Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 14 febbraio 2000
Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni 1983-1991, di cui all'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 11, che prevede la corresponsione di una borsa di studio ai medici ammessi presso le universita' alle scuoledi specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-84 all'anno accademico 1990-91, destinatari delle sentenze passate in giudicato del T.A.R. Lazio, (sez. I- bis) n. 601 del 1993, n. 279 del 1994, n. 280 del 1994, n. 281 del 1994, n. 282 del 1994, n. 283 del 1994;
Viste le sentenze passate in giudicato del T.A.R. Lazio (sez. I- bis) n. 601 del 1993, n. 279 del 1994, n. 280 del 1994, n. 281 del 1994, n. 282 del 1994, n. 283 del 1994;
Considerato che l'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati i termini e le procedure per consentire l'accertamento amministrativo di cui all'art. 11, comma 2, della medesima legge;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli aventi diritto alla corresponsione della borsa, individuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono tenuti a presentare apposita domanda in carta semplice, con firma autografa.
2. Le istanze dovranno pervenire al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio IV - Piazzale Kennedy, 20 - 00144 Roma, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a pena di decadenza. Le domande potranno essere inviate mediante spedizione postale a mezzo raccomandata, o con altro mezzo delle poste e telegrafi. A tal fine fara' fede la data dell'ufficio postale accettante. Le domande potranno essere consegnate tramite altri mezzi di spedizione (es. corriere espresso), o mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'ufficio accettazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (dal lunedi' al sabato dalle ore 8,30 alle 13,30). In tal caso, fara' fede la data di accettazione del predetto ufficio.
3. Per consentire l'accertamento amministrativo di cui all'art. 11, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e la conseguente corresponsione della borsa di studio, gli aventi diritto devono corredare la domanda con apposita certificazione, in carta semplice, in originale o copia autenticata, oppure presentare una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, che attesti quanto segue:
1) nome e cognome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il nome, il cognome acquisito con il matrimonio), luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, eventuale recapito che il richiedente elegge ai fini della corrispondenza, nonche' eventuale recapito telefonico (ogni eventuale variazione del recapito dovra' essere tempestivamente comunicata all'ufficio a cui e' stata indirizzata l'istanza);
2) scuola di specializzazione frequentata, con indicazione della relativa universita';
3) durata legale della scuola di specializzazione, indicazione dell'anno accademico di iscrizione e di quello di specializzazione;
4) eventuali cause di interruzione della frequenza del corso di specializzazione, con indicazione dei periodi di sospensione;
5) monte ore di frequenza effettivamente osservato, per ciascun anno, per attivita' didattiche teoriche e pratiche;
6) mancato svolgimento, per tutta la durata del corso, di qualsiasi attivita' libero professionale esterna, nonche' di attivita' lavorativa anche in regime di convenzione o di precarieta' con il Servizio sanitario nazionale;
7) borse di studio percepite durante il corso di formazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, con indicazione del soggetto erogatore e degli importi percepiti in ciascun anno, gli aventi diritto devono, ai sensi dell'art. 11, comma 2, punto b), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, corredare la domanda con un attestato del direttore della scuola di specializzazione che indichi l'impegno di servizio a tempo pieno. Nel caso in cui il direttore della scuola dichiari l'impossibilita' da parte dell'amministrazione universitaria di attestare tale condizione, l'interessato, consapevole delle responsabilita' civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, dovra' presentare apposita dichiarazione scritta di aver svolto per tutta la durata del corso attivita' a tempo pieno.
 
Art. 2.
1. Le domande verranno evase secondo l'ordine cronologico di presentazione, in modo da soddisfare tutti gli aventi diritto, scaglionando i pagamenti nell'arco degli esercizi finanziari di cui all'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in modo da non superare la spesa prevista per ciascun esercizio finanziario.
2. Nel caso in cui la certificazione sia completa, ma i dati pervenuti non consentano di riconoscere o meno il diritto alla corresponsione della borsa di studio, il Ministero provvedera' a richiedere le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria, ponendo un termine perentorio di giorni quarantacinque. In tal caso, per il pagamento della borsa di studio si fara' riferimento alla data di arrivo delle comunicazioni integrative da parte degli interessati.
3. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370, avevano gia' presentato domanda al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica , corredata di tutta la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, non sono tenuti a presentare nuova domanda. Coloro che abbiano presentato domanda non allegando tutta la certificazione richiesta sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i documenti mancanti entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
4. Le domande che alla scadenza dei tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto siano prive della certificazione di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), dell'art. 1, comma 3, del presente decreto, nonche' dell'attestazione del direttore della scuola di specializzazione, verranno escluse dalla corresponsione della borsa di studio.
 
Art. 3.
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1, si procedera' al pagamento della borsa di studio solamente per le specialita' mediche di cui ai corsi indicati nel decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della sanita', del 31 ottobre 1991, come conformi alle norme CEE.
2. Sono esclusi dalla corresponsione della borsa di studio per tutti gli anni della durata del corso:
1) tutti coloro che non hanno partecipato alla totalita' delle attivita' mediche dedicando a tale formazione pratica e teorica tutta la propria attivita' professionale per tutta la durata della settimana lavorativa e per tutto l'anno;
2) coloro che non abbiano dichiarato il mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attivita' libero professionale esterna, nonche' di attivita' lavorativa anche in regime di convenzione o di precarieta' con il Servizio sanitario nazionale, cosi' come richiesto dall'art. 1, comma 3, punto 6), del presente decreto;
3) coloro che per tutti gli anni di corso abbiano percepito borse di studio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto erogatore;
4) coloro che non abbiano concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbiano recuperato i periodi di sospensione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, o abbiano sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti dal citato articolo.
3. A coloro che durante il corso di specializzazione abbiano percepito una borsa di studio solo per alcuni anni, viene corrisposta la borsa solo per gli anni in cui non vi e' stato godimento della stessa.
 
Art. 4.
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' prevista l'effettuazione di controlli a campione nella misura del 10% delle istanze presentate. Tale controllo, nella misura teste' indicata, sara' comunque effettuato tra le domande che hanno dato luogo a pagamento della borsa di studio.
2. I nominativi oggetto del controllo verranno sorteggiati mediante estrazione tramite computer con numero casuale, da effettuarsi presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla presenza di apposita commissione ministeriale. L'elenco dei nominativi verra' inviato, per le verifiche di competenza, al Ministero delle finanze, nonche' alle universita' presso cui i singoli hanno svolto il corso di specializzazione.
3. Qualora a seguito di tali accertamenti risulti che gli interessati hanno fornito notizie false, al fine di ottenere la corresponsione della borsa di studio, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procedera' al riesame delle originarie istanze e al recupero delle somme indebitamente percepite, dandone comunicazione agli interessati e alla procura della Repubblica.
4. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000
Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 19
 
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