Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 13 marzo 2000
Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRIGENTE
del Dipartimento per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale";
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22: "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;
Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281: "Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata";
Viste le domande presentate in data 18 dicembre 1997 dall'Istituto RTM S.p.a., protocollo n. 1628 e Quanta System S.r.l., protocollo n. 1629 ai sensi del punto B della deliberazione 29 aprile 1994, n. 281;
Vista l'approvazione, intervenuta in sede internazionale Eureka, del progetto a partecipazione italiana per il quale sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;
Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per l'anno 1999;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Ritenuto opportuno procedere sulla base delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico nella riunione del 15 dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalita' sotto indicate: Istituto RTM S.p.a. - Vico Canavese (Torino) (classificata grande impresa).
Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili/non eleggibili.
Progetto di ricerca: E! 1769 Factory Suclat "Surface Cleaning by Laser Technology".
(Pratica IMI n. 64348/L.22).
Forma di finanziamento: contributo nella spesa.
Importo massimo: L. 2.143.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 4.424.000.000 (zone eleggibili/non eleggibili).
Durata della ricerca: 4 anni e 11 mesi con inizio 1o febbraio 1998.
Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Quanta System S.r.l. - Milano. Quanta System S.r.l. - Milano (classificata piccola/media impresa).
Zone di svolgimento della ricerca: non eleggibili.
Progetto di ricerca: E! 1769 Factory Suclat "Surface Cleaning by Laser Technology".
(Pratica IMI n. 64347/L.22).
Forma di finanziamento: contributo nella spesa.
Importo massimo: L. 897.000.000, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, pari a L. 1.794.000.000 (zone non eleggibili).
Durata della ricerca: 4 anni e 11 mesi con inizio 1o febbraio 1998.
Condizioni particolari: capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto Istituto RTM S.r.l. Vico Canavese (Torino).
 
Art. 2.
Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate in L. 3.040.000.000 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.
 
Art. 3.
Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2000
Il dirigente: Fonti
 
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