Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2000
Attivazione di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e delle relative circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione delle funzioni degli uffici stessi;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999 con il quale, al fine di agevolare lo smaltimento dell'arretrato relativo al controllo formale delle dichiarazioni IVA, si e' stabilito di mantenere tale attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una volta soppressi i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle entrate dei capoluoghi provinciali, consentendo cosi' agli altri uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all' esecuzione dei controlli sostanziali;
Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di Zogno, Cantu', Atri, Castelnuovo di Garfagnana e Portomaggiore;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono attivati gli uffici delle entrate di Zogno il 22 marzo 2000, di Cantu' il 23 marzo 2000, di Atri il 28 marzo 2000, di Castelnuovo di Garfagnana il 29 marzo 2000, e di Portomaggiore il 31 marzo 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle suindicate localita'.
2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bergamo, Como, Teramo, Lucca e Ferrara, nonche' le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati.
3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto citati al comma 2 provvedono, per le annualita' fino al 1996, al controllo formale delle dichiarazioni IVA e ai conseguenti adempimenti anche per i contribuenti domiciliati nelle circoscrizioni facenti capo agli uffici delle entrate attivati ai sensi del comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2000
Il direttore generale: Romano
 
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