Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 2000, n. 68
Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A;
Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita';
Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 32 del 22 aprile 1999;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 3 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
come previsto dall'articolo 8.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
5 febbraio 1999, n. 25, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1998":
"Art. 20 (Etichettatura dei prodotti alimentari:
criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva
97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 1997, sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri per le politiche agricole e della
sanita', possono essere stabilite le eventuali specifiche
merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonche' la
denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un
Paese membro, nei casi in cui la stessa:
1) non e' disciplinata da disposizioni legislative,
regolamentari, amministrative o dagli usi;
2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto
che, dal punto di vista della composizione o della
fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello
conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di
commercializzazione, non garantendo una corretta
informazione del consumatore;
b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle
indicazioni che devono essere riportate in etichetta;
c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio
dell'intera materia che concerne l'etichettatura dei
prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di
adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un
riordino ed una armonizzazione di quelle gia' esistenti. Il
riordino del sistema sanzionatorio nella materia
dell'etichettatura dei prodotti alimentari potra' avvenire
mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila
e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi
che ai fini della determinazione in concreto della sanzione
si dovra' tenere conto del numero dei prodotti o delle loro
porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo
restando il rispetto degli altri principi e criteri
direttivi indicati all'art. 2, comma 1, lettera c)".
- L'allegato A della succitata legge n. 25/1999
riporata l'elenco delle direttive da attuare con decreto
legislativo.
- La direttiva 97/4/CE e' pubblicata in G.U.C.E n. L 43
del 14 febbraio 1997.
- La direttiva 79/112/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 33 dell'8 febbraio 1979.
- L'art. 9, paragrafo 2, della suddetta direttiva,
cosi' recita:
"2. Esso viene indicato con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro ... .
Tuttavia, per alcuni prodotti alimentari molto
deperibili dal punto di vista microbiologico, gli Stati
membri possono prescrivere la dicitura: "da consumarsi
entro ... . Fatta salva l'informazione di cui all'art. 22,
gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri
Stati membri ogni misura adottata a norma del presente
commna".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari".
Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta qui di
seguito l'art. 3, comma 1, cosi' come modificato dal
presente decreto:
"1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i
prodotti alimentari preconfezionati destinati al
consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti
preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la
quantita' nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di
prodotti molto deperibili dal punto di vista
microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
o di un venditore stabilito nella Comunita' economica
europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di
confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le
bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in
volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
di appartenenza del prodotto;
i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione
qualora sia necessaria l'adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in
cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa
l'origine o la provenienza del prodotto;
m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie
di ingredienti come previsto dall'art. 8".



 
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la
denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della
Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di dette
disposizioni la denominazione di vendita e' la denominazione
prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il
prodotto stesso."; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la
denominazione di vendita e' costituita dal nome consacrato da usi
e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se
necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da
consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di
distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di
vendita sotto la qule il prodotto e' legalmente fabbricato e
commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora
questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere
l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con
i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita
deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive
sulla sua natura e utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di
produzione non puo' essere usata, quando il prodotto che essa
designa, dal punto di vista della composizione o della
fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto
conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.
1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il
produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione
tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa
denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della
sanita' e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono
essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonche'
indicazioni di utilizzazione.".



Nota all'art. 2:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedi in nota alle premesse. Si riporta qui'
di seguito l'art. 4 cosi' come modificato dal presente
decreto:
"Art. 4. - 1. La denominazione di vendita di un
prodotto alimentare e' la denominazione prevista per tale
prodotto dalle disposizioni della Comunita' europea ad esso
applicabili. In mancanza di dette disposizioni la
denominazione di vendita e' la denominazione prevista dalle
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto
stesso.
1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1,
la denominazione di vendita e' costituita dal nome
consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del
prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla
sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di
conoscerne l'effettiva natura e di distinguerlo dai
prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della
denominazione di vendita sotto la quale il prodotto e'
legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro
di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da
consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura
del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali
esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita
deve essere accompagnata da specifiche informazioni
descrittive sulla sua natura e utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato
membro di produzione non puo' essere usata, quando il
prodotto che essa designa, dal punto di vista della
composizione o della fabbricazione; si discosta in maniera
sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale
con tale denominazione.
1-quinquies. Nelle ipotesi di cui al comma 1-quater, il
produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile
dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione
all'uso di una diversa denominazione da concedersi di
concerto con i Ministeri della sanita' e delle politiche
agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere
stabilite eventuali specifiche merceologiche nonche'
indicazioni di utilizzazione.
2. La denominazione di vendita non puo' essere
sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da
denominazioni di fantasia.
3. La denominazione di vendita comporta una indicazione
relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto
alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad
esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato,
affumicato) se l'omissione di tale indicazione puo' creare
confusione nell'acquirente.
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni
ionizzanti e' in ogni caso obbligatoria e deve essere
realizzata con la dicitura "irradiato ovvero "trattato con
radiazioni ionizzanti .
5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse
temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di conservazione degli alimenti, non costituisce
trattamento ai sensi del comma 3".



 
Art. 3
Modifica all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) la designazione "amido(i) che figura nell'allegato I, ovvero
quella "amidi modificati di cui all'allegato II, deve essere
completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica,
qualora l'amido possa contenere glutine.".



Nota all'art. 3:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui
di seguito l'art. 5, comma 2, cosi' come modificato dal
presente decreto:
"2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro
nome specifico; tuttavia:
a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle
categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella
composizione di un altro prodotto alimentare, possono
essere designati con il solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle
categorie elencate nell'allegato II devono essere designati
con il nome della loro categoria seguito dal loro nome
specifico o dal reltivo numero CEE. Qualora un ingrediente
appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la
categoria corrispondente alla funzione principale che esso
svolge nel prodotto finito;
b-bis) la designone "amido(i) che figura
nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati di cui
all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione
delle sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa
contenere glutine".



 
Art. 4
Modifica all'articolo 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: "a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto
disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di
vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di
conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".



Nota all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui
di seguito l'art. 7, comma 2, cosi' come modificato dal
presente decreto:
"2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente,
salvo a quanto disposto da norme specifiche a condizione
che la denominazione di vendita sia identica al nome
dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva
natura dell'ingrediente;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano
subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei
formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti
ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal
sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari
alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del
sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi
fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di
tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei
vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini
liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a
1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti
esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non
siano stati aggiunti altri ingredienti".



 
Art. 5
Modifica all'articolo 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.c 109

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). 1. L'indicazione della quantita' di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e' obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi: a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione
figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato
dal consumatore alla denominazione di vendita; b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in
rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione
grafica; c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale
per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai
prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua
denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano: a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantita' netta sgocciolata e' indicata ai sensi
dell'articolo 9, comma 7;
2) la cui quantita' deve gia' figurare nell'etichettatura ai sensi
delle disposizioni comunitarie;
3) che e' utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale
da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la
variazione di quantita' non e' essenziale per caratterizzare il
prodotto alimentare, ne e' tale da distinguerlo da altri prodotti
simili; b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la
quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza
l'obbligo dell'indicazione in etichetta; c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.
3. La quantita' indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimita' di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.
5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".



Note all'art. 5:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca:
"Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del
24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari".



 
Art. 6
Modifica all'articolo 10 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro.... quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine .... negli altri casi.".



Nota all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui'
di seguito l'art. 10, cosi' come modificato dal presente
decreto:
"Art. 10. - 1. Il termine minimo di conservazione e' la
data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue
proprieta' specifiche in adeguate condizioni di
conservazione; esso va indicato con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro ... quando la data
contiene l'indicazione del giorno, o con la dicitura "da
consumarsi preferibilmente entro la fine .... negli altri
casi.
2. La data di scadenza e' la data entro la quale il
prodotto alimentare va consumato; essa va indicata con la
dicitura "da consumarsi entro seguita dalla data oppure
dalla indicazione del punto della confezione in cui essa
figura.
3. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e
nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno.
4. La data puo' essere espressa:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i
prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i
prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma
per meno di diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti
alimentari conservabili per almeno diciotto mesi.
5. Qualora sia necessario adottare, in funzione della
natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire
la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui
ai commi 1 e 2 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti
siano espressamente richiesti da norme specifiche, le
indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono completate
dall'enunciazione delle condizioni di conservazione con
particolare riferimento alla temperatura in funzione della
quale il periodo di validita' e' stato determinato.
6. L'indicazione del termine minimo di conservazione e
di qualsiasi altra data non e' richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano
subito trattamenti; tale deroga non si applica ai semi
germinali e prodotti analoghi quali i germogli di
leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini
frizzanti, i vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti
da frutti diversi dall'uva nonche' delle bevande dei codici
NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o
mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto di alcole pari o
superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di
frutta, le bevande alcolizzate contenute in recipienti
individuali di capacita' superiore a 5 litri destinati alle
collettivita';
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria
che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le
24 ore successive alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi
unicamente in zuccheri, aromi e coloranti quali caramelle e
pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose.
7. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la
data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello
indicato sulla confezione".



 
Art. 7
Modifica all'articolo 17 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.".



Nota all'art. 7:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse. Si riporta qui'
di seguito l'art. 17, cosi' come modificato dal presente
decreto:
"Art. 17 (Prodotti non destinali al consumatore). - 1.
I prodotti alimentari destinati all'industria, agli
utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i
loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad
ultenori lavorazioni nonche' i semilavorati non destinati
al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art.
3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere
riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla
confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti
commerciali.
2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 3. comma 2".



 
Art. 8
Modifica all'articolo 18 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: "Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni. 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.".



Nota all'art. 8:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.



 
Art. 9
Norme transitorie

1. E' consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 febbraio 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Toia, Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro della giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bindi, Ministro della sanita'
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto



Nota all'art. 9:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, vedasi in nota alle premesse.



 
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