Gazzetta n. 69 del 2000-03-23 |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 30 dicembre 1999 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale estera "Rogaska Slatina sorgente Donat" di Rogaska Slatina. |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della prevenzione Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la ditta Velox importazioni esportazioni S.r.l. con sede in Trieste, via Rio Primario 1/3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera denominata "Rogaska Slatina sorgente Donat" che sgorga in localita' Rogaska Slatina (Slovenia); Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585 Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visti gli atti d'ufficio; Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole affinche' la ditta Velox S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale estera Rogaska Slatina sorgente Donat di Rogaska Slatina (Slovenia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere efetti lassativi". La dicitura "Puo' favorire le funzioni epatobiliari" potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari". Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera "Rogaska Slatina sorgente Donat" che sorga in localita' Rogaska Slatina (Slovenia). | Art. 2. L'idicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti lassativi". | Art. 3. Il presente decreto ha una validita' di cinque anni. | Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | Art. 5. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 30 dicembre 1999 p. Il dirigente generale: Scriva |
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