Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 2000
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni modelli 730/2000, delle schede contenenti la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, delle comunicazioni di cui ai mod. 730-4 e mod. 730-4 integrativo. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituti d'imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;
Visto il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti approvato con il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;
Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI e le Poste italiane S.p.a. concernenti le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e delle agenzie postali;
Visto il decreto dirigenziale del 17 gennaio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 2000 di approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e la busta per la consegna del mod. 730-1;
Visto l'articolo 1, comma 2, del citato decreto con il quale e' stato stabilito che per la comunicazione dei dati del risultato contabile che i Centri di assistenza fiscale devono inviare ai sostituti d'imposta mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche tecniche da stabilirsi con successivo decreto;
Visti in particolare gli articoli 5 e 6 del suddetto decreto in base e' stato rispettivamente previsto che con successivo decreto devono essere stabiliti i termini e le modalita' di invio delle dichiarazioni modelli 730 e delle buste contenenti le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF, nonche' la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nelle medesime dichiarazioni;
Atteso che occorre provvedere alle definizione dei termini e delle modalita' di consegna delle suddette dichiarazioni e comunicazioni, nonche' all'approvazione delle menzionate specifiche tecniche;
Considerata la necessita' di fornire le modalita' di controllo e liquidazione dei modelli 730/2000 ai Centri di assistenza fiscale ed ai sostituti d'imposta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto per la trasmissione, in via telematica, all'Amministrazione finanziaria dei dati dei modelli 730/2000 da parte degli utenti del servizio telematico.
 
Art. 2.

Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere i dati della scelta dell'otto per mille dell'IRPEF, contenuti nelle buste consegnate dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale direttamente ai propri dipendenti, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.
 
Art. 3.

I sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale nell'anno 2000 e che consegnano i modelli 730 da loro elaborati alle banche e alle agenzie postali ovvero ad un intermediario abilitato devono consegnare entro la data del 30 settembre 2000 i predetti modelli, nonche' le buste contenenti i modelli 730-1, utilizzando il "Modulo 730 per la consegna dei modelli 730 e/o dei modelli 730-1 da parte dei sostituti d'imposta" approvato con decreto dirigenziale 20 dicembre 1999 relativo ai modelli 770/2000.
I sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale e trasmettono in via telematica i dati delle dichiarazioni modello 730 da loro elaborati devono consegnare alle banche, alle agenzie postali ovvero ad un intermediario abilitato entro la data del 30 settembre 2000 le buste contenenti i modelli 730-1, utilizzando il "Modulo per la consegna dei modelli 730-1 da parte dei sostituti d'imposta" approvato con decreto dirigenziale 20 dicembre 1999 relativo ai modelli 770/2000.
Le buste devono essere consegnate raggruppate in plichi chiusi, contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco di buste, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura "Modello 730-1" e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
Gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli 730 e 730-1 entro il mese di settembre 2000.
 
Art. 4.

I sostituti d'imposta devono comunque essere in grado di fornire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Amministrazione finanziaria, anche in copia, le dichiarazioni modelli 730 da essi elaborate. Tale obbligo sussiste fino alla scadenza dei termini prevista dall'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 5.

I Centri di assistenza fiscale che comunicano, mediante supporti informatici, i dati dei modelli 730-4 ai sostituti d'imposta devono osservare le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente decreto.
I Centri di assistenza fiscale che comunicano, mediante supporti informatici, i dati dei modelli 730-4 integrativi ai sostituti d'imposta devono osservare le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al presente decreto.
 
Art. 6.

Le istruzioni per lo svolgimento da parte dei sostituiti d'imposta e dei C.A.F. degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale sono contenute nell'allegato C al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2000
Il direttore generale: Romano
 
ALLEGATI A - B - C

Vedere ALLEGATI da Pag. 5 a PAG. 239 del S.O.
 
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