Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 13 marzo 2000
Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR).

IL DIRIGENTE dell'ufficio VI del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attivita' di ricerca

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: ""Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la legge 27 luglio 1999, n. 297, istitutiva del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 ""Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale";
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 ""Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della coope-razione internazionale e comunitaria";
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sul-l'iniziativa Eureka;
Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281, " modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;
Viste le domande presentate in data 13 ottobre 1997 da S.E.M. S.r.l. (prot. n. 1553) e M.B.N. S.r.l. (prot. n. 1552) ai sensi del punto B della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281;
Vista l'approvazione, intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana per il quale sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal comitato tecnico scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella riunione del 18 gennaio 2000, di cui al punto 4 del resoconto sommario;
Decreta:
Art. 1.
Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalita' sotto indicate: S.E.M. S.r.l. - Oderzo (Treviso) (classificata piccola/media
impresa).
Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.
Progetto di ricerca: E! 1733 Factory Achen "Processo di estrusione superplastica a caldo di polveri nanofasiche".
(Pratica IMI n. 64304/L.22).
Forma di finanziamento: contributo nella spesa.
Importo massimo: 265.000.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 530.000.000 di lire (zone non eleggibili).
Durata della ricerca: 3 anni con inizio 4 gennaio 1999.
Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto M.B.N. S.r.l. --San Vendemiano (Treviso); M.B.N. S.r.l. - San Vendemiano (Treviso) (classificata piccola/media
impresa).
Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.
Progetto di ricerca: E! 1733 Factory Achen "Processo di estrusione superplastica a caldo di polveri nanofasiche".
(Pratica IMI n. 64305/L.22).
Forma di finanziamento: contributo nella spesa.
Importo massimo: 855.000.000 di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 1.710.000.000 di lire (zone non eleggibili).
Durata della ricerca: 3 anni con inizio 4 gennaio 1999.
Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto S.E.M. S.r.l. - Oderzo (Treviso).
 
Art. 2.
Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in lire 1.120.000.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.
 
Art. 3.
Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2000
Il dirigente: Fonti
 
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