 della succitata legge, cosi' recita:
"Art. 22 (Assunzioni di personale). - 1. All'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 e' sostituito dai
seguenti: "Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata
una riduzione complessiva del personale in servizio in
misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero
delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio
al 31 dicembre 1997 ;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Fino al 31 dicembre 2001, in relazione
all'attuazione dell'art. 89 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
presente comma considera nei criteri di priorita' le
assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei
limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo
professionale ;
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio con
diversa qualifica o livello presso la medesima o altra
amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre
rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti
istituzionali ;
d) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
"18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36, comma 7, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
complessivamente sul totale delle assunzioni ed e'
verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al
totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999 .
2. L'art. 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127,
e' abrogato.
3. All'art. 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993,
n. 482, sono soppresse le parole da: "non puo' avere" fino
a: "non consecutivi".
4. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da
ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al
31 dicembre 1999.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di
fabbisogno di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unita' di personale a
tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo
parziale, per profili professionali delle qualifiche
funzionali non superiori alla settima e di durata non
superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e'
destinato a garantire l'apertura pomeridiana, serale e
festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichita'
dello Stato, biblioteche e archivi. Al relativo onere si
provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge
25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per
ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere
assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione
territoriale delle strutture prescelte.
6. Le assunzioni di personale non vedente, quale
centralinista telefonico, massofisioterapista ed
insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione
sia nelle pubbliche amministrazioni sia nelle aziende
private.
7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113,
si applicano anche agli enti locali, nelle cui piante
organiche e' previsto il posto di centralinista telefonico.
8. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio
militare obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio
per ulteriori dodici mesi oltre la ferma di leva, il limite
massimo di eta', di cui alla lettera d) della voce
"Requisiti di stato civile dell'allegato 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e'
elevato a ventitre' anni.
9. All'art. 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore
incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma dei
carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione
ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presenre
articolo".
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. L'art. 20 della succitata legge,
cosi' recita:
"Art. 20 (Assunzioni di personale e misure di
potenziamento del part-time). - 1. All'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi
restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni
precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione
delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ;
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi
comprese fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative ;
f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' comunque essere inferiore al 50 per cento delle
assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro ;
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
"20-bis. Le amnministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite .
2. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto .
Al medesimo art. 33, il comma 2 e' abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti
da specifiche disposizioni di legge, la validita' delle
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale,
anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque
permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in
vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al
31 dicembre 1998".



 
Art. 11.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente alle parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale", nonche' l'articolo 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196.



Note all'art. 11:
- Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, reca:
"Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali".
- Per quanto riguarda il decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, vedi le note all'art. 5.
- Per quanto riguarda la legge 24 giugno 1997, n. 196,
vedi le note all'art. 1.



 
Art. 12.
V e r i f i c a
1. Entro il 31 dicembre 2000 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate dal presente decreto legislativo, con particolare riguardo alle previsioni dell'articolo 3, comma 2, in materia di lavoro supplementare e all'esigenza di controllare le ricadute occupazionali delle misure di incentivazione introdotte, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere legislativo delegato di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Balbo, Ministro per le pari
opportunita'
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Note all'art. 12:
- Per quanto riguarda la legge 5 febbraio 1999, n. 25,
vedi le note alle premesse. L'art. 1, comma 4, della
succitata legge cosi' recita:
"4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1".



 
Art. 12-bis (4)
(( Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ))

(( 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoli per il prestatore di lavoro. ))
 
Art. 12-ter (5)
(( (Diritto di precedenza) ))

(( 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale )).
 
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