Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 68 |
Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A; Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita'; Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 32 del 22 aprile 1999; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998": "Art. 20 (Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanita', possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonche' la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa: 1) non e' disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi; 2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore; b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta; c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne l'etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle gia' esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potra' avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovra' tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'art. 2, comma 1, lettera c)". - L'allegato A della succitata legge n. 25/1999 riporata l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo. - La direttiva 97/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E n. L 43 del 14 febbraio 1997. - La direttiva 79/112/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 33 dell'8 febbraio 1979. - L'art. 9, paragrafo 2, della suddetta direttiva, cosi' recita: "2. Esso viene indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ... . Tuttavia, per alcuni prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico, gli Stati membri possono prescrivere la dicitura: "da consumarsi entro ... . Fatta salva l'informazione di cui all'art. 22, gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri ogni misura adottata a norma del presente commna". - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". Nota all'art. 1: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 3, comma 1, cosi' come modificato dal presente decreto: "1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8".
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| Art. 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita e' la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso."; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. 1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la qule il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione. 1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione. 1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanita' e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni di utilizzazione.".
Nota all'art. 2: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta qui' di seguito l'art. 4 cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 4. - 1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita e' la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso. 1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscerne l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. 1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione. 1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione; si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione. 1-quinquies. Nelle ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanita' e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche nonche' indicazioni di utilizzazione. 2. La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia. 3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione puo' creare confusione nell'acquirente. 4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e' in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti . 5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3".
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| Art. 3 Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) la designazione "amido(i) che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.".
Nota all'art. 3: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 5, comma 2, cosi' come modificato dal presente decreto: "2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia: a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal reltivo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito; b-bis) la designone "amido(i) che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione delle sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine".
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| Art. 4 Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".
Nota all'art. 4: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui di seguito l'art. 7, comma 2, cosi' come modificato dal presente decreto: "2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta: a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo a quanto disposto da norme specifiche a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente; b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti; c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro; d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita; e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non siano stati aggiunti altri ingredienti".
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| Art. 5 Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.c 109
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). 1. L'indicazione della quantita' di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e' obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi: a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica; c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti: 1) la cui quantita' netta sgocciolata e' indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7; 2) la cui quantita' deve gia' figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie; 3) che e' utilizzato in piccole dosi come aromatizzante; 4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantita' non e' essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne e' tale da distinguerlo da altri prodotti simili; b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta; c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. 3. La quantita' indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. 4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimita' di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione. 5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".
Note all'art. 5: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. - Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca: "Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari".
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| Art. 6 Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro.... quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine .... negli altri casi.".
Nota all'art. 6: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui' di seguito l'art. 10, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 10. - 1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ... quando la data contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine .... negli altri casi. 2. La data di scadenza e' la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la dicitura "da consumarsi entro seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno. 4. La data puo' essere espressa: a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi. 5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione con particolare riferimento alla temperatura in funzione della quale il periodo di validita' e' stato determinato. 6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e di qualsiasi altra data non e' richiesta per: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose; b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti da frutti diversi dall'uva nonche' delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva; c) le bevande con contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume; d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti individuali di capacita' superiore a 5 litri destinati alle collettivita'; e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; f) gli aceti; g) il sale da cucina; h) gli zuccheri allo stato solido; i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; l) le gomme da masticare e prodotti analoghi; m) i gelati monodose. 7. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione".
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| Art. 7 Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.".
Nota all'art. 7: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui' di seguito l'art. 17, cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 17 (Prodotti non destinali al consumatore). - 1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ultenori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h). 2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali. 2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3. comma 2".
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| Art. 8 Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.".
Nota all'art. 8: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.
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| Art. 9 Norme transitorie
1. E' consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Toia, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro della giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bindi, Ministro della sanita' De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 9: - Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.
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