Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2000
Criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 1999-2000.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
del Ministero delle politiche agricole e forestali

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
Visto l'art. 78, comma 2, del predetto testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 del citato art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonche' il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo;
Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) dello stesso art. 29;
Considerato altresi' che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo;
Decreta:
Art. 1.
Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.
 
Art. 2.
1. Per il biennio 1999 e 2000, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo.
2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2000

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano
Il direttore generale
delle politiche agricole e agroindustriali nazionali
Di Salvo
 
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