Gazzetta n. 69 del 2000-03-23 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 9 febbraio 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Mariba, unita' di Gioia Tauro. (Decreto n. 27806). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha aggiunto dopo il comma 5 del citato art. 3 della legge n. 223/1991, l'ulteriore comma 5-bis che dispone l'applicazione dei benefici previsti dal citato art. 3 anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; Visto il provvedimento n. 8 del 29 marzo 1999 emesso dal tribunale di Reggio Calabria, che ha disposto, ai sensi della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, il sequestro della Mariba S.c. a r.l.; Vista l'istanza presentata dall'amministratore giudiziario della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del citato art. 3, comma 5-bis della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dal 18 novembre 1999; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico ed in particolare il parere favorevole del prefetto di Reggio Calabria, fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, cosi' come previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 109/1996, che fa parte integrante del presente provvedimento; Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1975, in merito alla individuzione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 180; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore di un numero complessivo di 67 lavoratori dipendenti dalla Mariba Societa' cooperativa a r.l., sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), unita' di Gioia Tauro (Reggio Calabria), e' autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale dal 18 novembre 1999 al 17 maggio 2000. | Art. 2. Il trattamento di cui al sopracitato art. 1 e' prorogato sino al 17 novembre 2000. L'I.N.P.S. e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 febbraio 2000 Il direttore generale: Daddi |
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