Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 66
Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista a legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.".
2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituita dalla seguente: "Protezione da agenti cancerogeni mutageni".
3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca:
"disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1999".
- La direttiva 97/42 del Consiglio del 27 giugno 1997
e' stata pubblicata nella G.U.C.E n. L 179/4 dell'8 luglio
1997.
- La direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile
1999 e' stata pubblicata nella GUCE n. L 138 del 1o giugno
1999.
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al
quale si fa riferimento anche nel testo degli articoli del
presente decreto, reca: "Attuazione delle direttive
98/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro".



 
Art. 2
Campo di applicazione

1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.".



Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 60, del decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
"Art. 60. - 1. Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attivita' nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa
della loro attivita' lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle
attivita' disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 227, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori
esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica".
- Il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, reca:
"Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE,
n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante
il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990,
n. 212.
Il capitolo III concerne "Protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante
il lavoro".



 
Art. 3
Definizioni

1. L'articolo 61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Art. 61 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: a) agente cancerogeno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1),
quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2
in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio
1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato
VIII, nonche' una sostanza od un preparato emessi durante un
processo previsto dall'allegato VIII; b) agente mutageno:
1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni;
2) un preparato contenente una o piu' sostanze di cui al punto 1),
quando la concentrazione di una o piu' delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in
base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997,
n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285; c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della
concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un
agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona
di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di
riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.".



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca:
"Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose".
- Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, reca:
"Atuazione di direttive comunitarie in materia di
classificazione, imballaggio e etichettatura dei preparati
pericolosi, a norma dell'art. 38 della legge 24 aprile
1998, n. 128".



 
Art. 4
Valore limite di esposizione

1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".



Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 62, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e'
tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede
affinche' il livello di esposizione dei lavoratori sia
ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.
L'esposizione non deve comunque superare il valore limite
dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis".



 
Art. 5
Valutazione del rischio

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo: "La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo.".
 
Art. 6
Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Art. 70 (Registro di esposizione e cartele sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cangerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore di lavoro. 3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti cangerogeni o mutageni. 7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali. 8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed
all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia del
registro di cui al comma 1; c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna copia
del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente
per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza
esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il
datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonche'
copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore
non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. 9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente. 10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanita' dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.".



Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 63, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, e' il segnente:
"2. Detta valutazione tiene conto, in particolare,
delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata
e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacita' degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in
relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo
stato solido, se in massa compatte o in scaglie o in forma
polverulenta o se o meno contenuti in una matrice solida
che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione
deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione,
compreso quello in cui vi e' assorbimento cutaneo".



 
Art. 7
Monitoraggio dei tumori

1. L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonche' i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della sanita' ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicita' annuale.".



Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 71 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 71. - 1. I medici, le strutture sanitarie
pubbliche e private, nonche' gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di
neoplasie da loro ritenute causate da esposizione
lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie
risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi
cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi
informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai
sistemi di registrazione delle patologie attivi sul
territorio regionale, nonche' i dati di carattere
occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati
nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS,
dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni,
pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al Ministero della
sanita' ed alle regioni i ristiltati del monitoraggio con
periodicita' annuale.
3. Con decreto dei Ministri della sanita' e del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione
consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche
dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta,
l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonche'
le modalita' di registrazione di cui al comma 2, e le
modalita' di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanita' fornisce, su richiesta,
alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei
dati del registro di cui al comma 1".



 
Art. 8
Adeguamenti normativi

1. L'articolo 72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Adeguamenti normativi). - 1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. 2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del
progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli
agenti cancerogeni o mutageni; b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione
dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.".



Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si
veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 9
Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente: "Allegato VIII art. 61, comma 1, lettera a), numero 3), e art. 72,
comma 2, lettera a)
ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1). (1) Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.".
 
Art. 10
Elenco dei valori limite di esposizione professionale

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente allegato VIII-bis: Allegato VIII-bis (art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72,
comma 2, lettera a)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

=====================================================================
Nome EINECS(1) CAS(2) Valore limite Osserva- Misure tran- agente di esposizione zioni sitorie
professionale
3
Mg/m(3) ppm(4) Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25(5) 1(5) Pelle(6) Sino al 31
Dicembre
2001 il va-
lore limite
e' di 3 ppm
(=9,75 mg/m3)

Cloruro di 200-831 75-01-4 7,77(5) 3(5) - - vinile mo- nomero

Polveri di - - 5,00(5)(7) - - - legno
(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).
(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.
(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20o e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).
(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).
(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.
(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.
(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".
 
Art. 11
Sanzioni

1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: "70, commi 3, 4, 5, 6, e 8;".
2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: ", e 70, comma 2.".



Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 89, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
"3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 4, commi
5, lettera b), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e
8; 87, commi 3 e 4".
- Il testo vigente dell'art. 92, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 92. - Il medico competente e' punito:
a) (Omissis);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
degli articoli 17, comma 1, lettere e), f, g) ed i),
nonche' del comma 3, e 70, comma 2".



 
Art. 12
Norme transitorie

1. I datori di lavoro che gia' svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attivita' comportanti esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.
 
Art. 13
Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Toia, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e
della previdenza spciale
Bindi, Ministro della sanita'
Dini, Ministro degli affari
esteri
Bianco, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della
giustizia Amato, Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Letta, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Nota all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 962, concerne l'attuazione della
direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione
sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile di
monomero.



 
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