Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 65 |
Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997, che modifica e integra, tra le altre, la direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi; Vista la direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, che modifica e integra la direttiva 93/38/CEE sulle procedure di appalti nei "settori esclusi"; Visto l'articolo 1 e l'allegato A della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria per il 1998, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, che attua la direttiva 98/4/CE salvo che per la parte riguardante i "concorsi di progettazione"; Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DPS). 2. Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima, al netto dell'IVA, e' uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP, se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8. 3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore a 200.000 euro. 4. Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001, in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni, pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione in lire e in euro dell'importo dell'appalto.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 97/52/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 328 del 28 novembre 1997. - La direttiva 92/50/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 209 del 24 luglio 1992. - La direttiva 98/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 101 del 1o aprile 1998. - La direttiva 93/38/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 199 del 9 agosto 1993. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998". L'art. 1 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1". - L'allegato A della succitata legge riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi". - Il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, reca: "Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi". - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". - L'art. 8 del succitato decreto legislativo, cosi' recita: "Art. 8 (Conferenza Stalo-citta' ed autonomie locali e Conferenza unifica). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amminitrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, del l'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
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| Art. 2
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono amministrazioni aggiudicatrici: a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli altri enti pubblici non economici; b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. 2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera b).".
Nota all'art. 2: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
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| Art. 3
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.".
Note all'art. 3: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 3 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 3 (Appalti pubblici di servizi). - 1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2 aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21. 3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%. 4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi e' superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. 5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406". - La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: "Legge quadro in materia di lavori pubblici".
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| Art. 4
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 e' ripartito in piu' lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, e' dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, a 80.000 euro, purche' il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti.". 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' abrogato il comma 8.
Note all'art. 4: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 4 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 4. (Calcolo dell'importo stimato dell'appalto). - 1. Per effettuare il calcolo dell'importo stimato dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici si basano sulla remunerazione complessiva dei prestatori di servizi, tenendo conto delle disposizioni che seguono. 2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare puo' essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione. 3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto: a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare; b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione; c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare. 4. Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 e' ripartito in piu' lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto, e' dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, e' inferiore al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'art. 1, comma 3, a 80.000 euro purche' il valore stimato complessivo dei lotti cosi' esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti i lotti. 5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'importo e' data: a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata; b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi dal valore mensile moltiplicato per quarantotto. 6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarita' o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente: a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantita' o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi. 7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto e' data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali. 8. (Abrogato)".
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| Art. 5
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Appalti esclusi). - 1. Il presente decreto non si applica agli appalti di lavori di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, agli appalti di forniture di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e agli appalti di lavori, di forniture o di servizi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. 2. Il presente decreto non si applica, inoltre: a) ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalita' finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo d'applicazione del presente decreto; b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti e a quelli concernenti il tempo di trasmissione; c) ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione; d) ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli per i servizi forniti da banche centrali; e) ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale; f) ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perche' li utilizzi nell'esercizio della propria attivita', purche' la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione; g) agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, purche' queste siano compatibili con il trattato; h) agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformita' all'articolo 296 del trattato; i) agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, da misure speciali di sicurezza overo quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; l) agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da aggiudicarsi in base: 1) a un accordo internazionale concluso con uno o piu' Stati estranei all'Unione europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; 2) a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea; 3) alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.".
Note all'art. 5: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: "Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici". - Per quanto concerne la legge 11 febbraio 1994, n. 109, vedi le note all'art. 3. - Il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi". - L'art. 296 del Trattato CEE, cosi' recita: "Art. 296 (ex art. 223). - 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione a al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinti a fini specificamente militari. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b)".
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| Art. 6
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.".
Note all'art. 6: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 8 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 8 (Forme di pubblicita'). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato 4, lettera a), il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro per gli appalti di cui all'art. 1, comma 3, e al controvalore in euro di 750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso art. 1, commi 1 e 2. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6. comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara. 3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi. 4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il piu' rapidamente possibile all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia. 5. L'avviso di cui al comma 3 e' inviato, al piu' tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto. 6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgera' la gara non puo' aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici. 8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non puo' eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.".
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| Art. 7
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonche' di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide.". 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione se le offerte: a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione; c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata; d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.".
Note all'art. 7: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 9 (Termini relativi ai pubblici incanti). - 1. Per i pubblici incanti non puo' essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4. 2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere ridotto fino a trentasei giorni ed, eccezionalmente, fino a ventidue giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonche' di quelle di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere, comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte valide. 3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. 4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati. 5-bis. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalita' di presentazione delle offerte: a) includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione; b) rimangono riservate in attesa della loro valutazione; c) se necessario, sono confermate al piu' presto per iscritto o mediante invio di copia autenticata; d) vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".
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| Art. 8
All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: "5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se e' stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data.". 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente comma: "11-bis. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'articolo 9, comma 5-bis.".
Note all'art. 8: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 10 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 10 (Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata). - 1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata con pubblicazione del bando di gara, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando stesso; in conformita' con le prescrizioni del bando, le domande devono essere corredate dagli elementi necessari ai fini della scelta dei soggetti da invitare ai sensi dell'art. 22, comma 1. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. 3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo e' indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. 4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non puo' essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere ridotto fino a ventisei giorni se e' stato inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee l'avviso indicativo di cui all'art. 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A), e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara e da non oltre un anno rispetto a tale data. 6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi e previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati. 8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. 9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 puo', in tali casi, essere ridotto a quattro giorni. 10. La domanda di partecipazione alle gare puo' effettuarsi, oltre che per lettera, anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa e' comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1. 11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali piu' rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o telecopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera a) dello stesso comma 8. 11-bis. Le offerte sono presentate con le modalita' di cui all'art. 9, comma 5-bis".
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| Art. 9
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di cui al presente decreto sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le responsabilita' a carico delle imprese mandanti. 7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.".
Nota all'art. 9: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
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| Art. 10
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i concorrenti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali e' in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attivita' commerciale; b) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari; c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; e) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; f) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli da 13 a 17. 2. A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni. 3. Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente e' stabilito non contempla il rilascio di uno o piu' certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticita'. 4. Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalita' le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 5. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, ad esse puo' essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.".
Note all'art. 10: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il decreto legislativo 8 agosto, 1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato". - L'art. 3, ultimo comma, del succitato regio decreto, cosi' recita: "Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne da' comunicazione alle altre amministrazioni". - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato". L'art. 68 del succitato regio decreto cosi' recita: "Art. 68. - Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si siano rese colpevoli di negligenza o malafede. La esclusione e' dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale da comunicarsi al Ministero delle finanze (ragioneria generale), a cura del quale ne viene data notizia alle altre amministrazioni. Analogamente si provvede per le eventuali riammissioni. Fermo il disposto del precedente comma, l'amministrazione ha piena ed insindacabile facolta' di escludere dall'asta qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennita' di sorta, ne' pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione". - L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi' recita: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione di cui all'art. 75, comma 1. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
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| Art. 11
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 13 (Capacita' economica e finanziaria). - 1. La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 3. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.".
Nota all'art. 11: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
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| Art. 12
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, puo' essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale allegato.".
Note all'art. 12: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 15 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 15 (Iscrizione nei registri professionali). - 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, puo' essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformita' con quanto previsto in tale allegato. 2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione".
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| Art. 13
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto.".
Note all'art. 13: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 17 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 17 (Elenchi ufficiali di prestatori di servizi). - 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato di iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13, comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto. 3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva. 4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15, le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione. 5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici".
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| Art. 14
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche". 2. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' pari o superiore ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5; b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore: 1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche; 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526; 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attivita' nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto. 4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati". 3. All'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 13, e' sostituito dal seguente: "13. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione.".
Note all'art. 14: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 26 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 26 (Concorsi di progettazione). - 1. Le disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di progettazione, anche se rientranti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche. 2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonche' in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 3. Le presenti disposizioni si applicano: a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' pari o superiore ai valori indicati nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'art. 3, comma 5; b) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, e' uguale o superiore: 1) a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori indicati nell'allegato X dello stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche; 2) al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati nell'allegato XVI/A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attivita' nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato XVI/A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato medesimo, i cui numeri di riferirnento CPC sono 7524, 7525 e 7526; 3) a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che precede e per quelli di cui all'allegato XVI/B del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono le proprie attivita' nei settori di cui agli allegati da I a IX dello stesso decreto. 4. I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti e' uguale o superiore ai valori nella stessa disposizione precisati. 5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso. 6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformita' del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione. 7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non puo' essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso. 8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza. 9. La commissione giudicatrice e' composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. 10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. 11. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A. 12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'ufficio delle pubblicazioni delle Comunita' europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine e' pari a giorni sessanta. 13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo ai concorsi di progettazione. 14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificita' della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni". - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, vedi le note all'art. 5.
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| Art. 15
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se: 1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge; 2) sono contrarie al pubblico interesse; 3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private; 4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee.".
Note all'art. 15: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 27 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 27 (Adempimenti procedurali e comunicazioni alla Commissione CE). - 1. L'amministrazione aggiudicatrice nei quindici giorni dal ricevimento di eventuali istanze scritte, comunica ai richiedenti i motivi del rigetto della loro domanda di invito o della loro offerta; a richiesta di coloro che abbiano presentato offerte selezionabili, essa comunica anche le caratteristiche e i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria e il nome del concorrente al quale e' stato aggiudicato l'appalto; possono essere motivatamente omesse, peraltro, alcune informazioni relative all'aggiudicazione se: 1) sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge; 2) sono contrarie al pubblico interesse; 3) sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private; 4) pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalita' di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse. 4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa; b) l'oggetto e il valore dell'appalto; c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta; d) i nomi dei concorrenti esclusi e i motivi dell'esclusione; e) il nome del l'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota, la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi; f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata. 5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, e' comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE. 6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragione che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a). 7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), comunicato alla Commissione CE".
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| Art. 16
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Prospetti statistici). - 1. Entro il 31 luglio di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette tali dati entro il 31 ottobre alla Commissione europea. 2. Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di cui al comma 1 indicano almeno: a) il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2; b) per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la nazionalita' degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi; c) il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT. 3. Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma 1 indicano: a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui all'allegato 1 e la nazionalita' dei prestatori di servizi ai quali sono stati aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2; b) il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, gia' accordo GATT. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.".
Nota all'art. 16: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse.
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| Art. 17
1. L'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Procedure di ricorso). - 1. Fermo quanto previsto agli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le disposizioni in materia di violazioni del diritto comunitario contenute nell'articolo 12 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano agli appalti disciplinati dal presente decreto.".
Note all'art. 17: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Si riporta il testo degli articoli 33, comma 2, lettera e), e 35, comma 5: "Art. 33. - 2. Tali controversie sono, in particolare, quelle: a)-d) (Omissis); e) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale". "Art. 35. - 5. Sono abrogati l'art. 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelle materie di cui al comma 1". - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)". L'art. 12 della succitata legge, cosi' recita: "Art. 12 (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture). - 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare. 3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del comitato. 4. Il comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato. 5. Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86".
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| Art. 18
1. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto". 2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.". 3. All'allegato 1 e' soppressa la nota (2). 4. L'allegato 4 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Allegato 4 MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA A - Preinformazione. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive. 2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1. 3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria. 4. Altre informazioni. 5. Data d'invio dell'avviso. 6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo O.M.C. B - Procedure aperte. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita' dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Eventuale divieto di varianti. 7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 8. a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso; b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti; c) all'occorrenza, costo e modalita' di pagamento delle somme pagabili per tali documenti. 9. a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte; b) indirizzo al quale devono essere avviate; c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte. 10. a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte; b) data, ora e luogo dell'apertura. 11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste. 12. Modalita' essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia. 13. All'occorrenza, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonche' informazioni e formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 15. Periodo durante il quale l'offerente e' vincolato dalla propria offerta. 16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo piu' basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri. 17. Altre informazioni. 18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 19. Data d'invio del bando. 20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC. C - Procedue ristrette. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita' dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 9. Eventualmente forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; c) indirizzo al quale vanno inviate; d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte. 12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonche' informazioni e formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte. 15. Altre informazioni. 16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee o menzione della sua mancata pubblicazione. 17. Data d'invio del bando. 18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC. D - Procedure negoziate. 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantita' dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio. 9. Eventualmente, forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; c) indirizzo al quale vanno inviate; d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste. 12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonche' informazioni e formalita' necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi gia' selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice. 14. Altre informazioni. 15. Data d'invio del bando. 16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC. E - Appalti aggiudicati. (avviso di postinformazione) 1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione. 2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2). 3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantita' di servizi aggiudicati. 4. Data di aggiudicazione dell'appalto. 5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto. 6. Numero di offerte ricevute. 7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi. 8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati. 9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui e' stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione. 10. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi. 11. Altre informazioni. 12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. 13. Data d'invio dell'avviso. 14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee. 15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma 3)". 5. L'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e' sostituito dal seguente: "Allegato 7 ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) Organismi: Societa' "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998); Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo; Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC; Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV. Categorie: Autorita' portuali; Aziende speciali, istituzioni e societa' di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' societa' per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; Consorzi per le opere idrauliche; Universita' statali, Istituti universitari statali; Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici; Enti di ricerca e sperimentazione; Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza; Consorzi di bonifica; Enti di sviluppo o di irrigazione; Consorzi per le aree industriali; Enti preposti a servizi di pubblico interesse; Enti pubblici preposti ad attivita' di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero; Enti culturali e di promozione artistica". 6. Dopo l'allegato 7 al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sono aggiunti i seguenti: "Allegato 8 AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI di cui all'articolo 1, comma 2 1) Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) Ministero degli affari esteri; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 5) Ministero dell'interno; 6) Ministero della difesa; 7) Ministero delle finanze; 8) Ministero dei lavori pubblici; 9) Ministero delle comunicazioni; 10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 12) Ministero della sanita'; 13) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 14) Ministero della pubblica istruzione; 15) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica; 16) Ministero dei trasporti e della navigazione; 17) Ministero delle politiche agricole e forestali; 18) Ministero dell'ambiente; 19) Ministero del commercio con l'estero.". "Allegato 9 Elenco dei pertinenti registri professionali o commerciali o delle pertinenti dichiarazioni o pertinenti certificati di cui all'articolo 15, comma 1: in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister e gli "ordres professionnels - Beroepsorden ; in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ; in Germania, lo "Handelsregister , lo "Handwerksrolle e il "Vereinsregister ; in Grecia, al prestatore di servizi puo' essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attivita' professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale "Mhtrvo Melethtvn , nonche' il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn ; in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda ; in Francia, il "Registre du commerce ed il "Repertoire des metiers ; in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali ; in Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la Chambre des metiers ; nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister ; in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas"; nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi puo' venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies , o dal "Registrar of Friendly Societies , ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui e' stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale; in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern; in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret; in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bianco, Ministro dell'interno Bordon, Ministro dei lavori pubblici Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 18: - Per quanto concerne il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, vedi le note alle premesse. - L'art. 32 del succitato decreto legislativo, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "Art. 32 (Allegati). - 1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del prsente decreto. 1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie".
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