Gazzetta n. 69 del 2000-03-23 |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n. 64 |
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite; Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunita'; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni; Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni; Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUTELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27; Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri per i servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT; Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800; Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT ed EMS-MSSAT; Considerata l'opportunita' di favorire la mobilita' dei cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale cosi' come sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle citate decisioni CEPT; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999; Sentite le competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1 Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari
1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate; b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilita' elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature; c) conformita' alla normativa vigente nel Paese di appartenenza. 2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono: a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari, solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di radiodeterminazione e di radioamatore, nonche' per il servizio mobile a scopo di teleavviso personale; b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente comma, se il relativo impiego e' consentito dal Paese di appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, recante "Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione", e' il seguente: "Art. 14. - 1. Con i regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983. 2. Con i successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie". - L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali". "Art. 1, comma 3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni". "Art. 2, comma 1. Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a: a)-d) (omissis); e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via satellite". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, vedi nelle premesse del presente decreto.
| Art. 2 Interferenze dannose ed integrita' della rete
1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni. 2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata. 3. In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature. 4. A salvaguardia dell'integrita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante "Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CE", e' il seguente: "Art. 12 (Sorveglianza e controllo). - 1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione nonche' sulla utilizzazione dei terminali e delle apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti. 2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove. 3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche esistenti. 4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle apparecchiature. 5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo". - Il testo del1'art. 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, recante "Regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni", e' il seguente: "Art. 20 (Sorveglianza e controllo). - 1. E' facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), i terminali e le apparecchiature immessi sul mercato sprovvisti della marcatura di cui al presente decreto o della marcatura CE di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, sono soggetti a sequestro. 3. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un esemplare di un terminale presso i depositi del costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve essere consentito: a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei prodotti o di vendita al dettaglio; b) l'acquisizione delle informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli esami necessari. 4. I risultati dei controlli debbono essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dal prelievo del campione. Nello stesso termine il campione, se conforme al tipo approvato, viene restituito. 5. Nel caso in cui il campione prelevato risulti non conforme al tipo approvato, l'interessato tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami; l'intero lotto da cui e' stato prelevato il campione e' soggetto a sequestro".
| Art. 3 Elenco delle apparecchiature e comunicazioni
1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni. 2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Cardinale, Ministro delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9 |
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