Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DETERMINAZIONE 17 marzo 2000
Istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento dei controlli sull'utilizzazione, in particolari zone geografiche, di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di gas di petrolio liquefatti distribuiti attraverso reti canalizzate, beneficianti della riduzione di costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto, per gli impieghi in particolari zone geografiche, una riduzione del costo del gasolio usato come combustibile per riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti distribuiti, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, che, nel dare mandato all'ufficio tecnico di finanza di effettuare, oltre ai controlli formali sulle istanze di rimborso della riduzione del costo presentate dai fornitori dei suddetti prodotti, controlli in loco, anche con l'ausilio della Guardia di finanza e richiedendo, ove necessario, la collaborazione dei competenti uffici comunali, come individuati dai rispettivi ordinamenti, incarica il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di emanare specifiche istruzioni operative per la programmazione e per lo svolgimento dei suddetti controlli;
D'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con il comando generale della Guardia di finanza e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
E m a n a le seguenti istruzioni operative per la programmazione e lo svolgimento, da parte degli uffici tecnici di finanza (UTF), dei controlli di cui trattasi: A) Controlli sull'utilizzazione del gasolio usato come combustibile per riscaldamento. 1) Presso la sede dell'ufficio:
a) controllo della regolarita' formale e contabile delle istanze presentate bimestralmente dai fornitori ai sensi dall'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999;
b) monitoraggio annuale, sulla base dei fogli di chiusura dei registri di carico e scarico dei fornitori e degli impianti di distribuzione stradale di carburante, dell'andamento dei consumi di gasolio beneficianti della riduzione di costo e di quelli del gasolio per autotrazione;
c) programmazione annuale, tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio, dei controlli presso i fornitori, nel numero da fissare, normalmente, in relazione a situazioni locali, nonche' presso gli utilizzatori, normalmente nel numero di almeno 10 per ciascun fornitore sottoposto a verifica.
2) Presso i fornitori:
a) riscontro dei dati riportati nelle istanze relative ad almeno due bimestri con quelli risultanti dalle registrazioni tenute ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999. A tal fine sara' verificata, a scandaglio, l'esattezza di alcuni degli scarichi giornalieri del gasolio agevolato e sara' effettuato il conteggio, sulla base degli scarichi giornalieri, del quantitativo di tale prodotto complessivamente erogato nei bimestri assoggettati a verifica. Sara' pure verificato, a scandaglio, che le partite sulle quali e' stato chiesto l'accredito risultino fatturate entro il bimestre cui si riferisce la relativa istanza;
b) controllo, a scandaglio, che gli utilizzatori od i loro legali rappresentanti abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999 e che i loro impianti si trovino nelle zone geografiche agevolate;
c) controllo, a scandaglio, dei documenti di trasporto delle partite agevolate estratte, per verificarne l'effettiva destinazione, e raffronto con le relative fatture;
d) esame della documentazione commerciale per verificare l'effettiva riduzione del costo praticata agli utilizzatori;
e) esame di eventuali schedari per utente tenuti dal fornitore, al fine di riscontrare l'andamento medio dei consumi nelle varie zone servite;
f) selezione degli utenti da controllare, in base alle varie tipologie degli impianti di utilizzazione, distinguendo se al servizio di residenze abituali, seconde case, condomini, complessi turistici, commerciali, artigianali, industriali od altro. Qualora gli impianti di utilizzazione ricadano sotto la competenza territoriale di un altro UTF, predisposizione della richiesta di controllo da parte del suddetto ufficio.
3) Relativi agli utilizzatori od i loro legali rappresentanti:
a) per gli impianti di utilizzazione non ubicati presso abitazioni private, controllo in loco per il riscontro della congruita' fra i quantitativi di gasolio ritirati e la potenzialita', anche stimata, ed il periodo di utilizzazione degli impianti medesimi. Per i suddetti controlli e riscontri potranno essere richiesti dati e valutazioni agli uffici comunali, per quanto di competenza;
b) per gli impianti ubicati presso private abitazioni, richiesta di ausilio agli organi competenti al loro controllo ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e dell'art. 11, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 od ai locali comandi della Guardia di finanza, ai sensi, per questi ultimi, dell'art. 18, comma 3, del testo unico sulle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, perche' invitino gli utilizzatori ad esibire i "libretti di centrale" od i "libretti d'impianto" prescritti dall'art. 11, comma 9, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, e perche' trasmettano all'UTF fotocopie delle pagine dei suddetti libretti da cui risultino le caratteristiche e la potenzialita' degli impianti, al fine di consentire la determinazione della congruita' dei consumi;
c) riscontro, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, della corrispondenza fra le fatture in possesso dell'utilizzatore e la documentazione in possesso del fornitore;
d) controllo, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, presso le ditte appaltatrici, titolari di un contratto di fornitura di calore, dell'esistenza della delega da parte dell'utilizzatore finale e dell'avvenuto trasferimento del beneficio al medesimo. B) Controlli sull'utilizzazione dei gas di petrolio liquefatti (GPL) distribuiti attraverso reti canalizzate. 1) Presso la sede dell'ufficio:
a) controllo della regolarita' formale e contabile delle istanze presentate bimestralmente dai fornitori ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999;
b) programmazione annuale dei controlli relativi ai fornitori ed agli utilizzatori, in numero coerente con le situazioni locali.
2) Presso i fornitori:
a) constatazione del funzionamento e lettura del contatore totalizzatore del GPL di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999, o controllo delle attrezzature sostitutive nel caso di rifornimento a reti satelliti;
b) riscontro della congruita' dei dati riportati nelle istanze relative ad almeno due bimestri con quelli risultanti dal registro tenuto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999, per il quale occorrera', comunque, effettuare il riscontro contabile del carico;
c) esame della documentazione commerciale per verificare l'effettiva riduzione del costo praticata agli utilizzatori e l'ubicazione degli impianti di questi ultimi nella zona di applicazione del beneficio;
d) riscontro del GPL agevolato complessivamente fatturato nei bimestri in esame, da effettuare manualmente o utilizzando i sistemi informatizzati del fornitore;
e) selezione degli utilizzatori da controllare, in base alle varie tipologie d'impiego del prodotto agevolato.
3) Relativi agli utilizzatori:
a) riscontro, quando necessario per il tramite della Guardia di finanza, dell'allacciamento alla rete canalizzata e della corrispondenza fra le bollette o fatture in possesso dell'utente e la documentazione in possesso del fornitore. C) Controlli attinenti al periodo intercorrente fra il 16 gennaio 1999 e la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1999. a) effettuazione dei controlli, nel numero previsto dalla programmazione di ciascun UTF, secondo i criteri di cui alle lettere A) e B), utilizzando le registrazioni, la documentazione e gli strumenti di misura disponibili. In particolare dovra' verificarsi la congruita' fra i quantitativi complessivamente esitati e quelli sui quali viene richiesto l'accredito;
b) verifica, a scandaglio, dell'avvenuto trasferimento, dopo l'acquisizione dell'importo dell'accredito da parte del fornitore, del beneficio agli utilizzatori mediante appositi conguagli sui corrispettivi delle forniture successive alla suddetta acquisizione o, in caso di cessazione delle forniture, mediante corresponsione delle spettanze con i normali mezzi di pagamento; in caso di omesso trasferimento del beneficio, valutazione se siano stati superati i tempi tecnici occorrenti per il suddetto trasferimento, per una eventuale denuncia ai sensi dell'art. 314 del codice penale.
Roma, 17 marzo 2000
Il direttore generale: Del Giudice
 
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