Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1999, n. 549
Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, cosi' come modificata dalla legge 3 marzo 1987, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;
Visti la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992, n. 220, l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione della Amministrazione statale in materia di difesa del mare;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale, ha stanziato le risorse finanziarie per farvi fronte, ed ha ampliato la pianta organica del Ministero, prevedendo anche, alla tabella allegata all'articolo 6, dieci posti per le qualifiche dirigenziali generali;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della citata legge n. 344 del 1997, rifinanziando le attivita' ivi previste;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata la necessita' di dotare il Ministero dell'ambiente di una organizzazione interna e di una ripartizione delle competenze adeguata a far fronte nell'immediato allo svolgimento delle funzioni e dei compiti istituzionali, da ultimo attribuiti dalle citate leggi n. 344 del 1997 e n. 426 del 1998;
Considerata, conseguentemente, l'opportunita' di disciplinare, ai fini suindicati e salvo gli opportuni successivi adeguamenti, l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento complessivo del Ministero, che verra' adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto;
Considerata, altresi', l'opportunita' di rinviare al citato regolamento di organizzazione e funzionamento complessivo la disciplina degli oggetti di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettere a), c), d), e), nonche' all'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999 (n. 135/1999);
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come da ultimo individuate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e delle altre Amministrazioni centrali, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e dei provvedimenti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e nel rispetto delle dotazioni organiche previste dalla tabella allegata all'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, l'organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e la distribuzione interna delle competenze, nelle more dell'emanazione del definitivo regolamento di organizzazione e di funzionamento complessivo del Ministero, che disciplinera' anche gli oggetti indicati al citato articolo 17, comma 4-bis, lettere a), c), d), e), nonche' all'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e che verra' adottato in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 8 luglio 1986, n. 348, recante "Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 1986.
- La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante "Disposizioni
transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero
dell'ambiente", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5
del 4 marzo 1987.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1987, n. 306, recante "Regolamento per l'organizzazione del
Ministero dell'ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1987.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 309, recante "Regolamento per l'organizzazione del
servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei
rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per
l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a
rischio del Ministero dell'ambiente", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 136 dell'11 giugno 1992.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23
novembre 1991, n. 438, recante "Regolamento per
l'organizzazione e il funzionamento della commissione
tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di
protezione e risanamento ambientale del Ministero
dell'ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
19 del 24 gennaio 1992.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 16 (s.o.) del 18 gennaio 1983.
- La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante
"Interventi per la difesa del mare" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992.
- L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante "Interventi correttivi di finanza pubblica",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 (S.O.) del 28
dicembre 1993, e' il seguente:
"Art. 1. - Il Governo e' delegato a emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri,
nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la
regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e
prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il
collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni
interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo
si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi,
nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.
241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni:
a) eliminazione delle pubblicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle
competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e
di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
materia di ambiente e territorio, quelle in materia di
economia, quelle in materia di informazione, cultura e
spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni
organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e
le attivita' istituzionali svolte fuori dal territorio
nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane
allo scopo di programmare le iniziative per
l'internazionalizzazione dell'economia italiana,
riorganizzare e programmare in maniera coordinata le
attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario
generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di
linee;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla
base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di
organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici
esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza
delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi
dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura
dell'amministrazione di supporto e di controllo interno,
sulla base del criterio della uniformita' delle soluzioni
organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione
per le funzioni di supporto e di controllo interno, con
istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo
i seguenti princpi:
1) separazione tra politica e amministrazione e
creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro,
in funzione di supporto e di raccordo tra organo di Governo
e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita', per
corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi
allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al
raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concetti ed intese, mediante il
ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'art. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei
risultati nonche' di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione delle
spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di
funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse
pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di
funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,
nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore
del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'
giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche
mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei
residui compiti afferenti alla sfera di competenza
regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello
Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali
circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di
prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni
periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di
compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e
strutture, nonche' di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla
pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione
degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1
e 2 al fine dell'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai
commi da 1 a 7. Le commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere
delle commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
periferico unificato del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla
individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla
determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di
cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993. n. 29, e successive modificazioni, nonche'
al conferimento delle competenze gia' attribuite agli
ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma
restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di
vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della regione
siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il
Ministero della marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della
navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici,
personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri,
fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla individuazione ed al
trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del
Ministero della marina mercantile, ivi compreso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti
finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti
terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di
quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non
superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di
indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in
ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
b) servizi, per l'assolvimento di compiti
strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di
funzione dirigenziale sono disposte con uno o piu'
regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e
dei servizi e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di
uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non
permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono
istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto
disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi
amministrativi e rende piu' spedite le procedure,
riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di
controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' rideterminata, per le materie non
trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo
da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i
procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica,
razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
la corretta gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti
coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al
31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un
concorso o pubblicato un bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei
trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica, al
fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito
della verifica il Ministro riferisce alle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte
le disposizioni normative relative al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e'
innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale
e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il
Ministero dei trasporti e il Ministero della marina
mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente
dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza
cui e' preposto un dirigente generale di livello C del
ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello
Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche
sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore
dell'Ente nazionale gente dell'aria.
19: Con successivo regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le
competenze della regione Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' della presente legge secondo le disposizioni
degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
finanze in materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), il
Comitato interministeriale per la politica economica estera
(CIPES), il Comitato interministeriale per la
cinematografia, il Comitato interministeriale per la
protezione civile, il Comitato interministeriale per
l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la
tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato
interministeriale prezzi (CIP), il Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la
lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli
scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il
Comitato interministeriale gestione fondo interventi
educazione e informazione sanitaria. Sono altresi'
soppressi, fatta eccezione per il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma
25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per
legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro
delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge
9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni e'
ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di
funzionamento del Comitato interministeriale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli
interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art.
4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico
delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli
interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito
pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343.
24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si procedera' a definire le funzioni dei
soppressi comitati e a riordinare organicamente la
disciplina della normativa nelle relative materie, anche
attraverso le modifiche le integrazioni e le abrogazioni
normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e
principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia
di programmazione e di politica economica nazionale,
nonche' di coordinamento della politica economica nazionale
con le politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita'
regionali;
c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei
Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei
compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potesta'
legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai
soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza
delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure,
anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e
dei provvedimenti razionalizzando le competenze ed i
controlli, eliminando i concerti e le intese non
indispensabili ed attribuendo competenza esclusiva ai
singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di
disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle
relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, al sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite l'organizzazione e le
funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per
i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore
della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui al commi 24 e 25
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
commissioni.
27. Gli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri
interessati sono adeguati alle funzioni mediante la
procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui
all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riordino di organi
collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni
pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e princpi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e
sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito
all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze
di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni
deliberative che non richiedano, in ragione del loro
peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali
o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali
deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in
procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione e' soppresso. Le funzioni sono devolute al
Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la
biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione
pubblica.
30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le
relative funzioni sono trasferite alle amministrazioni
statali competenti per materia, che le esercitano
ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di
cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge
19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni
modificative ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a
30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono
ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
stessi. La stessa riduzione si applica per gli anni 1995 e
1996.
32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro si mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 32 il Governo si atterra' ai seguenti principi e
criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti,
anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni
previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a
categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con
particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di
previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze,
in enti similari gia' esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di
infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di
incorporazione degli enti pubblici di previdenza e
assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
altri ausili pubblici di carattere finanziario e la
privatizzazione degli enti stessi, nelle forme
dell'associazione o della fondazione, con garanzie di
autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e
contabile, ferme restandone le finalita' istitutive e
l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano
disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di
ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle
contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di
gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e
prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e
organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti
pensionistici, con esclusione delle pensioni di
reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che
effettivamente esercitano le professioni considerate;
e) eliminazione a parita' di spesa delle
sperequazioni fra le categorie nel trattamento
previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di
organizzazioni di previdenza per le categorie professionali
che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in
materia di previdenza per dette categorie in enti gia'
esistenti operanti a favore di altre categorie
professionali, in armonia con i principi di cui al comma
33.
35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli altri
enti pubblici non economici con funzioni analoghe o
collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 35 il Governo si atterra' ai seguenti principi e
criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalita' omologhe o
complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi,
indennita' ai componenti di organi di amministrazione e
revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente
riduzione del contributo statale di funzionamento, con
particolare riferimento agli enti che possono utilizzare
sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di
amministrazione e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone
giuridiche di diritto privato degli enti a struttura
associativa o che non svolgano funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera
a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire
che il controllo della Corte dei conti si eserciti,
sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base
alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere
delle competenti commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione.
Al personale dipendente dagli enti soppressi in
liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo
trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli
incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo
del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme
di legge e di contratto collettivo. Si applicano le
disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici
soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data,
il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le
attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera
gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini
della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini
della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli
enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale
del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo'
compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e
rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il
prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali
degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione
del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e
sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione
dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si
applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41
i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa
dei Ministeri interessati sono ridotti della somma
complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995
di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri
dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n.
829, e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere
dal 1o giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il
commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che
cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato
S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso.
Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso
altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che
disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate
dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua
natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi
dipendenti secondo la disciplina civilistica dei
corrispondenti istituti".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).
- La tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre
1997, n. 344 (Disposizioni per lo sviluppo e la
qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale), e' la seguente:
"Tabella
DOTAZIONE ORGANICA DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dirigenti generali .... n. 10 Dirigenti .... n. 47
-------
Totale dirigenti . . . n. 57

IX q.f. (compreso r. esaurimento)... n. 87 VIII q.f. .... n. 166 VII q.f. .... n. 205 VI q.f. .... n. 125 V q.f. .... n. 140 IV q.f. .... n. 69 III q.f. .... n. 47 II q.f. .... n. 4
-------
Totale q.f. . . . n. 843
-------
Totale . . . n. 900".
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi
interventi in campo ambientale", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63
(S.O.).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 (S.O.).
- La legge 8 ottobre 1997, n. 344, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1997, n. 239 (S.O.).
- La legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante "Nuovi
interventi in campo ambientale", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n. 291.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1998,
n. 400 recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 (S.O.), e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
diiplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
il seguente:
"1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro
emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 9 della legge
15 marzo 1997, n. 59: I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
Ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa".
- L'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive ammistrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli. ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale tratttanento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed
ogni altra norma riguardante la costituzione e la
disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle Segreterie
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta. dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge
23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto
previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o
settembre 1999, reca: "Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59".
- Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 51, e'
riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del
6 febbraio 1993 (S.O.), e' il seguente:
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove
comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la
spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente".
- La tabella allegata all'art. 6 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, e' riportata nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettere a),
c), d), e), della citata legge n. 400/1988, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo n. 29/1993, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del citato decreto legislativo n.
300/1999, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale

1. Il Ministero dell'ambiente, di seguito denominato Ministero, e' articolato nelle seguenti strutture di livello dirigenziale generale: 1) Servizio degli affari generali e del personale; 2) Servizio per lo sviluppo sostenibile; 3) Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente; 4) Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale; 5) Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali; 6) Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche; 7) Servizio conservazione della natura; 8) Servizio per la difesa del territorio; 9) Servizio per la tutela delle acque interne; 10) Servizio difesa del mare.
2. Le competenze attribuite al Ministero sono ripartite tra le strutture aventi funzioni finali, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), del precedente comma 1, e le strutture aventi funzioni strumentali di cui ainumeri 1), 3), del medesimo comma, in base a criteri di omogeneita', flessibilita' e di eliminazione delle duplicazioni funzionali, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti.
 
Art. 3
Servizio degli affari generali e del personale

1. Il Servizio degli affari generali e del personale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione
della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini
dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione
in ordine alla gestione del bilancio; b) assunzioni, carriera, posizioni di stato e trattamento economico
del personale; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione
dei carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure; d) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione
sindacale decentrata; e) formazione ed aggiornamento professionale del personale; f) supporto tecnico-organizzativo del consiglio di amministrazione e
delle commissioni di disciplina del Ministero; g) gestione della posizione di stato e del trattamento economico dei
componenti degli organi collegiali di consulenza
tecnico-scientifica del Ministero; h) gestione del contenzioso del lavoro; i) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali, ufficio del
consegnatario; l) adeguamento degli uffici e delle attivita' alle esigenze
ecologiche; m) cerimoniale, onorificenze; n) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile dei
servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. Il Servizio degli affari generali e del personale fornisce il supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attivita' dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente - ANPA.
 
Art. 4
Servizio per lo sviluppo sostenibile

1. Il Servizio per lo sviluppo sostenibile cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) promozione e coordinamento dei programmi e dei progetti per lo
sviluppo sostenibile; b) reperimento delle risorse finanziarie per gli interventi di
protezione e risanamento ambientale; c) elaborazione e gestione dei documenti programmatici ammessi al
cofinanziamento comunitario; d) attivita' di collaborazione e formulazione di proposte per la
partecipazione del Ministro ai comitati interministeriali di
programmazione economica; e) contabilita' ambientale; f) fiscalita' ambientale, meccanismi tariffari; g) promozione di accordi volontari con imprese singole e/o associate
per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile; h) aggiornamento e gestione del piano nazionale per lo sviluppo
sostenibile; i) supporto tecnico all'attivita' di relazioni con il pubblico; l) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale; m) promozione della ricerca in campo ambientale; n) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente
e attivita' di reporting ambientale; o) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche
e private in materia di tutela ambientale; p) educazione e formazione ambientale; q) istituzione e gestione della Biblioteca centrale di documentazione
ambientale del Ministero dell'ambiente e promozione di tutte le
iniziative nazionali ed internazionali per l'acquisizione di dati,
testi e documenti di interesse ambientale; r) pubblicazione di un notiziario periodico di informazione
ambientale e sulle attivita' del Ministero; s) ufficio relazioni con il pubblico; t) ufficio statistico, attivita' statistiche; u) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, in materia di sviluppo sostenibile.
 
Art. 5
Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente

1. Il Servizio per la protezione internazionale dell'ambiente cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) coordinamento della partecipazione del Ministero alla elaborazione
delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e dei
regolamenti in materia ambientale nelle sedi delle Nazioni Unite,
dell'UNEP, della Commissione sviluppo sostenibile, della
Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECE-ONU),
dell'OCSE e dell'Unione europea; b) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della
rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione e nelle sedi
per l'elaborazione e per l'attuazione delle convenzioni, dei
protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in
materia ambientale, nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'UNEP, di
ECE-ONU, dell'OCSE e dell'Unione europea; c) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche
e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di
cooperazione internazionale in campo ambientale; d) elaborazione degli indirizzi per il recepimento e l'attuazione
delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei
regolamenti e delle decisioni internazionali e comunitari in
materia ambientale, in coordinamento con i servizi competenti per
materia; e) monitoraggio e controllo dell'attuazione delle convenzioni, dei
protocolli, delle direttive e dei regolamenti internazionali e
comunitari in materia ambientale, in coordinamento con i servizi
competenti per materia.
 
Art. 6
Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale

1. Il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) adempimenti tecnici e amministrativi preliminari e successivi
all'espletamento delle procedure da parte della commissione per la
valutazione dell'impatto ambientale e supporto amministrativo e
tecnico organizzativo alle attivita' della commissione medesima e
connesse attivita' di informazione e formazione; b) attivita' di studio, ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica
in materia di impatto ambientale e di trasformazione
dell'ambiente; c) supporto tecnico ed amministrativo per la concertazione di piani e
programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni, a
carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto
ambientale; d) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti; e) attivita' relative all'ecolabel-ecoaudit e promozione di
tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi compresa
la promozione e gestione del marchio nazionale; f) valutazione e prevenzione del rischio ambientale dei prodotti
fitosanitari, delle sostanze chimiche pericolose e dei biocidi; g) valutazione del rischio ambientale dell'introduzione di organismi
geneticamente modificati; h) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, nelle materie di competenza.
 
Art. 7
Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali

1. Il Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) inquinamento atmosferico; b) inquinamento acustico; c) prevenzione e protezione dall'inquinamento da campi
elettromagnetici; d) rischi di incidenti rilevanti da attivita' industriali; e) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti; f) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' delle
concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica,
nonche' fissazione dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di
lavoro; g) attivita' di risanamento ambientale delle aree ad elevata
concentrazione di attivita' industriale a rischio di incidente
rilevante; h) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per
quanto attiene alle materie di competenza; i) attivita' di supporto alle attivita' in sede internazionale
connesse alla Convenzione sui cambiamenti climatici ed attuazione
in sede nazionale dei relativi impegni, anche mediante la
promozione di accordi volontari; l) attivita' di supporto alle attivita' in sede internazionale
connesse al Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono
stratosferico ed attuazione in sede nazionale dei relativi
impegni; m) provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a
predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze
cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la
quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per
equivalente, nelle materie di competenza; n) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, in materia di inquinamento atmosferico e rischi
industriali.
 
Art. 8
Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche

1. Il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggi; b) prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosita' dei
rifiuti; c) recupero, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti; d) promozione e sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e
delle attivita' complementari; e) promozione e istruttoria degli accordi e contratti di programma,
nonche' degli altri strumenti di amministrazione negoziata in
materia di gestione dei rifiuti; f) attivita' preparatorie, istruttorie e di supporto ai fini
dell'esplicazione delle funzioni del Ministro concernenti i
consorzi obbligatori nazionali in materia di gestione dei rifiuti; g) in collaborazione con l'A.N.P.A. e in raccordo con l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, raccolta ed elaborazione di dati, nonche'
predisposizione di elaborati tecnico-economici e compimento degli
atti istruttori ai fini della determinazione della tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani; h) supporto organizzativo dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e
del Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti; i) rapporti con il Consorzio nazionale imballaggi, istruttoria e ad
ogni altra azione di supporto ai fini dell'approvazione
ministeriale del programma generale di prevenzione e di gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; l) messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti
industriali contaminati e di quelli contaminati da rifiuti,
bonifiche dall'amianto; m) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per
quanto attiene alle materie di competenza; n) raccolta e trattamento delle morchie, acque di zavorra e lavaggio
delle navi petroliere e chimichiere; o) provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a
predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze
cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la
quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per
equivalente, nelle materie di competenza; p) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifiche.
 
Art. 9
Servizio conservazione della natura

1. Il Servizio conservazione della natura cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) predisposizione delle proposte dei programmi per la tutela e lo
sviluppo sostenibile delle aree naturali protette e vigilanza
sull'attuazione di tali programmi; b) istruttorie relative alla istituzione dei Parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato; c) predisposizione degli atti normativi ed amministrativi relativi
alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette; d) supporto amministrativo e tecnico per l'esercizio delle funzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome e della Consulta delle aree
naturali protette; e) promozione e coordinamento delle attivita' di ricerca e
sperimentazione tecnico-scientifica finalizzate alla conservazione
della natura, della fauna, della flora e della biodiversita'; f) elaborazione di programmi per la promozione della educazione
ambientale e della formazione e dell'occupazione giovanile nelle
aree protette; g) erogazione delle risorse finanziarie e vigilanza amministrativa e
contabile nei confronti degli Enti parco, supporto tecnico allo
sviluppo delle attivita' degli Enti parco; h) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul
funzionamento ed i risultati della gestione dei parchi nazionali; i) tutela della fauna, della flora e della biodiversita', attivita'
di supporto alle attivita' in sede internazionale connesse alla
Convenzione per la protezione della biodiversita' ed attuazione in
sede nazionale dei relativi impegni; l) provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a
predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze
cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la
quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per
equivalente, nelle materie di competenza; m) partecipazione, d'intesa con il Servizio per la difesa del
territorio, per le parti di competenza, alla identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; n) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, in materia di conservazione della natura.
 
Art. 10
Servizio per la difesa del territorio

1. Il Servizio per la difesa del territorio cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) interventi di previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane,
alluvioni ed altri fenomeni di dissesto idrogeologico; b) indirizzo e coordinamento, d'intesa con il Servizio per la tutela
delle acque interne, dell'attivita' dei rappresentati del
Ministero nei comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e
interregionale e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino di
rilievo nazionale; c) identificazione, d'intesa con il Servizio conservazione della
natura, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali ed ambientali, alla
difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali e delle opere di competenza statale; d) attivita' relative alla predisposizione della Carta della natura; e) osservazione e monitoraggio delle trasformazioni territoriali con
riferimento ai valori naturali ed ambientali; f) coordinamento delle attivita' finalizzate alla definizione delle
intese sui piani territoriali di coordinamento provinciali,
nonche' dei concerti, dei nulla osta e dei pareri sui programmi e
progetti di competenza di altre amministrazioni pubbliche nelle
materie della difesa del suolo; g) esercizio delle competenze in materia di cave e torbiere ai fini
della compatibilita' paesaggistico-ambientale; h) attivita' di supporto alle attivita' internazionali connesse alla
Convenzione per la lotta contro la desertificazione e la siccita'
ed attuazione in sede nazionale dei relativi impegni; i) coordinamento dei sistemi cartografici; l) provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a
predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze
cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la
quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per
equivalente, nelle materie di competenza; m) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, in materia di difesa del territorio.
 
Art. 11
Servizio per la tutela delle acque interne

1. Il Servizio per la tutela delle acque interne cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie: a) tutela delle acque interne superficiali e sotterranee
dall'inquinamento; b) tutela delle risorse idriche dal punto di vista qualitativo e
quantitativo; c) salvaguardia dei corpi idrici e degli ecosistemi fluviali, lacuali
e lagunari; d) promozione di attivita' di vigilanza e controllo degli scarichi
inquinanti nei corpi idrici interni; e) promozione del completamento e della razionalizzazione dei sistemi
di collettamento e depurazione delle acque reflue; f) recepimento e attuazione delle direttive e dei regolamenti
dell'Unione europea in materia di acque interne, superficiali e
sotterranee; g) indirizzo e coordinamento, d'intesa con il Servizio per la difesa
del territorio, dell'attivita' dei rappresentati del Ministero nei
comitati tecnici dei bacini di rilievo regionale e interregionale
e nei comitati tecnici delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale; h) tutela degli usi delle acque; i) interventi per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per
quanto attiene alle materie di competenza; l) provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a
predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze
cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la
quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per
equivalente, nelle materie di competenza; m) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, in materia di tutela delle acque interne.
 
Art. 12
Servizio difesa del mare

1. Il Servizio difesa del mare cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle materie della tutela dell'ambiente marino e della difesa dell'ambiente marino.
In particolare: a) istituzione e gestione delle aree marine protette; b) tutela della biodiversita' marina e delle specie marine protette e
dell'ambiente marino costiero nel suo complesso, con esclusione
dei tratti prospicienti i parchi e le riserve naturali; c) monitoraggio delle acque marine, cooperazione alla valutazione di
impatto ambientale prevista per impianti e strutture insistenti
sull'ambiente marino e costiero; d) promozione della sicurezza dell'ambiente marino e della
prevenzione del danno ambientale, con particolare riferimento al
trasporto di merci pericolose, tossiche o nocive, via mare; e) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma; f) individuazione ed attuazione degli interventi per la gestione
integrata della fascia costiera marina e per la partecipazione
alle attivita' definite a livello internazionale per la tutela del
mare e per la regolarita' degli interventi di caccia e pesca; g) difesa delle coste, d'intesa con il Servizio per la difesa del
territorio; h) pianificazione e coordinamento degli interventi in caso di
emergenza inquinamento, anche con ausilio di supporto informatico; i) attivazione dei mezzi specializzati per l'intervento
antinquinamento; l) provvede ad assicurare la prevenzione del danno ambientale e a
predisporre gli elementi per l'adozione delle relative ordinanze
cautelari e cura tutti gli adempimenti concernenti la
quantificazione del danno ambientale ed il relativo contenzioso,
ivi compreso il risarcimento in forma specifica ovvero per
equivalente, nelle materie di competenza; m) indirizzi relativi alla negoziazione ed all'attuazione della
normativa e delle decisioni comunitarie ed internazionali, in
raccordo con il Servizio per la protezione internazionale
dell'ambiente, in materia di difesa del mare.
2. Il Servizio difesa del mare fornisce il supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza sull'attivita' scientifica, amministrativa e contabile sull'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare - ICRAM.
 
Art. 13
Disposizioni transitorie

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di individuazione del nuovo assetto degli uffici di livello dirigenziale del Ministero, ciascuno dei nuovi servizi operera' avvalendosi degli esistenti uffici dirigenziali e non dirigenziali con competenze prevalenti nei rispettivi settori di attribuzione.
2. Restano ferme, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione richiamato all'articolo 1, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, non incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 11, ai sensi della delibera adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 2 marzo 2000
 
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