Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1999
Approvazione del programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato "decreto-legge"), ed in particolare l'art. 1, comma 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:
l'art. 1, che assegna alla regione Valle d'Aosta, per la realizzazione del programma di interventi urgenti la somma di L. 6.550.687.500, di cui L. 3.163.650.000 a valere sull'annualita' 1999 e L. 3.387.037.500 a valere sull'annualita' 2000;
l'art. 4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di proporre al comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge;
Visto il piano straordinario approvato dal comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po, con delibera del 26 ottobre 1999, ed in particolare le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vista la proposta di programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta, approvata con delibera della giunta regionale n. 3651 del 18 ottobre 1999, come integrata dalla deliberazione di Consiglio n. 967/XI del 17 novembre 1999;
Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 10 dicembre 1999;
Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 16 dicembre 1999, con la quale e' stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del Comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998 con il quale al Sottosegretario di Stato dott. Domenico Minniti sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;
Decreta:
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo capoverso, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, e' approvato il programma di interventi urgenti della regione Valle d'Aosta allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di L. 6.550.687.500.
2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse finanziarie assegnate alla regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999, pari a L. 6.550.687.500, di cui L. 3.163.650.000 a valere sull'annualita' 1999 e L. 3.387.037.500 a valere sull'annualita' 2000.
3. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999.
4. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra' provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.
5. Per i piani straordinari di cui al comma 1-bis del decreto-legge 11 giugno 1998, n, 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, introdotto dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non si sia gia' provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorita' di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo gia' in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorita' di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse gia' assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge.
6. La regione Valle d'Aosta assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali e della realizzazione di quelli per i quali sono stati finanziati con il presente provvedimento esclusivamente indagini, studi e/o progettazioni sia con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi programmati, sia con risorse finanziarie del proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con priorita' il finanziamento nell'ambito di ulteriori programmi di interventi urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 dicembre 1999
p. Il Presidente: Minniti Registrato alla Corte dei conti il 1o marzo 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 136
 
Allegato
PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELL'Art. 1, COMMA 2,
DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, n. 180 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, n. 267
Annualita' 1999-2000
Regione Valle d'Aosta ----> Vedere Allegato a pag. 8 della G.U. <---- Risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1999 . . . . 6.550.687,5
A = alluvioni, F = frane, V = valanghe. ---------
(*) Interventi di cui al punto 5 del provvedimento.
 
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