Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 dicembre 1999
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale "San Bernardo - Sorgente della Rocca", in comune di Ormea.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda pervenuta in data 9 maggio 1992 con la quale la societa' Fonti San Bernardo S.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Ferraris, 26, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "San Bernardo - Sorgente della Rocca", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Rocca degli Uccelli", sita in comune di Ormea (Cuneo);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: favorevole affinche' la societa' Fonti San Bernardo S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "San Bernardo - Sorgente della Rocca" di Ormea (Cuneo), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere effetti diuretici e facilitare l'eliminazione dell'acido urico". Per le altre indicazioni (favorisce la digestione, e' indicata nell'alimentazione dei neonati) non esistono elementi clinici sufficienti;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "San Bernardo - Sorgente della Rocca", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria "Rocca degli Uccelli", sita in comune di Ormea (Cuneo).
 
Art. 2.
L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione dell'acido urico".
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 30 dicembre 1999
p. Il dirigente generale: Scriva
 
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