Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 22 febbraio 2000
Avocazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle residue operazioni liquidatorie della Cassa conguaglio zucchero.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, che disciplina le casse conguaglio prezzi;
Visto l'art. 11 del citato decreto legislativo n. 48/1998 il quale dispone che nel caso di soppressione delle casse se le attivita' residue non consentono la soddisfazione degli aventi diritto, si osservano le disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto n. 3999 del 16 ottobre 1990 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato col quale la Cassa conguaglio zucchero - Gestione nazionale e' stata soppressa e posta in liquidazione;
Considerato che, ai sensi del citato art. 11 del decreto legislativo n. 98/1948, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha provveduto a nominare il liquidatore dapprima con decreto del 10 novembre 1990 e poi con decreto del 22 aprile 1991;
Considerato che ormai la liquidazione di detta Cassa conguaglio e' in fase di avanzata definizione per cui risulta evidente l'esigenza di un contenimento delle spese di funzionamento mediante l'affidamento della gestione liquidatoria all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che disciplina la soppressione e messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto l'art. 2 della citata legge n. 1404/1956 il quale dispone che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo', con decreto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, avocare a se ed affidare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le operazioni di liquidazione degli enti sopra indicati che siano stati soppressi o comunque si trovino in liquidazione;
Visto l'art. 15 della citata legge n. 1404/1956 il quale stabilisce che la liquidazione coatta amministrativa di detti enti puo' essere fatta cessare anche durante il corso della liquidazione qualora vengano a modificarsi le condizioni che l'hanno determinata;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Ritenuto pertanto di affidare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti le residue operazioni di liquidazione della Cassa conguaglio zucchero - Gestione nazionale;
Decreta:
A far data dal 1o aprile 2000 sono avocate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidate all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le residue operazioni liquidatorie della Cassa conguagli zucchero - Gestione nazionale, nonche' le residue funzioni della "Gestione stralcio per i rapporti comunitari pregressi" della predetta Cassa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2000
Il Ragioniere generale dello Stato: Monorchio
 
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