Gazzetta n. 69 del 2000-03-23
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2000, n. 64
Regolamento recante norme per il recepimento di decisioni della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) in materia di libera circolazione di apparecchiature radio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visti il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, e le successive modificazioni ed in particolare quelle di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1o dicembre 1990 relativo al riconoscimento della licenza di radioamatore CEPT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1991;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che ha dato attuazione alla direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, che ha dato attuazione alla direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, che ha dato attuazione alla direttiva 94/46/CE che ha modificato le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite;
Vista la decisione 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 1997 su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunita';
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160, con il quale e' stato adottato il regolamento per la procedura di approvazione nazionale delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visti l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC (98)01 del 1o dicembre 1995 sulla libera circolazione delle apparecchiature radio nei Paesi membri della CEPT, con particolare riferimento alle apparecchiature terminali GSM, DECT, OMNITRACS per sistema EUTELTRACS, INMARSAT-C, INMARSAT-M e PR27;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(97)05 del 30 giugno 1997 relativa alla libera circolazione, all'uso ed alle licenze delle stazioni mobili terrestri per i servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS) operanti nelle bande 1610-1626,5 MHz, 2483,5 - 2500 MHz, 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz nei Paesi CEPT;
Vista la decisione CEPT ERC/DEC(98)11 del 5 dicembre 1997 sulla libera circolazione e sull'uso delle apparecchiature terminali mobili DCS 1800;
Viste le decisioni CEPT ERC/DEC(98)01, 02, 03 e 04 che estendono le disposizioni recate dalla decisione CEPT ERC/DEC(95)01 alle apparecchiature terminali radio INMARSAT-D, INMARSAT-Telefono (anche noto come INMARSAT Mini-M), EMS-PRODAT ed EMS-MSSAT;
Considerata l'opportunita' di favorire la mobilita' dei cittadini e, quindi, la detenzione delle apparecchiature radio satellitari non solo su scala nazionale, ma anche su scala europea e mondiale cosi' come sancito nella suddetta decisione 710/97/CE, e di estendere tale principio ad altre apparecchiature radio sulla base delle citate decisioni CEPT;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 maggio 1999 e del 26 luglio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Detenzione ed uso delle apparecchiature radio portatili e veicolari

1. I cittadini appartenenti a Paesi della CEPT, in visita od in transito in Italia, possono detenere ed usare, nei modi e nelle bande di frequenze consentiti, le apparecchiature radio, portatili o veicolari, trasmittenti o rice-trasmittenti, monomodo o multimodo, monobanda o multibanda, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) utilizzazione di servizi di telecomunicazioni autorizzati
dall'Italia nelle bande di frequenze assegnate; b) approvazione amministrativa od omologazione, compatibilita'
elettromagnetica e relativa marcatura delle apparecchiature; c) conformita' alla normativa vigente nel Paese di appartenenza.
2. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono: a) detenere ed usare le apparecchiature radio, portatili o veicolari,
solo riceventi, per i servizi di radiodiffusione, di
radiodeterminazione e di radioamatore, nonche' per il servizio
mobile a scopo di teleavviso personale; b) detenere ma non utilizzare le apparecchiature radio diverse da
quelle di cui al comma 1 e di cui alla lettera a) del presente
comma, se il relativo impiego e' consentito dal Paese di
appartenenza e se risultano conformi a quanto disposto dal decreto
legislativo 12 dicembre 1996, n. 615.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, recante
"Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali
d'importazione", e' il seguente: "Art. 14. - 1. Con i
regolamenti approvati con decreti del Ministro delle
finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle
disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e
formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti
doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n.
918/83 del Consiglio del 28 marzo 1983.
2. Con i successivi regolamenti, approvati con decreti
del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori
adeguamenti alle disposizioni comunitarie".
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 2,
comma 1, lettera e), del decreto-legge 1o maggio 1997, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o luglio
1997, n. 189, recante: "Disposizioni urgenti per il
recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni
mobili e personali". "Art. 1, comma 3. Con la medesima
procedura di cui ai commi 1 e 2 possono essere apportate le
correzioni, le modificazioni e le integrazioni
eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive
europee nel frattempo emanate, per il completamento e
l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la
completa liberalizzazione del settore delle
telecomunicazioni".
"Art. 2, comma 1. Con provvedimenti del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, e seguendo i criteri
indicati dall'art. 1, comma 1, si provvede a:
a)-d) (omissis);
e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni
nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione
tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via
satellite".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 615, vedi nelle premesse del presente
decreto.



Art. 2
Interferenze dannose ed integrita' della rete

1. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 e' fatta salva la normativa in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiocomunicazioni.
2. In caso di interferenze dannose per il funzionamento di altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri, autorizzati o registrati, l'apparecchiatura terminale radio e' immediatamente disattivata.
3. In caso di inottemperanza il Ministero delle comunicazioni provvede alla disattivazione e, se necessario, al sequestro delle apparecchiature.
4. A salvaguardia dell'integrita' delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'utilizzazione delle apparecchiature di cui al presente decreto e' soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, ovvero a quelle dell'articolo 20 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 614, recante "Attuazione della
direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il
reciproco riconoscimento della loro conformita', come
modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla
direttiva 93/97/CE", e' il seguente:
"Art. 12 (Sorveglianza e controllo). - 1. E' facolta'
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
disporre controlli e sorveglianza sulla commercializzazione
nonche' sulla utilizzazione dei terminali e delle
apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete
o al servizio o a danno della rete pubblica. Restano ferme,
quanto alle competenze in materia di vigilanza, le
disposizioni vigenti.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere
effettuati mediante prelievo a campione di un numero non
superiore a cinque esemplari di terminali e di
apparecchiature presso il costruttore, i depositi
sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i
dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal
fine devono essere consentiti:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami
e di prove.
3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con
l'impiego delle strutture tecniche esistenti.
4. I risultati dei controlli e delle prove debbono
essere comunicati ai soggetti interessati entro il termine
di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle
apparecchiature.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al
pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora
sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti
essenziali. I campioni, per i quali, invece, non sono state
rilevate irregolarita', sono restituiti entro novanta
giorni dal prelievo".
- Il testo del1'art. 20 del decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160,
recante "Regolamento per la procedura di approvazione
nazionale delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni", e' il seguente: "Art. 20
(Sorveglianza e controllo). - 1. E' facolta' del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con altri
organi competenti, disporre controlli sulla
commercializzazione e sulla utilizzazione dei terminali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1,
lettera c), i terminali e le apparecchiature immessi sul
mercato sprovvisti della marcatura di cui al presente
decreto o della marcatura CE di cui al decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 614, sono soggetti a sequestro.
3. I controlli di cui al comma 1 possono essere
effettuati mediante eventuale prelievo a campione di un
esemplare di un terminale presso i depositi del
costruttore, i grossisti, gli importatori, i dettaglianti
e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine deve
essere consentito:
a) l'accesso ai luoghi di immagazzinamento dei
prodotti o di vendita al dettaglio;
b) l'acquisizione delle informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo del campione per l'esecuzione degli
esami necessari.
4. I risultati dei controlli debbono essere comunicati
ai soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni
dal prelievo del campione. Nello stesso termine il
campione, se conforme al tipo approvato, viene restituito.
5. Nel caso in cui il campione prelevato risulti non
conforme al tipo approvato, l'interessato tenuto al
pagamento delle spese per l'esecuzione degli esami;
l'intero lotto da cui e' stato prelevato il campione e'
soggetto a sequestro".



Art. 3
Elenco delle apparecchiature e comunicazioni

1. L'elenco delle apparecchiature che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, delle relative bande di frequenze e delle eventuali restrizioni di utilizzo e' approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni.
2. Il presente regolamento, il decreto di cui al comma 1 e le successive modificazioni degli stessi sono comunicati all'ufficio europeo delle comunicazioni della CEPT.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Cardinale, Ministro delle
telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000 Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 9