Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 16 marzo 2000
Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Parma ad espletare le attivita' di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza
statale

Vista l'istanza dell'11 gennaio 1999 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma, successivamente integrata in data 4 febbraio 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima;
Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 28 febbraio 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita', che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;
Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanita', che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;
Ritenuto in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
Decreta:
Art. 1.
L'azienda ospedaliera di Parma e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.
 
Art. 2.
Le operazioni di trapianto di rene e rene-pancreas simultaneo, devono essere effettuate presso il blocco operatorio del dipartimento osteoarticolare dell'azienda ospedaliera di Parma.
 
Art. 3.
Le operazioni di trapianto di rene e rene-pancreas simultaneo devono essere eseguite dai seguenti sanitari:
Botta prof. Gian Carlo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Universita' degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;
Adorni dott. Aristodemo, dirigente medico di primo livello dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Universita' degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;
Bonati dott. Luigi, ricercatore universitario confermato, dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Universita' degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;
Capocasale dott. Enzo, dirigente medico di primo livello dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Universita' degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;
Casoni dott. Paolo, ricercatore universitario confermato, dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Universita' degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;
Contini dott. Sandro, ricercatore universitario confermato, dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Universita' degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma;
Mazzoni dott.ssa Maria Patrizia, dirigente medico di primo livello dell'istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Universita' degli studi di Parma, presso l'azienda ospedaliera di Parma.
 
Art. 4.
Il presente decreto ha validita' fino a quando la regione Emilia-Romagna non adottera' la determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, e puo' essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne anno consentito il rilascio.
 
Art. 5.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma, e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2000
Il dirigente generale: D'ari
 
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