Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 febbraio 2000
Individuazione dell'ufficio destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visti gli articoli 69, 73, 75, 78, 80 e 83 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, con i quali viene disposta la depenalizzazione delle sanzioni penali previste, rispettivamente dai seguenti articoli:
art. 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
art. 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;
art. 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;
art. 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
art. 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;
art. 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;
Visto l'art. 93, lettera b), del decreto legislativo n. 507 del 1999, che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'autorita' competente ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate a norma dei citati articoli del decreto legislativo n. 507 del 1999;
Visto l'art. 103, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1999, secondo cui l'individuazione dell'ufficio competente a ricevere il rapporto ha luogo per i Ministeri con decreto del Ministro competente, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo;
Decreta:
L'ufficio destinatario del rapporto per le violazioni depenalizzate di cui all'art. 93, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 507 del 1999, e' la direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2000
Il Ministro: Salvi
 
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