Gazzetta n. 69 del 2000-03-23
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 30 dicembre 1999
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale estera "Rogaska Slatina sorgente Donat" di Rogaska Slatina.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della prevenzione
Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la ditta Velox importazioni esportazioni S.r.l. con sede in Trieste, via Rio Primario 1/3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera denominata "Rogaska Slatina sorgente Donat" che sgorga in localita' Rogaska Slatina (Slovenia);
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visti gli atti d'ufficio;
Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: "favorevole affinche' la ditta Velox S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale estera Rogaska Slatina sorgente Donat di Rogaska Slatina (Slovenia) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Puo' avere efetti lassativi". La dicitura "Puo' favorire le funzioni epatobiliari" potra' essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulle funzioni epatobiliari".
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta:
Art. 1.
E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale estera "Rogaska Slatina sorgente Donat" che sorga in localita' Rogaska Slatina (Slovenia).
Art. 2.
L'idicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette e' la seguente: "Puo' avere effetti lassativi".
Art. 3.
Il presente decreto ha una validita' di cinque anni.
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 30 dicembre 1999
p. Il dirigente generale: Scriva