Gazzetta n. 69 del 2000-03-23
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 2 marzo 2000
Attribuzione di un numero nazionale di identificazione alla specialita' medicinale per uso veterinario "Econor valnemulina cloridrato".

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento degli alimenti e nutrizione
e della sanita' pubblica veterinaria
Visto il regolamento del Consiglio delle comunita' europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione della Commissione europea n. C/99/578 del 12 marzo 1999 ed i relativi allegati, notificati alla Repubblica italiana il 16 marzo 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario "Econor valnemulina cloridrato" della ditta Novartis Animal Health GmbH - Biochemiestrasse 10, 6250 Kundle Osterreich, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;
Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale, nonche' precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale in questione;
Decreta:
Art. 1.
Al medicinale veterinario ECONOR VALNEMULINA CLORIDRATO gia' inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/2/98/010/012 sacco da 25 kg di polietilene;
EU/2/98/010/013 sacco da 1 kg di plastica rivestito internamente di alluminio;
EU/2/98/010/014 sacco da 25 kg di plastica rivestito internamente di allumino, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
AI.C. n. 102897016 sacco da 1 kg di plastica;
A.I.C. n. 102897028 sacco da 25 kg di polietilene;
A.I.C. n. 102897030 sacco da 25 kg di plastica.
Art. 2.
La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potra' essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.
Art. 3.
Gli interessati possono richiedere notizie della decisione della Commissione europea relativa alla specialita' di cui al presente decreto del Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria.
Art. 4.
Il presente decreto sara' notificato alla ditta interessata.
Roma, 2 marzo 2000
Il direttore generale: Marabelli