Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 21 marzo 2000 |
Assicurazione all'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti delle Poste Italiane S.p.a. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni i lavoratori dipendenti dell'Ente stesso sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente e che, a decorrere dalla medesima data, sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione, nonche' le prestazioni relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale ultima data e non ancora definiti; Visto l'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha spostato il termine di decorrenza del passaggio all'INAIL dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei dipendenti della Poste Italiane S.p.a. dalla data di trasformazione dell'Ente Poste in societa' per azioni al 1o gennaio 1999; Visto il terzo periodo del medesimo art. 53, com-ma 7, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a., vengono definiti oneri e modalita' per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica; Sentiti l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a.; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 315 del 16 settembre 1999, concernente "Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale delle Poste Italiane S.p.a."; Vista la convenzione tra le Poste Italiane S.p.a. e l'INAIL per disciplinare modalita' di trasferimento delle competenze in materia infortunistica sottoscritta in data 11 ottobre 1999, nonche' il relativo piano di ammortamento; Decreta: 1. L'ammontare della somma da versarsi dalle Poste Italiane S.p.a. all'INAIL per gli oneri delle rendite per inabilita' permanente gia' costituite dalla Societa' Poste Italiane relativamente agli eventi lesivi verificatisi al 31 dicembre 1998, gia' in pagamento, nonche' per gli oneri delle ulteriori rendite eventualmente da costituire relativamente agli infortuni sul lavoro verificatesi e alle malattie professionali manifestatesi entro tale data nei confronti dei dipendenti delle Poste Italiane S.p.a. medesima e' determinato complessivamente in lire 160 miliardi. 2. La somma di cui al comma 1 viene corrisposta al tasso di interesse annuo del 2,5 per cento, con rata annuale costante, secondo il piano di ammortamento trentennale, concordato tra l'INAIL e la Societa' Poste Italiane, che forma parte integrante del presente decreto. 3. Al fine della disciplina delle modalita' di trasferimento delle competenze in materia infortunistica e' approvata la convenzione stipulata tra l'INAIL e le Poste Italiane S.p.a. in data 11 ottobre 1999, che forma parte integrante del presente decreto. Roma, 21 marzo 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli |
| CONVENZIONE TRA LE POSTE ITALIANE S.p.A. E L'INAIL PER DISCIPLINARE LE MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA INFORTUNISTICA Visto il decreto-legge 5 dicembre 1991, convertito nella legge 20 gennaio 1992, n. 35, che ha previsto la trasformazione in S.p.a. degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli altri enti pubblici economici, nonche' delle aziende autonome statali, da attuarsi in uniformita' agli indirizzi di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicita' ed efficienza deliberati dal CIPE; Visto l'art. 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che nel dettare norme relativamente alle competenze dell'Ente Poste Italiane ha stabilito al comma 7 che dalla data di trasformazione dell'Ente Poste italiane in societa' per azioni i lavoratori dipendenti dell'Ente stesso sono assicurati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente e che dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonche' quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatesi prima di tale data e non ancora definiti; Vista la delibera del CIPE del 18 dicembre 1997 relativa alla "trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste Italiane" che ha stabilito che la trasformazione in societa' per azioni abbia decorrenza dalla data della prima assemblea della societa'"; Considerato che la prima assemblea della societa' si e' tenuta il giorno 28 febbraio 1998 e che pertanto da questa data sarebbe dovuto decorrere il passaggio delle competenze assicurative all'INAIL; Preso atto che l'art. 40, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha spostato la decorrenza del passaggio delle competenze assicurative di cui all'art. 53, comma 7 della legge n. 449/1997, al 10 gennaio 1999. Ritenuto di dover regolamentare oneri e modalita' relativi alla gestione delle rendite gia' costituite ed in pagamento nonche' gli eventi infortunistici verificatisi entro il 31 dicembre 1998 e non ancora definiti. T r a Le Poste Italiane S.p.a., con sede legale in Roma, viale Europa n. 190, qui di seguito denominato Poste Italiane, nella persona del dott. Francesco Micheli, in qualita' di direttore centrale risorse umane. e L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, qui di seguito denominato INAIL, nella persona del dott. Piero Giorgini, in qualita' di direttore centrale della direzione centrale prestazioni. Si conviene quanto segue: Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Art. 2. L'INAIL assume la gestione delle rendite per inabilita' permanente gia' costituite dalle Poste Italiane relativamente agli eventi lesivi verificatisi a tutto il 31 dicembre 1998 ed attualmente in pagamento, nonche' l'obbligo di erogare i relativi ratei o somme capitalizzate. Art. 3. 1. Con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali manifestatesi a tutto il 31 dicembre 1998 nei confronti di dipendenti delle Poste Italiane, l'INAIL assicura l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla gestione delle ulteriori rendite eventualmente da costituire: in ordine a casi per i quali non e' intervenuta la prescrizione triennale prevista dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; a seguito di accertamento medici revisionali ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; a seguito di azioni giudiziarie. Art. 4. Le Poste Italiane si obbligano a rimborsare all'INAIL gli oneri delle rendite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 per un importo omnicomprensivo di L. 160.000.000.000 da corrispondere al tasso di interesse annuo del 2,5%, con rata annuale costante di L. 7.644.423.000, comprensiva di capitale e interesse, secondo il piano di ammortamento concordato e allegato alla presente di cui forma parte integrante. Art. 5. Le Poste Italiane effettueranno il pagamento delle rate annuali entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante versamento su c/c postale intestato all'INAIL con valuta pari data. La prima rata verra' versata entro il 31 dicembre 1999, ovvero entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale se successivo al 1o dicembre 1999. Art. 6. Il ritardo nel pagamento anche di una sola rata comporta automaticamente, a carico delle Poste Italiane, il pagamento degli interessi legali fino al soddisfo della rata medesima, nonche' la corresponsione di una ulteriore somma pari ad un decimo dell'importo dovuto in ragione di anno. Art. 7. 1. Tra le parti si conviene che la gestione del contenzioso giudiziario gia' avviato dai dipendenti delle Poste Italiane ed avente ad oggetto le prestazioni infortunistiche sia portato a conclusione del grado di giudizio dalle Poste Italiane, rimanendo a carico di queste ultime le spese legali e di giudizio e ponendo a carico dell'INAIL solo le eventuali prestazioni assicurative dovute a seguito di sentenza. 2. L'INAIL assume la gestione del contenzioso giudiziario che possa insorgere successivamente alla data del 31 dicembre 1998, per eventi verificatisi fino a tale data, in relazione a provvedimenti amministrativi adottati dallo stesso Istituto. Art. 8. Le azioni di rivalsa attivate dall'INAIL, anche se riferite ad eventi precedenti al 1o gennaio 1999, saranno a favore dell'INAIL, limitatamente alle somme di competenza dell'INAIL stesso. Art. 9. Per effetto della presente convenzione cessano di avere efficacia la convenzione tra l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'INAIL, per la regolamentazione degli accertamenti medico-legali e la concessione delle prestazioni sanitarie ad essi connesse al personale dipendente da detta amministrazione, stipulata il 22 dicembre 1979. Art. 10. Le Poste Italiane non saranno piu' tenute a versare annualmente all'INAIL il "contributo pro capite", previsto dall'art. 182 testo unico n. 1124/1965 per l'assistenza ai grandi invalidi di cui all'art. 178 testo unico nonche' il contributo per il Casellario centrale infortuni, previsto dall'art. 5 del regio decreto 23 marzo 1922, n. 387, e successive modificazioni. Art. 11. Dalla data di inizio del pagamento diretto da parte dell'INAIL delle rendite, le Poste Italiane provvederanno a quantificare gli importi nel frattempo erogati dalla societa' stessa a partire dal 1o gennaio 1999. Le modalita' di recupero di tali somme da parte delle Poste Italiane nei confronti dell'INAIL verranno concordate tra le parti medesime entro un mese dalla data di inizio del pagamento diretto da parte dell'INAIL delle rendite di cui trattasi. Art. 12. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Poste Italiane e l'INAIL in dipendenza della presente convenzione sara' competente il Foro di Roma. Art. 13. La presente Convenzione viene redatta in cinque originali di cui uno verra' trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 53, comma 7, della legge n. 444/1997. Roma, 11 ottobre 1999
Per le Poste Italiane S.p.a. Micheli Per l'INAIL Georgini |
| Allegato 1 Importo del muto: 160.000.000 Tasso di interesse annuo: 2,500 Numero di rate 30 Intervallo in mesi tra due rate: 12 Importo delle rate: 7.644.423 ===================================================================== Rata |Quota capitale |Quota interessi |Debito estinto|Debito residuo ===================================================================== 1)| 3.644.423| 4.000.000| 3.644.423| 156.355.577 2)| 3.735.533| 3.908.889| 7.379.956| 152.620.044 3)| 3.828.921| 3.815.501| 11.208.877| 148.791.123 4)| 3.924.644| 3.719.778| 15.133.521| 144.866.479 5)| 4.022.761| 3.621.662| 19.156.282| 140.843.718 6)| 4.123.330| 3.521.093| 23.279.612| 136.720.388 7)| 4.226.413| 3.418.010| 27.506.024| 132.493.976 8)| 4.332.073| 3.312.349| 31.838.098| 128.161.902 9)| 4.440.375| 3.204.048| 36.278.472| 123.721.528 10)| 4.551.384| 3.093.038| 40.829.857| 119.170.143 11)| 4.665.169| 2.979.254| 45.495.026| 114.504.974 12)| 4.781.798| 2.862.624| 50.276.824| 109.723.176 13)| 4.901.343| 2.743.079| 55.178.167| 104.821.833 14)| 5.023.877| 2.620.546| 60.202.044| 99.797.956 15)| 5.149.474| 2.494.949| 65.351.517| 94.648.483 16)| 5.278.210| 2.366.212| 70.629.728| 89.370.272 17)| 5.410.166| 2.234.257| 76.039.893| 83.960.107 18)| 5.545.420| 2.099.003| 81.585.313| 78.414.687 19)| 5.684.055| 1.960.367| 87.269.369| 72.730.631 20)| 5.826.157| 1.818.266| 93.095.525| 66.904.475 21)| 5.971.811| 1.672.612| 99.067.336| 60.932.664 22)| 6.121.106| 1.523.317| 105.188.442| 54.811.558 23)| 6.274.134| 1.370.289| 111.462.576| 48.537.424 24)| 6.430.987| 1.213.436| 117.893.562| 42.106.438 25)| 6.591.762| 1.052.661| 124.485.324| 35.514.676 26)| 6.756.556| 887.867| 131.241.880| 28.758.120 27)| 6.925.470| 718.953| 138.167.349| 21.832.651 28)| 7.098.606| 545.816| 145.265.955| 14.734.045 29)| 7.276.071| 368.351| 152.542.027| 7.457.973 30)| 7.457.973| 186.449| 160.000.000| - |
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